CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 1973
Cassazione n. 48033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/05/1973, avverso la sentenza del 03/03/2021 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Genova il 2 luglio del 2020 che aveva condannato iI ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata estorsione, così diversamente qualificato dal Tribunale il fatto di estorsione consumata originariamente contestato. Secondo i giudici di merito, il ricorrente, incaricato di svolgere investigazioni per conto della compagnia assicuratrice Aviva Italia s.p.a., aveva minacciato la persona offesa affinchè ritirasse la richiesta di risarcimento danni in relazione ad un sinistro che l'aveva vista coinvolta. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, avendo la Corte considerato priva di significato la circostanza, sulla base della quale era stata fondata la condanna di primo grado, che il ricorrente non fosse un dipendente della compagnia assicuratrice Aviva Italia s.p.a.. dato oggettivo che avrebbe fatto venir meno il movente della condotta ed ogni vantaggio per l'imputato. Inoltre, non sarebbe stata sussistente alcuna minaccia nei confronti della vittima, posto che il sinistro che vedeva coinvolta quest'ultima presentava delle anomalie, sicché le frasi pronunciate dal ricorrente sarebbero state volte a far emergere la verità; 2) violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 612 cod.pen., mancando la prova di un profitto ingiusto; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, poiché il ricorrente reitera argomenti ampiamente trattati e superati dalla Corte di appello con motivazione esente da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. 1.1. Quanto al primo motivo, la Corte ha specificato che il profitto era da individuarsi nel mancato esborso di danaro da parte della compagnia assicuratrice Aviva Italia s.p.a. per il risarcimento del danno richiesto dalla persona offesa ed alla quale ella avrebbe dovuto rinunciare. L'art. 629 cod.pen. prevede espressamente che il profitto ingiusto conseguente alla condotta possa radicarsi in capo all'autore della stessa o ad altri, sicché risulta effettivamente indifferente che il ricorrente fosse dipendente della compagnia assicuratrice o della società di investigazioni adibita ad accertare la veridicità del sinistro stradale occorso alla vittima. 1.2. Quanto alla circostanza che non sarebbe stata proferita alcuna minaccia, l'assunto non tiene conto che le frasi rivolte dai ricorrente alla persona offesa, riportate fin dal capo di imputazione e confermate dalla vittima ritenuta attendibile, avevano avuto finanche l'effetto, sul quale il ricorso sorvola, che quest'ultima aveva firmato la rinuncia alla richiesta di risarcimento, nonostante ne avesse titolo tenuto conto della dinamica degli accertamenti indicati dalla Corte attraverso il richiamo a testimonianze assunte in dibattimento idonee ad escludere la buona fede del ricorrente. 2. L'individuazione di un ingiusto profitto, per di più di tipo economico, rende ragione della qualificazione giuridica del fatto in termini di estorsione tentata e non di semplice minaccia o violenza privata, secondo quanto suggerito in ricorso peraltro in termini generici. Ne consegue l'inammissibilità anche del secondo motivo. 3. Del pari, con riguardo al terzo motivo, la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non era stata in alcun modo motivata nell'atto di appello, sicché la doglianza era inammissibile ab origine e non meritava alcuna considerazione (tra le tante, Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia). Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa dì inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3510,00 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 12.10.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. ante [OSCURATO:PERSONA]