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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02169/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 36594-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAllINI n.11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 2960 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 202/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 12/06/2018 R.G.N. 57/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di' consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 36594/2018 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed espose di aver lavorato dal 6 luglio 2009 al 30 aprile 2013 con mansioni autista di livello 33 C.C.N.L. merci alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (successivamente divenuta [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]) e, successivamente, dal 1 maggio 2013 al 31 ottobre 2014 alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]).

Dedusse che tra le due società era intercorso un trasferimento d'azienda e che, nel rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., egli era stato fittiziamente inquadrato come socio della società.

Allegò che per effetto di tale inquadramento l'INPS gli aveva notificato un avviso di addebito dell'importo di C 2.789,09 relativo a contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA], contributi che non erano invece dovuti stante la fittizietà del rapporto sociale.

Pertanto, ritenendo di essere rimasto creditore, in forza dell'unico rapporto di lavoro ed ai sensi dell'art. 2112 c.c., di differenze retributive a vario titolo spettanti e di aver diritto al rimborso dei contributi versati alla [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., cedente, la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. cessionaria e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. committente e, avendo egli sempre lavorato nell'appalto per la consegna di medicinali affidato a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiese ai sensi dell'art. 29 d.

Igs. n. 276/2003 che, accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 6 luglio 2009 al 31 aprile 2013 con la [OSCURATO:SOCIETA]. e poi con la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dal 1 maggio al 31 ottobre 2014, la condanna in via solidale delle convenute e tra queste, per quanto ancora interessa, della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle differenze spettanti ed al rimborso della somma di C 2.789,09 in relazione ai contributi versati all'I.N.P.S..

2. Il Tribunale di Genova accertò e dichiarò l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato prima con [OSCURATO:SOCIETA]. e poi, dal 1 maggio 2013 al 31 ottobre 2014, con [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e condannò la TSG a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive tutte, compenso per lavoro straordinario e TFR, la somma di C 48.235,92, oltre r.g. n.36594/2018 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo e quindi la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in solido tra loro, a pagare al ricorrente la somma complessiva di C 20.489,60, a titolo di retribuzioni non pagate, differenze retributive tutte, compenso per lavoro straordinario e TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo.

Dichiarò che, con riferimento a tutte le somme oggetto di condanna, il ricorrente poteva intentare l'azione esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. soltanto dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e condannò la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. a pagare al ricorrente la somma di C 2.789,09, versati dal lavoratore all'INPS, oltre interessi legali dalla data dei versamenti al saldo.

Dichiarò inammissibile la domanda di accertamento delle omissioni contributive e rigettò le restanti domande del ricorrente.

3. La Corte di appello di Genova, investita del gravame da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a."lo ha rigettato osservando, per quanto ancora interessa, che la censura mossa alla sentenza non investiva l'esistenza del rapporto di lavoro tra lo Speroni e la [OSCURATO:PERSONA] ma piuttosto la ritenuta applicabilità dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 ad una fattispecie in cui formalmente il lavoratore risultava essere socio e, conseguentemente, la società appaltatrice era nell'impossibilità di conoscere della natura subordinata del rapporto.

3.1. In proposito la Corte, nel confermare la sentenza, ha accertato che dal tenore testuale dell'art. 29 citato si evince che esso riguarda tutte le ipotesi di prestazioni lavorative rese nell'ambito del contratto d'appalto senza prevedere alcuna possibilità di esonero per il committente e a prescindere dal fatto che il committente sia o meno a conoscenza della natura subordinata del rapporto lavorativo intercorrente tra l'appaltatore ed il soggetto che rende le sue prestazioni lavorative nell'ambito dell'appalto.

Ha poi osservato che, diversamente opinando, si escluderebbe l'applicabilità dell'art. 29 anche nel caso di lavoratori subordinati in nero, per il solo fatto che non risulta alcunché a dimostrazione del rapporto di lavoro subordinato.

Ha evidenziato che la ratio della norma è di ampliare la garanzia patrimoniale fornita ai r.g. n.36594/2018 lavoratori, che possono aggredire sia il patrimonio del datore di lavoro sia quello del committente, con un equilibrato contemperamento degli opposti interessi da un lato tramite la previsione di un termine decadenziale per l'esercizio dell'azione da parte del lavoratore, dall'altro tramite la limitazione dell'oggetto dell'obbligazione solidale ai soli crediti retributivi e contributivi.

Ha ritenuto irrilevante il concorso del lavoratore nella simulazione del proprio rapporto lavorativo non essendovi la prova che questi abbia intenzionalmente sottoscritto il contratto di cessione delle quote sociali al fine di trarre in inganno la committente in accordo con la [OSCURATO:PERSONA].

Ha sottolineato che, al contrario, nel giudizio per ritenere provato il lavoro subordinato era stato accertato che non era stata versata la quota sociale; che il lavoratore era stato compensato in base all'attività prestata e non agli utili della società; che l'attività era eterodiretta dal datore di lavoro con la predisposizione dei giri di consegna e dei loro orari e direttive per l'esecuzione della prestazione lavorativa, con obbligo di presenza e di orario ed utilizzazione degli strumenti di lavoro messi a disposizione da datore di lavoro.

In sostanza il giudice di appello ha ritenuto che l'accettazione della qualità di socio fosse funzionale alla conservazione dell'attività lavorativa da parte dello Speroni, che già con la precedente società, la [OSCURATO:SOCIETA]., aveva svolto le medesime mansioni in regime di subordinazione.

Il giudice di appello ha escluso inoltre che lo Speroni si fosse rapportato alla committente quale socio della società appaltatrice del servizio e che aveva svolto mansioni tipicamente riconducibili al lavoro subordinato sia per la loro natura che per le modalità di espletamento.

Ha ritenuto infine inapplicabile alla fattispecie l'art. 1415 cod.civ. posto che la simulazione non può essere opposta dal titolare apparente ai terzi acquirenti in buona fede, ossia a coloro che, in base al contratto simulato, conseguono un effetto giuridico favorevole nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto e, nel caso di specie, era da escludere che l'appellante avesse acquistato diritti in virtù dell'accordo simulatorio intercorso tra lo Speroni e la [OSCURATO:PERSONA].

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:SOCIETA].) affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n.36594/2018 Speroni che la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] non hanno opposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d.

Igs n. 276 del 2003, dell'art. 2196 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere omesso di valutare l'affidamento ingenerato nell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dalle visure camerali relative alla [OSCURATO:PERSONA] dalle quali risultava la qualità di socio del Speroni e l'assenza di dipendenti della società, e per mancata valutazione della violazione dei canoni di correttezza e buona fede in materia contrattuale da parte della [OSCURATO:PERSONA] e dello Speroni.

Deduce, inoltre, errata interpretazione dell'art. 29 d.

Igs n. 276/2003 e violazione e falsa applicazione dell'art. 1415 cod. civ. per avere la Corte di merito esclusa la inopponibilità della simulazione ai terzi in buona fede e la conseguente inapplicabilità alla committente della disciplina in tema di responsabilità solidale dettata dall'art. 29 d.

Igs. n. 276/2003 cit..

5. Il motivo è infondato.

5.1. Come è noto l'art 29, comma 2, d.

Igs. n. 276/2003 stabilisce in caso di appalto di servizi la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore per i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori da quest'ultimo dipendenti; si tratta di una speciale responsabilità prevista in capo al committente - che presuppone un'operazione economica del tutto lecita e genuina - la quale trova secondo la gran parte dei commentatori la sua giustificazione nel fatto che il Legislatore ha in tal modo inteso orientare le scelte delle committenti verso appaltatori affidabili, realizzando una sorta di "codatorialità sostanziale", nell'ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestone debitoria del rapporto di lavoro in quanto in definitiva l'appalto è diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi.

5.2. il Giudice delle leggi, nel ritenere infondata la questione di costituzionalità dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, prospettata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. nella parte in cui non estende la garanzia della responsabilità solidale del committente per i r.g. n.36594/2018 crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore anche ai crediti dei dipendenti del subfornitore, ha chiarito che la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - che è quella di evitare che i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica l'esclusione (contraria al precetto dell'art. 3 Cost.) di tale garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento, e vieppiù a quello dell'impresa subfornitrice, connotata da strutturale debolezza ( Corte cost. n. 254/2017).

5.3. I richiamati approdi in ordine alle finalità ed alla portata della previsione di cui al comma 2 dell'art. 29 d.

Igs n. 276/2003, in disparte i numerosi interventi modificativi relativi a profili non direttamente rilevanti nella concreta fattispecie, inducono ad escludere, in coerenza con il chiaro dato testuale del comma 2 dell'art. 29 d.

Igs cit. - che nulla dispone sul punto - la configurabilità di un esonero dalla responsabilità solidale in funzione della possibilità o meno di conoscenza da parte del committente della esistenza dello specifico rapporto di lavoro del quale gli si chiede di rispondere in via solidale sul piano retributivo e contributivo.

5.4. In questa prospettiva si rivela inconferente la circostanza - sulla quale insiste la odierna ricorrente - rappresentata dal fatto che dalle visure camerali lo Speroni risultava essere un socio della [OSCURATO:PERSONA] e che la società era priva di dipendenti, essendo sufficiente a sorreggere l'affermazione della responsabilità solidale della committente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il solo elemento - qui non posto in discussione - della effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra lo Speroni e [OSCURATO:PERSONA];

5.5. Parimenti inconferente ai fini di causa è l'assunto della violazione del principio di legittimo affidamento, di buona fede nell'esecuzione dei contratti e di abuso del diritto prospettati dalla parte ricorrente secondo la quale la interpretazione del disposto del comma 2 dell'art. 29 d.

Igs. cit. fatta propria dalla Corte di merito finirebbe con l'assecondare un r.g. n.36594/2018 possibile abuso del diritto da parte del soggetto appaltatore che avrebbe potuto preordinare dolosamente l'ingresso dello Speroni come finto socio contando sulla possibilità di scaricare gli oneri retributivi e contributivi sulla committente; ciò in quanto nei termini in cui sono formulate le dedotte violazioni potrebbero, in linea teorica ed in presenza dei relativi presupposti, fondare al più una responsabilità risarcitoria del soggetto appaltatore ma giammai paralizzare la pretesa del lavoratore nei confronti della committente, unico oggetto del presente giudizio; è inoltre da rilevare quale concorrente profilo di inammissibilità delle censure in esame che la odierna ricorrente non ha contrastato l'accertamento di fatto della Corte di merito secondo la quale lo Speroni non si era mai rapportato alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. come socio amministratore, ruolo svolto da altri soggetti, che le relative prestazioni per la loro natura e modalità erano tipiche di un lavoratore subordinato e che costituiva circostanza anomala della quale bene la società committente era in grado di rendersi conto il fatto che, nella sostanza, le prestazioni oggetto dell'appalto venivano rese in realtà in regime di subordinazione.

5.6. Non è configurabile una violazione del principio di opponibilità della simulazione al terzo in buona fede posto che, come correttamente osservato dalla Corte di merito, tale principio opera ai sensi dell'art.1415 cod. civ. nei confronti del terzo acquirente in buona fede dal titolare apparente, in presenza cioè di una vicenda nella quale il diritto in controversia è di diretta derivazione da parte di un soggetto apparente titolare dello stesso, laddove nessun acquisto di diritti dall'appaltatore è configurabile in capo al soggetto committente.

6. L'infondatezza dell'impugnazione rende superflua la rinnovazione della notifica del ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed allo Speroni, non costituitisi, per i quali non vi è prova del relativo perfezionamento (mancando la cartolina A.R.).

Come già statuito da questa S.C. (cfr. Cass. n. 15106/2013; cfr. altresì, Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 2723/2010; Cass. n. 18410/2009), il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano r.g. n.36594/2018 quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parità.

Ne deriva che, acclarata l'infondatezza del ricorso in oggetto alla stregua delle considerazioni sopra svolte, sarebbe comunque vano disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione della notifica, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio in termini di garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.

7. Non occorre provvedere sulle spese atteso che sia lo Speroni che la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. sono rimasti intimati.

8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d.

P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 36594-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAllINI n.11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro 2960 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 202/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 12/06/2018 R.G.N. 57/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di' consiglio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 36594/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed espose di aver lavorato dal 6 luglio 2009 al 30 aprile 2013 con mansioni autista di livello 33 C.C.N.L. merci alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (successivamente divenuta [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA]) e, successivamente, dal 1 maggio 2013 al 31 ottobre 2014 alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA]). Dedusse che tra le due società era intercorso un trasferimento d'azienda e che, nel rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., egli era stato fittiziamente inquadrato come socio della società. Allegò che per effetto di tale inquadramento l'INPS gli aveva notificato un avviso di addebito dell'importo di C 2.789,09 relativo a contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA], contributi che non erano invece dovuti stante la fittizietà del rapporto sociale. Pertanto, ritenendo di essere rimasto creditore, in forza dell'unico rapporto di lavoro ed ai sensi dell'art. 2112 c.c., di differenze retributive a vario titolo spettanti e di aver diritto al rimborso dei contributi versati alla [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., cedente, la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. cessionaria e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. committente e, avendo egli sempre lavorato nell'appalto per la consegna di medicinali affidato a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiese ai sensi dell'art. 29 d. Igs. n. 276/2003 che, accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 6 luglio 2009 al 31 aprile 2013 con la [OSCURATO:SOCIETA]. e poi con la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. dal 1 maggio al 31 ottobre 2014, la condanna in via solidale delle convenute e tra queste, per quanto ancora interessa, della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento delle differenze spettanti ed al rimborso della somma di C 2.789,09 in relazione ai contributi versati all'I.N.P.S.. 2. Il Tribunale di Genova accertò e dichiarò l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato prima con [OSCURATO:SOCIETA]. e poi, dal 1 maggio 2013 al 31 ottobre 2014, con [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e condannò la TSG a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive tutte, compenso per lavoro straordinario e TFR, la somma di C 48.235,92, oltre r.g. n.36594/2018 rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo e quindi la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in solido tra loro, a pagare al ricorrente la somma complessiva di C 20.489,60, a titolo di retribuzioni non pagate, differenze retributive tutte, compenso per lavoro straordinario e TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo. Dichiarò che, con riferimento a tutte le somme oggetto di condanna, il ricorrente poteva intentare l'azione esecutiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. soltanto dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e condannò la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. a pagare al ricorrente la somma di C 2.789,09, versati dal lavoratore all'INPS, oltre interessi legali dalla data dei versamenti al saldo. Dichiarò inammissibile la domanda di accertamento delle omissioni contributive e rigettò le restanti domande del ricorrente. 3. La Corte di appello di Genova, investita del gravame da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a."lo ha rigettato osservando, per quanto ancora interessa, che la censura mossa alla sentenza non investiva l'esistenza del rapporto di lavoro tra lo Speroni e la [OSCURATO:PERSONA] ma piuttosto la ritenuta applicabilità dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 ad una fattispecie in cui formalmente il lavoratore risultava essere socio e, conseguentemente, la società appaltatrice era nell'impossibilità di conoscere della natura subordinata del rapporto. 3.1. In proposito la Corte, nel confermare la sentenza, ha accertato che dal tenore testuale dell'art. 29 citato si evince che esso riguarda tutte le ipotesi di prestazioni lavorative rese nell'ambito del contratto d'appalto senza prevedere alcuna possibilità di esonero per il committente e a prescindere dal fatto che il committente sia o meno a conoscenza della natura subordinata del rapporto lavorativo intercorrente tra l'appaltatore ed il soggetto che rende le sue prestazioni lavorative nell'ambito dell'appalto. Ha poi osservato che, diversamente opinando, si escluderebbe l'applicabilità dell'art. 29 anche nel caso di lavoratori subordinati in nero, per il solo fatto che non risulta alcunché a dimostrazione del rapporto di lavoro subordinato. Ha evidenziato che la ratio della norma è di ampliare la garanzia patrimoniale fornita ai r.g. n.36594/2018 lavoratori, che possono aggredire sia il patrimonio del datore di lavoro sia quello del committente, con un equilibrato contemperamento degli opposti interessi da un lato tramite la previsione di un termine decadenziale per l'esercizio dell'azione da parte del lavoratore, dall'altro tramite la limitazione dell'oggetto dell'obbligazione solidale ai soli crediti retributivi e contributivi. Ha ritenuto irrilevante il concorso del lavoratore nella simulazione del proprio rapporto lavorativo non essendovi la prova che questi abbia intenzionalmente sottoscritto il contratto di cessione delle quote sociali al fine di trarre in inganno la committente in accordo con la [OSCURATO:PERSONA]. Ha sottolineato che, al contrario, nel giudizio per ritenere provato il lavoro subordinato era stato accertato che non era stata versata la quota sociale; che il lavoratore era stato compensato in base all'attività prestata e non agli utili della società; che l'attività era eterodiretta dal datore di lavoro con la predisposizione dei giri di consegna e dei loro orari e direttive per l'esecuzione della prestazione lavorativa, con obbligo di presenza e di orario ed utilizzazione degli strumenti di lavoro messi a disposizione da datore di lavoro. In sostanza il giudice di appello ha ritenuto che l'accettazione della qualità di socio fosse funzionale alla conservazione dell'attività lavorativa da parte dello Speroni, che già con la precedente società, la [OSCURATO:SOCIETA]., aveva svolto le medesime mansioni in regime di subordinazione. Il giudice di appello ha escluso inoltre che lo Speroni si fosse rapportato alla committente quale socio della società appaltatrice del servizio e che aveva svolto mansioni tipicamente riconducibili al lavoro subordinato sia per la loro natura che per le modalità di espletamento. Ha ritenuto infine inapplicabile alla fattispecie l'art. 1415 cod.civ. posto che la simulazione non può essere opposta dal titolare apparente ai terzi acquirenti in buona fede, ossia a coloro che, in base al contratto simulato, conseguono un effetto giuridico favorevole nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto e, nel caso di specie, era da escludere che l'appellante avesse acquistato diritti in virtù dell'accordo simulatorio intercorso tra lo Speroni e la [OSCURATO:PERSONA]. 3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:SOCIETA].) affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n.36594/2018 Speroni che la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] non hanno opposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d. Igs n. 276 del 2003, dell'art. 2196 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere omesso di valutare l'affidamento ingenerato nell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dalle visure camerali relative alla [OSCURATO:PERSONA] dalle quali risultava la qualità di socio del Speroni e l'assenza di dipendenti della società, e per mancata valutazione della violazione dei canoni di correttezza e buona fede in materia contrattuale da parte della [OSCURATO:PERSONA] e dello Speroni. Deduce, inoltre, errata interpretazione dell'art. 29 d. Igs n. 276/2003 e violazione e falsa applicazione dell'art. 1415 cod. civ. per avere la Corte di merito esclusa la inopponibilità della simulazione ai terzi in buona fede e la conseguente inapplicabilità alla committente della disciplina in tema di responsabilità solidale dettata dall'art. 29 d. Igs. n. 276/2003 cit.. 5. Il motivo è infondato. 5.1. Come è noto l'art 29, comma 2, d. Igs. n. 276/2003 stabilisce in caso di appalto di servizi la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore per i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori da quest'ultimo dipendenti; si tratta di una speciale responsabilità prevista in capo al committente - che presuppone un'operazione economica del tutto lecita e genuina - la quale trova secondo la gran parte dei commentatori la sua giustificazione nel fatto che il Legislatore ha in tal modo inteso orientare le scelte delle committenti verso appaltatori affidabili, realizzando una sorta di "codatorialità sostanziale", nell'ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestone debitoria del rapporto di lavoro in quanto in definitiva l'appalto è diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi. 5.2. il Giudice delle leggi, nel ritenere infondata la questione di costituzionalità dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, prospettata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. nella parte in cui non estende la garanzia della responsabilità solidale del committente per i r.g. n.36594/2018 crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore anche ai crediti dei dipendenti del subfornitore, ha chiarito che la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - che è quella di evitare che i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica l'esclusione (contraria al precetto dell'art. 3 Cost.) di tale garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento, e vieppiù a quello dell'impresa subfornitrice, connotata da strutturale debolezza ( Corte cost. n. 254/2017). 5.3. I richiamati approdi in ordine alle finalità ed alla portata della previsione di cui al comma 2 dell'art. 29 d. Igs n. 276/2003, in disparte i numerosi interventi modificativi relativi a profili non direttamente rilevanti nella concreta fattispecie, inducono ad escludere, in coerenza con il chiaro dato testuale del comma 2 dell'art. 29 d. Igs cit. - che nulla dispone sul punto - la configurabilità di un esonero dalla responsabilità solidale in funzione della possibilità o meno di conoscenza da parte del committente della esistenza dello specifico rapporto di lavoro del quale gli si chiede di rispondere in via solidale sul piano retributivo e contributivo. 5.4. In questa prospettiva si rivela inconferente la circostanza - sulla quale insiste la odierna ricorrente - rappresentata dal fatto che dalle visure camerali lo Speroni risultava essere un socio della [OSCURATO:PERSONA] e che la società era priva di dipendenti, essendo sufficiente a sorreggere l'affermazione della responsabilità solidale della committente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il solo elemento - qui non posto in discussione - della effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra lo Speroni e [OSCURATO:PERSONA]; 5.5. Parimenti inconferente ai fini di causa è l'assunto della violazione del principio di legittimo affidamento, di buona fede nell'esecuzione dei contratti e di abuso del diritto prospettati dalla parte ricorrente secondo la quale la interpretazione del disposto del comma 2 dell'art. 29 d. Igs. cit. fatta propria dalla Corte di merito finirebbe con l'assecondare un r.g. n.36594/2018 possibile abuso del diritto da parte del soggetto appaltatore che avrebbe potuto preordinare dolosamente l'ingresso dello Speroni come finto socio contando sulla possibilità di scaricare gli oneri retributivi e contributivi sulla committente; ciò in quanto nei termini in cui sono formulate le dedotte violazioni potrebbero, in linea teorica ed in presenza dei relativi presupposti, fondare al più una responsabilità risarcitoria del soggetto appaltatore ma giammai paralizzare la pretesa del lavoratore nei confronti della committente, unico oggetto del presente giudizio; è inoltre da rilevare quale concorrente profilo di inammissibilità delle censure in esame che la odierna ricorrente non ha contrastato l'accertamento di fatto della Corte di merito secondo la quale lo Speroni non si era mai rapportato alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. come socio amministratore, ruolo svolto da altri soggetti, che le relative prestazioni per la loro natura e modalità erano tipiche di un lavoratore subordinato e che costituiva circostanza anomala della quale bene la società committente era in grado di rendersi conto il fatto che, nella sostanza, le prestazioni oggetto dell'appalto venivano rese in realtà in regime di subordinazione. 5.6. Non è configurabile una violazione del principio di opponibilità della simulazione al terzo in buona fede posto che, come correttamente osservato dalla Corte di merito, tale principio opera ai sensi dell'art.1415 cod. civ. nei confronti del terzo acquirente in buona fede dal titolare apparente, in presenza cioè di una vicenda nella quale il diritto in controversia è di diretta derivazione da parte di un soggetto apparente titolare dello stesso, laddove nessun acquisto di diritti dall'appaltatore è configurabile in capo al soggetto committente. 6. L'infondatezza dell'impugnazione rende superflua la rinnovazione della notifica del ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed allo Speroni, non costituitisi, per i quali non vi è prova del relativo perfezionamento (mancando la cartolina A.R.). Come già statuito da questa S.C. (cfr. Cass. n. 15106/2013; cfr. altresì, Cass. n. 6826/2010; Cass. n. 2723/2010; Cass. n. 18410/2009), il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano r.g. n.36594/2018 quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa e dal diritto a partecipare al processo in condizioni di parità. Ne deriva che, acclarata l'infondatezza del ricorso in oggetto alla stregua delle considerazioni sopra svolte, sarebbe comunque vano disporre la fissazione di un termine per la rinnovazione della notifica, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio in termini di garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. 7. Non occorre provvedere sulle spese atteso che sia lo Speroni che la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. sono rimasti intimati. 8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis de