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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 1976

Cassazione n. 23024/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( POLONIA) il 17/09/1976 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Salerno, che ha confermato quella del tribunale di Salerno, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il delitto di furto di acqua potabile, aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, accertato in Roccadaspide il 10/4/17. 1.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, che ha articolato un unico motivo, con il quale, senza riferimento alcuno agli specifici vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lamenta l'ingiustizia della condanna, vuoi perché la manomissione dei sigilli del contatore idrico e l'abusivo allaccio dell'utenza domestica sarebbero ascrivibili al convivente dell'imputata, nuovo intestatario della stessa, vuoi perché i tecnici comunali ne avrebbero falsamente attribuito alla ricorrente la responsabilità, anche attraverso le proprie deposizioni dibattimentali.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico e manifestamente infondato. 1.11 ricorso per cassazione è inammissibile nel caso in cui l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intenda ricondursi, in quanto tale mancanza, ove la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi (Cass. sez. 3, n.7629 del 2023, H., Rv. 284152; sez. 2, n. 57403 del 2018, Carota, 274258).

2. Si tratta, inoltre, di cd.

"doppia conforme" sulla responsabilità, che si delinea quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (per tutte, Cass. sez. 6, n. 37295 del 2019, E., Rv. 277218). 3.Mette ancora conto ricordare che,per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, in quanto i medesimi, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, devono considerarsi non specifici e dunque soltanto apparenti (Cass. sez.2, n.42046 del 17/7/19, Boutartour, rv.277710; sez.6, n. 20377 del 2009, rv. 243838; sez. 5, n. 28011 del 2013, rv. 255568; sez.2, n. 11951 del 2014, rv. 259425). 4.Esula dai poteri della Corte di Cassazione la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (SS.UU. n. 6402 del 30.4.97, Dessimone e altri, rv. 207944) che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si sia avvalso per sostanziare il suo convincimento, oppure la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

La illogicità, quale vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (SS.UU. cit.)." 5.Detto ciò, alle censure, riproposte e versate completamente in fatto con il ricorso per cassazione, ha già risposto la Corte territoriale con motivazione adeguata e puntuale — senza che la ricorrente vi si confronti — nel senso che l'imputata, che abita nell'immobile destinatario della fornitura abusiva d'acqua potabile, ne ha concretamente beneficiato.

Valgono i principi di diritto più volte espressi nell'omologa materia della sottrazione dell'energia elettrica, nel senso che ne risponde colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Cass. sez.5, n. 24592 del 30 aprile 2021, Bellafiore); e la circostanza aggravante - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. — è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dal ricorrente, che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Cass. sez.4,5 febbraio 2020 n. 5973, Carlo). 6.L'inammissibilità del ricorso preclude ogni valutazione conseguente al recente mutamento normativo di natura sostanziale, che ha reso perseguibile a querela il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen..

La sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d."giudicato sostanziale" (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbancilono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi ,abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. 7.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( POLONIA) il 17/09/1976 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Salerno, che ha confermato quella del tribunale di Salerno, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il delitto di furto di acqua potabile, aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, accertato in Roccadaspide il 10/4/17. 1.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, che ha articolato un unico motivo, con il quale, senza riferimento alcuno agli specifici vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., lamenta l'ingiustizia della condanna, vuoi perché la manomissione dei sigilli del contatore idrico e l'abusivo allaccio dell'utenza domestica sarebbero ascrivibili al convivente dell'imputata, nuovo intestatario della stessa, vuoi perché i tecnici comunali ne avrebbero falsamente attribuito alla ricorrente la responsabilità, anche attraverso le proprie deposizioni dibattimentali. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico e manifestamente infondato. 1.11 ricorso per cassazione è inammissibile nel caso in cui l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intenda ricondursi, in quanto tale mancanza, ove la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi (Cass. sez. 3, n.7629 del 2023, H., Rv. 284152; sez. 2, n. 57403 del 2018, Carota, 274258). 2. Si tratta, inoltre, di cd. "doppia conforme" sulla responsabilità, che si delinea quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (per tutte, Cass. sez. 6, n. 37295 del 2019, E., Rv. 277218). 3.Mette ancora conto ricordare che,per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvano nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, in quanto i medesimi, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, devono considerarsi non specifici e dunque soltanto apparenti (Cass. sez.2, n.42046 del 17/7/19, Boutartour, rv.277710; sez.6, n. 20377 del 2009, rv. 243838; sez. 5, n. 28011 del 2013, rv. 255568; sez.2, n. 11951 del 2014, rv. 259425). 4.Esula dai poteri della Corte di Cassazione la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali. Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (SS.UU. n. 6402 del 30.4.97, Dessimone e altri, rv. 207944) che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si sia avvalso per sostanziare il suo convincimento, oppure la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. La illogicità, quale vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (SS.UU. cit.)." 5.Detto ciò, alle censure, riproposte e versate completamente in fatto con il ricorso per cassazione, ha già risposto la Corte territoriale con motivazione adeguata e puntuale — senza che la ricorrente vi si confronti — nel senso che l'imputata, che abita nell'immobile destinatario della fornitura abusiva d'acqua potabile, ne ha concretamente beneficiato. Valgono i principi di diritto più volte espressi nell'omologa materia della sottrazione dell'energia elettrica, nel senso che ne risponde colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Cass. sez.5, n. 24592 del 30 aprile 2021, Bellafiore); e la circostanza aggravante - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. — è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dal ricorrente, che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa, con la conseguenza che la distinzione tra l'autore della manomissione e il beneficiario dell'energia può rilevare, ai fini della configurabilità del reato o della circostanza aggravante, solo nel caso in cui incida sull'elemento soggettivo (Cass. sez.4,5 febbraio 2020 n. 5973, Carlo). 6.L'inammissibilità del ricorso preclude ogni valutazione conseguente al recente mutamento normativo di natura sostanziale, che ha reso perseguibile a querela il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen.. La sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d."giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbancilono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi ,abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. 7.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
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