CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 novembre 2022
Cassazione n. 36648/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3685/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE, che larappresenta e difende; -controricorrente – avverso la SENTENZA n. 578/2018 d ella CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA],pubblicata i l [OSCURATO:DATA_NASCITA] , R . G.N. 95/2017 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 13 (notificata il 16) novembre 2018, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata al pagamento, in una con [OSCURATO:SOCIETA]. quale committente ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 276/2003, in favore di [OSCURATO:PERSONA] (suo dipendente dall’1 agosto 2011, transitato da precedente datore di lavoro in forza di cessione del contratto di appalto con la predetta società, avente ad oggetto la pulizia dei convogli ferroviari), della somma di € 1.083,57, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto a lui spettante, a titolo di importo una tantum a copertura della vacanza contrattuale di 44 mesi fra l’1 gennaio 2009 e il 31 agosto 2012, solo parzialmente corrisposto dalla datrice, in relazione alla previsione del CCNL mobilità in vigore dall’1 settembre 2012, nonostante l’impegno assunto nel documento “verbale di accordo” del 29 gennaio 2014; 2. preliminarmente, essa ha ravvisato, per avere il lavoratore prestato servizio presso la platea di lavaggio di via Calamizzi in [OSCURATO:PERSONA], la competenza territoriale dell’adito Tribunale di tale città, contestata genericamente (per l’ubicazione delle propriesedi in Napoli e Paola) dalla datrice, senza tuttavia una puntualenegazione di ubicazione in essa della struttura o di sua configurazione, per consistenza ovvero destinazione, alla stregua di “dipendenza”; 3. nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto spettante al lavoratore l’importo una tantum rivendicato, interam ente a carico, in quanto da erogare con la retribuzione, del solo datore attuale al momento di introduzione della previsione contrattuale collettiva, in esito alla sua argomentata interpretazione, in combinazione con il “verbale di accordo” di assunzione dell’impegno, avuto anche riguardo al tenore dell’art. 4 Agens-Ancp, pur non applicabile a [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto (non già innovativo, ma) attuativo del precedente CCNL mobilità del 20 luglio 2012; e di conseguenza, essa ha pure ribadito l’obbligazione solidale della committente [OSCURATO:SOCIETA]., accertata dal Tribunale e non impugnata dalla società in via autonoma, né incidentale;4. con atto notificato il 14 gennaio 2019, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui con distinti controricorsi hanno resistito il lavoratore e aderito [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 413 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2 c.p.c. e violazione e falsa applicazione degli artt. 414, primo comma, n. 4), 416, terzo comma c.p.c., 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la propria mancata contestazione della natura e consistenza del sito nel quale il proprio dipendente aveva prestato l’attività lavorativa: contestazione invece adeguata, per il difetto di allegazione da parte del lavoratore, nel ricorso introduttivo, della sede di servizio, indicata in un capitolo di prova attraverso il suo mero indirizzo (senza specificazione ulteriore di consistenza o destinazione). Sicché egli era stato pertanto inadempiente all’onere di prova, a suo carico (dalla Corte reggina sostanzialmente invertito), del criterio di competenza prescelto tra quelli alternativamente indicati dall’art. 413 c.p.c. (primo motivo); 2. esso è infondato; 3. con riguardo alla generale previsione di alternatività dei fori, ai sensi dell’art. 413, secondo comma c.p.c. (secondo cui competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenzaalla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto), deve essere preliminarmente ribadito che per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa (Cass. 27 maggio 2019, n. 14449, in motivazione subp.to 3; Cass. 8 febbraio 2018, n. 3154); 3.1. questa Corte ha inoltre affermato il principio secondo cui, in ordine alla competenza territoriale regolata dall’art. 413, secondo comma c.p.c., grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione.In mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (Cass. 9 ottobre 2020, n. 21762; Cass. 6 ottobre 2022, n. 29105): in conformità al più generale principio operante in tema di competenza territoriale per la quale sussistano più criteri concorrenti (Cass. 3 luglio 2018, n. 17311; Cass. 30 luglio 2021, n. 21989); 3.2. nel caso di specie, la Corte territoriale ha compiuto una ricostruzione esaustiva del fatto e accertato la competenza territoriale dell’adito Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (per avere il lavoratore prestato servizio presso la platea di lavaggio di via Calamizzi in [OSCURATO:PERSONA], ben qualificabile “dipendenza” di [OSCURATO:SOCIETA].), in applicazione dei suenunciati principi di diritto (dall’ultimo capoverso di pg. 2 al secondo di pg. 3 della sentenza) e con valutazione condivisa da questa Corte di legittimità (che in materia di competenza è giudice del fatto: Cass. 7 febbraio 2006, n. 2591; Cass. 24 ottobre 2016, n. 21422; Cass. 3 luglio 2018, n. 17312). E ciò essa ha operato sulla base della “lettura complessiva del ricorso introduttivo” (al penultimo cap overso di pg. 2 della sentenza), come da allegazione ed offerta di prova (subcapitolo 10) del lavoratore medesimo (specificamente richiamati al p.to 1 di pg. 2 e al penultimo capoverso di pg. 9 del ricorso della società) e ulteriori argomentazioni specificative al verbale di prima udienza (al p.to 1, primo periodo di pg. 4 del controricorso del lavoratore, con riferimento agli atti ad esso allegati sub 2 e 3); 4. la ricorrente ha inoltre dedotto violazione e falsa applicazione degli artt.1294, 1362 –1371 c.c., dell’allegato A CCNL Mobilità del 2012 e dell’art. 4 del verbale di accordo Agens-ancp del 5 giugno 2014, per erronea interpretazione della normativa contrattuale collettiva nazionale, spettante alla Corte di legittimità per equiparazione alla violazione di norme di diritto, in quanto non osservati dalla Corte territoriale i criteri ermeneutici soggettivi, secondo la comune volontà delle parti, né oggettivi, per avere essa interamente posto a carico della ricorrente, anziché il solo periodo di prestazione del lavoratore alle proprie dipendenze (dall’1 agosto 2011 al 31 agosto 2012), l’intero periodo di vacanza contrattuale di 44 mesi (dall’1 agosto 2009 al 31 agosto 2012) nel quale il predetto aveva lavorato alle dipendenze di altre società appaltatrici di [OSCURATO:SOCIETA]. E ciò nonostante la chiara espressione letterale dell’allegato A di corresponsione, “ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, dell’indennità una tantum con le retribuzioni dei mesi di agosto 2012 e ottobre 2012, “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”, tenuto conto della natura di mancato adeguamento economico della retribuzione, per vacanza contrattuale, dell’indennità una tantum, in relazione sinallagmatica con la prestazione lavorativa e in assenza di alcun vincolo di solidarietà con le precedenti appaltatrici(secondo motivo); 5. essoè fondato; 6. nell'esercizio della funzione cd. paranomofilattica coerente con la nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 d.lgs. 2006 (Cass. 19 marzo 2014 n. 6335; Cass.18 dicembre 2014 n. 26738; Cass. 28 maggio 2018, n. 13265; Cass. 18 novembre 2019, n. 29893; Cass. 12 aprile 2021, n. 9583), questa Corte, in vicenda analoga all’odierna, è pervenuta alla conclusione che l’indennità di vacanza contrattuale (alla quale è riconducibile l’una tantumin oggetto, secondo quanto è dato evincere oltre che dal tenore delle difese spiegate nel ricorso principale, dal fatto che essa è riconosciuta “a copertura” del periodo 1° gennaio 2009 -31 agosto 2012) «ha … la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all’aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica con i possibili vantaggi economici che questi ne trae, onde non appare giustificato porre a carico del soggetto, con il quale il rapporto intercorreva al momento del rinnovo, l’intero importo anche per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali alcun obbligo era stabilito dalla previsione collettiva»; ed ha, in particolare, precisato che «conferma indiretta della correttezza della soluzione qui condivisa è costituita dalla esigenza di riproporzionamento, espressamente avvertita dalle parti collettive laddove le stesse hanno stabilito che gli importi in questione dovessero essere corrisposti “in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento”» (Cass. 14 gennaio 2021, n. 554 e n. 555, in motivazione sub p.ti da 9. a 9.3.). 6.1. nella sostanziale irrilevanza – ai fini dell’interpretazione in questione –dell’art. 4 dell’accordo Agens - Ancp, in quanto “non si applica per dato pacifico” a [OSCURATO:SOCIETA]. (così al primo capoverso di pg. 5, p.to b5 della sentenza), si deve pertanto ritenere che l’indennità in oggetto, in quanto strutturalmente correlata all’effettuazione della prestazione lavorativa, possa essere oggetto di pretesa soltanto nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale ad hocche ponga l’obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo; 7. alla luce delle suesposte argomentazioni, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato e il secondo accolto; la sentenza deve essere cassatain relazione al motivo accolto e, con decisione nel merito non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, ultima parte c.p.c., rigetto della originaria domanda del lavoratore; 7.1. la novità della questione al momento della proposizione del ricorso introduttivo giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo tra le parti. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore. Dichiara compensate le spese d