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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 35101/2022

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critto al n.r.g. 14339del 2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 177, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso - r icorrente - r.g. n. 14339/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].), elettivamente domiciliata in Roma, viale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in calce al controricorso –controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1438/2017, pubblicata il 15/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza ex art. 186 - quater c od . proc. c iv ., depositata il 17 gennaio 2008, ha accol to integralmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Casinghini contro Unione di [OSCURATO:PERSONA], incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].,volta alla restituzione di somme indebitamente versate a titolo di interessi uso piazza, comunque superiori a l tasso legale e di commissioni di massimo scoperto, previa reiezione di tutte le eccezioni della convenuta, in particolare di prescrizione e di pagamento quale adempimento di un’obbligazione naturale, condannando la bancaal pagamento in favore del correntista della somma di €23.745,02.

2. La Corte di appello di Brescia ha accolto parzialmente il gravame interposto dalla banca, dichiarando parzialmente prescritte alcune rimesse annotate in contoe rideterminando il saldo dovuto dalla banca nella minor somma di€ 13.169,91.r.g. n. 14339/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA]

3. La C orte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora in questa fase rileva, che l a banca appellante, con il primo atto utile dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 24418/2010 e cioè con la prima comparsa conclusionale del giudizio d’appello, aveva ritualmente specificato l’eccezione di prescrizione rilevando che debbano considerarsi sottoposti al regime della prescrizione decennale “ tutti i versamenti solutori, eseguiti cioè su un conto corrente scoperto, cui non eccede alcuna apertura di credito in favore del correntista, ovvero destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento concesso al cliente”.

4. Contro detta s entenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo.

5. Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso .

6. Il ricorrente ha depositato m emoria . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo d i impugnazione, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1283, 1284, 2033 e 2935 c.c., artt. 166, 167 e 345 c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3) cod. proc. civ., lamentando che la Corte territorialeavrebbe errato per due ordinidi concorrenti ragioni: a) da un lato, non avrebbe tenuto conto che la banca, che eccepisce la prescrizione, ha l’oneredi specificare a quali rimesse si riferisca, ritenendone il carattere solutorio; b) dall’altro, non avrebbe considerato che esiste una presunzione del carattere ripristinatorio delle rimesse, alla stregua di Cass. 4518/2014, salvo la prova, gravante sulla banca, della sussistenza di un’apertura di credito.r.g. n. 14339/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto.

3. Il ricorso non può trovare accoglimento.

4. Q uanto alla prima parte della censura (riparto dell’onere della prova in tema di prescrizione), la Corte territoriale, richiamando (v. in particolare pag. 12 della sentenza impugnata) la giurisprudenza di legittimità secondo cui è sufficiente, alla banca che eccepisce la prescrizione, allegarne il fatto costitutivo –e cioè l’inerzia del titolare del diritto –e manifestare la volontà di avvalersene, ha in definitiva applicato il principio più di recente ribadito da Cass.

S.U. n. 15895 del 2019, secondo cui l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.

5. Quanto alla seconda parte della censura ( presunzione del carattere ripristinatorio delle rimesse), la tesi di cui alla richiamata Cass.n. 4518 del 2014 è stata motivatamente e convincentemente superata da Cass. n. 2660del 2019 (poi seguita da Cass. n. 31927 del 2019 e di recente da Cass. n. 21225del 2022), per la quale, poiché la decorrenza della prescrizioneè condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre r.g. n. 14339/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.

Ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata.

6. La circostanza che la controversia è decisa sulla base del consolidamento della giurisprudenza di questa Co rte , per effetto della sentenza delle Sezioni Unite del 2019, pronunciata in epoca successiva all’introduzione del ricorso, fa ritenere sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti della spese della presentefase di giudizio.

7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e co mpensa tra le parti le spese della presente fase dilegittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato r.g. n. 14339/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
critto al n.r.g. 14339del 2018, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 177, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso - r icorrente - r.g. n. 14339/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA].), elettivamente domiciliata in Roma, viale delle [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in calce al controricorso –controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1438/2017, pubblicata il 15/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia, con ordinanza ex art. 186 - quater c od . proc. c iv ., depositata il 17 gennaio 2008, ha accol to integralmente la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]Casinghini contro Unione di [OSCURATO:PERSONA], incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].,volta alla restituzione di somme indebitamente versate a titolo di interessi uso piazza, comunque superiori a l tasso legale e di commissioni di massimo scoperto, previa reiezione di tutte le eccezioni della convenuta, in particolare di prescrizione e di pagamento quale adempimento di un’obbligazione naturale, condannando la bancaal pagamento in favore del correntista della somma di €23.745,02. 2. La Corte di appello di Brescia ha accolto parzialmente il gravame interposto dalla banca, dichiarando parzialmente prescritte alcune rimesse annotate in contoe rideterminando il saldo dovuto dalla banca nella minor somma di€ 13.169,91.r.g. n. 14339/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 3. La C orte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora in questa fase rileva, che l a banca appellante, con il primo atto utile dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 24418/2010 e cioè con la prima comparsa conclusionale del giudizio d’appello, aveva ritualmente specificato l’eccezione di prescrizione rilevando che debbano considerarsi sottoposti al regime della prescrizione decennale “ tutti i versamenti solutori, eseguiti cioè su un conto corrente scoperto, cui non eccede alcuna apertura di credito in favore del correntista, ovvero destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento concesso al cliente”. 4. Contro detta s entenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo. 5. Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso . 6. Il ricorrente ha depositato m emoria . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo d i impugnazione, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1283, 1284, 2033 e 2935 c.c., artt. 166, 167 e 345 c.p.c., art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3) cod. proc. civ., lamentando che la Corte territorialeavrebbe errato per due ordinidi concorrenti ragioni: a) da un lato, non avrebbe tenuto conto che la banca, che eccepisce la prescrizione, ha l’oneredi specificare a quali rimesse si riferisca, ritenendone il carattere solutorio; b) dall’altro, non avrebbe considerato che esiste una presunzione del carattere ripristinatorio delle rimesse, alla stregua di Cass. 4518/2014, salvo la prova, gravante sulla banca, della sussistenza di un’apertura di credito.r.g. n. 14339/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto. 3. Il ricorso non può trovare accoglimento. 4. Q uanto alla prima parte della censura (riparto dell’onere della prova in tema di prescrizione), la Corte territoriale, richiamando (v. in particolare pag. 12 della sentenza impugnata) la giurisprudenza di legittimità secondo cui è sufficiente, alla banca che eccepisce la prescrizione, allegarne il fatto costitutivo –e cioè l’inerzia del titolare del diritto –e manifestare la volontà di avvalersene, ha in definitiva applicato il principio più di recente ribadito da Cass. S.U. n. 15895 del 2019, secondo cui l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. 5. Quanto alla seconda parte della censura ( presunzione del carattere ripristinatorio delle rimesse), la tesi di cui alla richiamata Cass.n. 4518 del 2014 è stata motivatamente e convincentemente superata da Cass. n. 2660del 2019 (poi seguita da Cass. n. 31927 del 2019 e di recente da Cass. n. 21225del 2022), per la quale, poiché la decorrenza della prescrizioneè condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre r.g. n. 14339/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata. 6. La circostanza che la controversia è decisa sulla base del consolidamento della giurisprudenza di questa Co rte , per effetto della sentenza delle Sezioni Unite del 2019, pronunciata in epoca successiva all’introduzione del ricorso, fa ritenere sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti della spese della presentefase di giudizio. 7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e co mpensa tra le parti le spese della presente fase dilegittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato r.g. n. 14339/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] U.p.p. [OSCURATO:PERSONA] pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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