CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18937/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25449/2016R.G. proposto da: A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in Milano, via Restelli n. 3, elettivamente domiciliata in Roma, vicolo Orbitelli n. 31, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 26 maggio 2021, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Lombardia n. 1753/42/2016 , depositata il 29 marzo 2016; [OSCURATO:PERSONA] –IRES-IRAP-IVA 2008 R.G. N.25449/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’udienza in camera di consiglio del6 marzo 2024 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate – D irezione provinciale I di Milano emetteva avviso di accertamento n. T9B04QL01181/2012 dell’11 maggio 2012, con il quale –sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione redatto in data 29 novembre 2011 dall’[OSCURATO:PERSONA] –riscontrata l’assenza dei requisiti legittimanti l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per la associazioni sportive dilettantistiche e riconosciutane la natura commerciale – recuperava a tassazione, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], per l’anno d’imposta 2008, maggiori imposte a titolo di IRES, IRAP ed IVA. 2. L’avviso di accertamento in questione veniva impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria P rovinciale di Milano la quale, con sentenza n. 5257/15/2015, depositata il 12 giugno 2015, rigettava il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite. 3. Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione Tributaria R egionale della Lombardia, con sentenza n. 1753/42/2016, pronunciata il 23 marzo 2016 e depositata in segreteria il 29 marzo 2016, rigettava l’appello, compensando le spese. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’A.S.D. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. R.G. N.25449/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con decreto presidenziale del 15 novembre 203 è stata fissata per la trattazione l’udienza incamera di consiglio del 6 marzo2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380- bis.1 cod. proc. civ. La ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata e sopravvenuta rinuncia al ricorso. La ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti ex art. 3del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, versando integralmente quanto dovuto. La ricorrente, con comunicazione in data 27 maggio 2021,ha altresì dichiarato di rinunciare al ricorso, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/2018, conv. in legge n. 136/2018. Va conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio. 2. Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] l’estinzione del giudi