CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21268/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 711/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, relativo al mancato rilievo dell'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato dal momento che la pronuncia impugnata aveva ad oggetto unicamente la rideterminazione della pena in seguito ad annullamento con rinvio da parte di questa Corte di cassazione, con conseguente irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17