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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18298/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31548-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1282/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 31548 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -2- R.g. 31548/2020 Agenzia delle entrate C/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], di avviso di accertamento catastale per la rideterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] ang. [OSCURATO:PERSONA], microzona 5-Prati, ha rigettato l'appello dell'Agenzia.

La CTR ha ritenuto, richiamando la giurisprudenza in materia, che non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento nel quale non sono evincibili gli elementi che hanno in concreto inciso sul diverso classamento, per cui il contribuente non è stato messo nelle condizioni di conoscere le ragioni della pretesa impositiva.

Peraltro, l'amministrazione si limita a citare dei parametri riclassificatori di carattere astratto e generale (come tali, valevoli per ogni ipotesi) senza indicare le caratteristiche degli immobili asseritamente analoghi né esplicare in che cosa consistano i "significativi miglioramenti a seguito dell'incremento delle infrastrutture urbane", in correlazione con la affermata "qualità urbana ed ambientale del contesto insediativo" Il contribuente è rimasto intimato.

Considerato che:

1. Con il primo ed il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.1comma 335 della legge n. 311/2004 in relazione all'art.360, comma 1, CPC, n.3- Violazione dei principi in materia di classamento degli immobili, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale dell'art.2697 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c.;

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.

U., n. 7155 del 2017; conf.

Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della

I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che, come nel caso di specie, «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019; in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2022), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale. 2.1.A ciò aggiungasi che nel motivo di ricorso la ricorrente riproduce le motivazioni del processo revisionale riferiti ai\l-sa microzona (20- [OSCURATO:PERSONA], v. p. 23 ss.) diversa da quella (microzona 5 Prati) in cui ricade l'immobile di proprietà dell'intimato. 3.11 ricorso va conseguentemente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 200

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31548-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1282/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 31548 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- R.g. 31548/2020 Agenzia delle entrate C/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], di avviso di accertamento catastale per la rideterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] ang. [OSCURATO:PERSONA], microzona 5-Prati, ha rigettato l'appello dell'Agenzia. La CTR ha ritenuto, richiamando la giurisprudenza in materia, che non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento nel quale non sono evincibili gli elementi che hanno in concreto inciso sul diverso classamento, per cui il contribuente non è stato messo nelle condizioni di conoscere le ragioni della pretesa impositiva. Peraltro, l'amministrazione si limita a citare dei parametri riclassificatori di carattere astratto e generale (come tali, valevoli per ogni ipotesi) senza indicare le caratteristiche degli immobili asseritamente analoghi né esplicare in che cosa consistano i "significativi miglioramenti a seguito dell'incremento delle infrastrutture urbane", in correlazione con la affermata "qualità urbana ed ambientale del contesto insediativo" Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con il primo ed il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.1comma 335 della legge n. 311/2004 in relazione all'art.360, comma 1, CPC, n.3- Violazione dei principi in materia di classamento degli immobili, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale dell'art.2697 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che, come nel caso di specie, «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019; in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2022), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale. 2.1.A ciò aggiungasi che nel motivo di ricorso la ricorrente riproduce le motivazioni del processo revisionale riferiti ai\l-sa microzona (20- [OSCURATO:PERSONA], v. p. 23 ss.) diversa da quella (microzona 5 Prati) in cui ricade l'immobile di proprietà dell'intimato. 3.11 ricorso va conseguentemente respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 200
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