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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08937/2026

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tante “pro tempore”, PietroLAMBERTI, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di postaelettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata edifesa dall’[OSCURATO:PERSONA] FIORILLO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell’amministratore e legalerappresentante “pro tempore”, Anna INGENITO, domiciliata “exlege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensorecome in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]ROSAPEPE;- controricorrente e ricorrente incidentale -Numero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026controData pubblicazione 09/04/2026DONNA S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in personadell’amministratore e legale rappresentante “pro tempore”, PietroLAMBERTI, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di postaelettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata edifesa dall’[OSCURATO:PERSONA] FIORILLO;- controricorrente al ricorso incidentale -Avverso la sentenza n. 928/2021, della Corte d’appello di Salerno,depositata in data 08/10/2021;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. di Pietro e [OSCURATO:PERSONA], inpersona dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “DonnaS.n.c.” o “la S.n.c.”), ricorre, sulla base di due motivi, per lacassazione della sentenza n. 928/21, dell’8 ottobre 2021, dellaCorte d’appello di Salerno, che – respingendone il gravameincidentale (al pari di quello principale, esperito dalla societàDonna S.r.l.) avverso la sentenza n. 3709/19, del 20 novembre2019, del Tribunale della stessa città – ha confermato la decisionedel primo giudice.In particolare, la sentenza del Tribunale salernitano avevadichiarato l’inefficacia del contratto del 7 gennaio 2016, con ilquale la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rinnovato l’affitto d’aziendagià concesso alla società [OSCURATO:SOCIETA]. a far data dal 20 gennaio1995, essendo stato tale contratto concluso, per l’affittante, dallasola socia [OSCURATO:PERSONA], a dispetto della previsione statutariache richiedeva, per gli atti di amministrazione straordinaria dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., “il consenso e la firma congiunta di entrambii soci”, ovvero, oltre a [OSCURATO:PERSONA], anche il di lei fratelloNumero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026Data pubblicazione 09/04/2026Pietro.

Per l’effetto, il giudice di prime cure aveva condannatol’affittuaria [OSCURATO:SOCIETA]. al rilascio dell’azienda, ma non anche alrisarcimento del danno in favore all’affittante [OSCURATO:SOCIETA].,ritenendo non provato il danno da lucro cessante, non essendostato assolto l’onere di allegazione e prova dello stesso.2.

Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che i predettiPietro e [OSCURATO:PERSONA] sono gli unici soci di essa società DonnaS.n.c., la quale – sebbene avente ad oggetto, sin dalla suacostituzione nel 1984, il commercio al dettaglio di capi diabbigliamento – trae i suoi introiti, ormai da diversi decenni,principalmente dall’affitto della sua azienda, della quale è partel’immobile, sede dell’esercizio commerciale, sito in una dellestrade principali della città di Salerno.

Infatti, sin dal gennaio1995, l’azienda “de qua” era stata concessa in affitto – per ladurata di nove anni – ad altra società (la già citata [OSCURATO:SOCIETA].),costituita dai medesimi germani Lamberti e, in origine, pure dallacomune genitrice, [OSCURATO:PERSONA], allora anche amministratriceunica della stessa.

Nel 2004, alla scadenza del contratto, l’affittodell’azienda veniva rinnovato per altri dodici anni, e dunque finoal 31 gennaio 2016; periodo nel corso del quale la già citata AnnaIngenito – dopo aver dismesso l’amministrazione della societàaffittuaria [OSCURATO:SOCIETA]., essendole subentrata la figlia CarmelaLamberti – cedeva, poi, ad entrambi i figli (per l’esattezza, conEssendosi [OSCURATO:PERSONA], da tempo, disinteressato dellagestione dell’affitto d’azienda (occupandosi di altra società – inorigine anch’essa familiare – operante sempre nel settore delcommercio al dettaglio di capi di abbigliamento e denominataLamberti 1870), tra il medesimo e la sorella Carmela, anche inragione del deteriorarsi dei lori rapporti, interveniva, il 17 giugno2015, un contratto di permuta.

In forza di esso, Pietro LambertiNumero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026Data pubblicazione 09/04/2026rilevava da [OSCURATO:PERSONA] le quote, di spettanza della stessa,della testé menzionata società Lamberti 1870 (divenendone,pertanto, il solo titolare), mentre ella rilevava, dal fratello Pietro,le quote della società [OSCURATO:SOCIETA]., ovvero l’affittuariadell’azienda facente capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta,invece, comune ai due germani.Senonché, il medesimo [OSCURATO:PERSONA], apprendeva che lasorella Carmela, nella sua veste di socia dell’affittante DonnaS.n.c., nonché sfruttando una vecchia procura rilasciatale il 10gennaio 1995 (ma ormai superata, alla luce della modificastatutaria del 29 gennaio 2009, che richiedeva consenso e firmadi entrambi i soci per il compimento degli atti di amministrazionestraordinaria), aveva rinnovato fino al 2028, con il suddettocontratto del 7 gennaio 2016, l’affitto di azienda – peraltro, almedesimo canone contemplato dalla pattuizione originaria del1995 – in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., società di cui la medesima eradivenuta, nel frattempo, l’unica socia.Su tali basi, [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste di amministratoredella [OSCURATO:SOCIETA]., adiva l’autorità giudiziaria, convenendo ingiudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo – previo annullamentoo declaratoria di inefficacia del contratto del 7 gennaio 2016 – chela convenuta fosse condannata al rilascio dell’azienda e alrisarcimento dei danni.

Quanto a questi ultimi, l’attrice chiedevaquantificarsi gli stessi in una somma pari alla differenza tra ilcanone di affitto di azienda di mercato, e quello pagato in virtùdel contratto “de quo”, con decorrenza dal 1° febbraio 2016 finoal giorno del rilascio dei beni aziendali, importo maggiorato dirivalutazione monetaria ed interessi.Il giudice di prime cure, previamente rigettata l’eccezione concui la convenuta aveva dedotto il difetto di potere dirappresentanza processuale dell’attrice, avendo essa agito inpersona di uno solo dei soci amministratori (reiezione motivataNumero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026Data pubblicazione 09/04/2026sul rilievo che la situazione di conflitto d’interessi, in cui versavaCarmela Lamberti, l’avesse privata del potere di rappresentanzaprocessuale, con concentrazione di tale potere esclusivamente incapo a [OSCURATO:PERSONA]), dichiarava l’inefficacia del contratto del1° febbraio 2016, condannando la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. alrilascio dell’azienda, ma non pure al risarcimento del danno dalucro cessante, ritenendo non essere stato assolto l’onere diallegazione e prova dello stesso.Esperito gravame dalla convenuta, nonché in via incidentaledall’attrice, il giudice di seconde cure respingeva entrambi i mezzi.3.

Avverso la sentenza della Corte salernitana ha propostoricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base – comedetto – di due motivi.3.1.

Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – violazione degli artt. 2043 e 2729 cod. civ.Rammenta la ricorrente che il Tribunale aveva ricostruitol’iniziativa risarcitoria da essa assunta come volta ad ottenere “laliquidazione del danno da lucro cessante in misura corrispondente(non al maggior utile ricavabile dall’utilizzo diretto dell’azienda,ma) al maggior valore locativo” della stessa, escludendo, però,che tale domanda potesse essere accolta.

A tale conclusione, inparticolare, il primo giudice era pervenuto escludendo che potesseritenersi sufficiente “l’astratta configurabilità di un affitto o di unalocazione a canone maggiore”, occorrendo, invece, “l’allegazionee la dimostrazione”, da parte della società attrice, “di aver persouna specifica occasione di affitto o locazione, oppure l’allegazionee la dimostrazione mediante presunzioni che l’azienda sarebbestata destinata ad un affitto a condizioni migliori”, rilevando, però,che “nella specie, l’attore non ha allegato e provato, né l’esistenzaNumero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026Data pubblicazione 09/04/2026di specifiche trattative, né altri fatti da cui ricavare la provapresuntiva dell’effettivo pregiudizio”.Censurate dalla società già attrice tali affermazioni, il giudiced’appello si è limitato a ribadire che “il danno da occupazione«sine titulo», potrebbe sì essere agevolmente dimostrato sullabase di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell’onereprobatorio di tale natura non può includere anche l’esonerodall’allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossial’intenzione concreta del proprietario di mettere l’immobile afrutto”.

Nel caso che occupa, ha proseguito il giudice d’appello,“l’attrice, odierna appellante incidentale, si è limitata a formulareuna generica domanda di risarcimento dei danni, a suo dire, dacalcolarsi sulla base del costo locativo dell’immobile all’attualità,senza mai allegare alcunché in fatto sulla perdita di occasionifavorevoli di locazione o anche di alienazione del bene”.Si tratterebbe, però, di affermazioni erronee, sostiene laricorrente, poiché “il proprietario di un immobile abusivamenteoccupato (ed a maggior ragione il proprietario di un bene fruttiferocome l’azienda commerciale) ben può chiedere il risarcimentodanno da abusiva occupazione avvalendosi della presunzionedella natura normalmente fruttifera del bene”.Per contro, pretendere “la allegazione della «intenzioneconcreta di mettere l’immobile a frutto» e dolersi del fatto chel’attore non abbia allegato e dimostrato «concrete occasioni dilocazione o di alienazione del bene», confligge di per sé con lapresunzione della natura normalmente fruttifera del bene, e ponea carico del proprietario un onere di allegazione e provasostanzialmente impossibile, posto che, laddove un benefruttifero sia occupato stabilmente da un terzo contro la volontàdel proprietario e non sia ancora stata definita l’azione giudiziariaper il rilascio, il proprietario non può utilmente immetterlo nelmercato delle locazioni o delle vendite (a meno che non siaNumero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026Data pubblicazione 09/04/2026costretto strumentalmente a farlo proprio per precostituirsi laprova della concreta intenzione di mettere l’immobile a frutto)”.Si richiama, inoltre, l’odierna ricorrente all’affermazionecompiuta da questa Corte, secondo cui “l’esigenza di allegare eprovare «l’intenzione concreta di mettere l’immobile a frutto»confligge con l’affermazione della possibilità del ricorso apresunzioni: trattandosi di «praesumptio hominis», essa nonquale se ne avvale per risalire dagli elementi di fatto acquisiti aifatti costitutivi della fattispecie sottoposta al proprio esame”.Di qui la denunciata violazione pure dell’art. 2729 cod. civ.,posto che il “rifiuto espresso e motivato di individuare unapresunzione «hominis»” – come, appunto, nella specie – vatrattato “allo stesso modo dell’applicazione di una presunzionesenza rispetto dei paradigmi normativi indicati dall’art. 2729 cod.civ.”.3.2.

Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.4), cod. proc. civ. – violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod.proc. civ.Si censura la sentenza impugnata, sotto il profilo dellamotivazione solo apparente, sia nella parte in cui si è limitata aripetere le motivazioni della sentenza di primo grado senzaesaminarla criticamente alla luce dei motivi di appello, esvolgendo argomentazioni del tutto assertive e prive di qualunqueconcreta correlazione con i dati acquisiti del processo, sia nellaparte in cui ha ritenuto che le ulteriori argomentazioni svoltedall’appellante incidentale fossero inammissibili perché nonallegate in primo grado, senza indicare quali fossero tali ulterioriargomentazioni.Numero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026Data pubblicazione 09/04/20264.

Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che la stessa sia dichiaratainammissibile o, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorsoincidentale condizionato, anch’esso articolato in due motivi.4.1.

Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5),cod. proc. civ. – nullità della sentenza, motivazione apparente e/oinesistente, omesso esame di un fatto di un fatto oggetto didiscussione e decisivo per la soluzione della controversia eviolazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod.proc. civ. e degli artt. 2260, 2266 e 1730 cod. civ.Viene riproposta la questione oggetto del primo motivodell’appello esperito da essa società [OSCURATO:SOCIETA]., ovvero quellarelativa alla “carenza di legittimazione ad agire”, per la societàDonna S.n.c., “del socio amministratore [OSCURATO:PERSONA]”,questione “già sollevata in primo grado”.In relazione ad essa, il giudice di prime cure aveva affermatoche, a causa del conflitto d’interessi di [OSCURATO:PERSONA], il potererappresentativo della società [OSCURATO:SOCIETA]. si era concentrato incapo all’altro socio amministratore, ovvero il predetto PietroLamberti.

Siffatta decisione, tuttavia, non avrebbe tenuto conto –si sosteneva con l’atto d’appello – del fatto che, ai sensi dell’art.2260, comma 1, cod. civ., diritti e obblighi degli amministratoridelle società sono regolati dalle norme sul mandato.

Diconseguenza, in forza di quanto previsto dall’art. 1730 cod. civ.(in applicazione del quale il mandato conferito a più personedesignate ad operare congiuntamente, salvo patto contrario, siestingue anche se la causa estintiva concerna uno solo deimandatari) l’estinzione del potere di rappresentanza di CarmelaLamberti, in ragione del suo supposto conflitto d’interessi, lungidal concentrare la rappresentanza in capo all’altroNumero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026Data pubblicazione 09/04/2026amministratore, ovvero [OSCURATO:PERSONA], avrebbe estinto ilmandato congiuntivo in capo ad entrambi i soci ed amministratori.La Corte territoriale, tuttavia, riteneva il motivo inammissibile,in quanto non avrebbe specificamente censurato la “ratiodecidendi” enunciata dal Tribunale, non avendo lo stesso “affattoaffermato” che il conflitto di interessi della socia CarmelaLamberti, in relazione all’azione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA].,comportasse “l’estinzione del rapporto gestorio”, avendo, invece,il primo giudice ritenuto che detta posizione conflittuale avesse“determinato la privazione in capo alla Lamberti del potere dirappresentanza processuale limitatamente al giudizio promossodalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e la sua concentrazione nell’altro socio”.Quella resa, però, dal giudice d’appello sarebbe – secondo laricorrente incidentale – una motivazione “solo apparente e/oinesistente” perché, con il motivo d’appello sopra illustrato, “laDonna S.r.l. aveva espressamente censurato la tesi dell’avvenutaconcentrazione del potere rappresentativo in capo all’altro socioamministratore in conseguenza del conflitto di interessi dellaSignora [OSCURATO:PERSONA], negando che ciò potesse accadere invirtù delle disposizioni in tema di mandato e segnatamentedell’art. 1730 cod. civ.”.Ribadisce, inoltre, la ricorrente incidentale la perfettasimmetria, nelle società di persone, tra i poteri di rappresentanzanegoziale e processuale, secondo quanto previsto dall’art. 2266cod. civ., come confermato da un lontano – ma mai superatoarresto – delle Sezioni Unite di questa Corte (si tratta di Cass.Sez.

Un., sent. 4 maggio 1965, n. 790).

Sicché solo in assenza diuna specifica previsione nell’atto costitutivo della società – nellaspecie, invece, presente, visto che per gli atti di amministrazionestraordinaria esso richiede l’intervento di ambo i sociamministratori – potrebbe trovare applicazione il comma 2 delcitato art. 2266 cod. civ., in forza del quale il singolo socioNumero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026Data pubblicazione 09/04/2026amministratore è legittimato tanto ad obbligare la società che arappresentarla in giudizio.Pertanto, nel caso di specie, “se il contratto non poteva esserestipulato dalla amministratrice [OSCURATO:PERSONA], perché atto diamministrazione straordinaria riservato, per previsionecontrattuale, alla decisione congiunta degli amministratori, nonper questo il potere rappresentativo si concentra in capo all’altroamministratore”, impedendolo, come detto, l’art. 1730 cod. civ.,a mente del quale, “salvo patto contrario, il mandato conferito apiù persone designate a operare congiuntamente si estingueanche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari”.4.2.

Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.4), cod. proc. civ. – omessa pronuncia sull’eccezione di carenzadi legittimazione passiva della [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione alladomanda di risarcimento del danno, con conseguente nullità dellasentenza e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc.civ.Deduce la ricorrente incidentale di aver eccepito in appello (ciòche assume essere stato del tutto legittimo, trattandosi dieccezione persino rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado delprocesso), in riferimento alla domanda di risarcimento del dannoriproposta da controparte con il proprio gravame incidentale, lasua carenza di legittimazione passiva.In particolare, essa società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva evidenziato diessere “terzo contraente nel rapporto intercorso con la DonnaS.n.c.”, sicché, “ai sensi dell’art. 1398 cod. civ., sarebbelegittimata ad agire nei confronti del falsus procurator per i dannisubiti dalla conclusione del contratto”, non potendo, invece,“essere condannata a risarcire danni che non ha affattocontribuito a creare”.Numero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026Data pubblicazione 09/04/2026Lamenta che su tale eccezione non vi sia stata alcunapronuncia da parte del giudice d’appello.5.

La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.6.

Entrambe le parti ha presentato memoria.7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE8.

Il ricorso principale va rigettato.8.1.

Il primo motivo, infatti, non è fondato.8.1.1.

Nell’esaminarlo, va premesso che la decisione di questoCollegio verrà assunta alla luce del – sopravvenuto, rispetto allaproposizione del ricorso – arresto delle Sezioni Unite (si tratta diCass.

Sez.

Un., sent. 15 novembre 2022, n. 33645) che hacomposto il contrasto, nella giurisprudenza di questa Corte, inmerito alle condizioni per il risarcimento del danno da occupazionesenza titolo di un immobile.Nel procedere in tal senso, tuttavia, va preliminarmenteevidenziato che il giudice di prime cure aveva ricostruito – senzache, sul punto, vi sia mai stata alcuna contestazione – l’iniziativarisarcitoria, assunta dall’odierna ricorrente principale, come voltaad ottenere “la liquidazione del danno da lucro cessante in misuracorrispondente (non al maggior utile ricavabile dall’utilizzo direttodell’azienda, ma) al maggior valore locativo” della stessa, e ciò inNumero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026Data pubblicazione 09/04/2026considerazione del fatto che il corrispettivo dell’affitto è semprerimasto invariato sin dal 1995.Tale domanda di risarcimento, tuttavia, veniva rigettataaffermandosi che la sua proposizione era avvenuta “senza maiallegare alcunché in fatto sulla perdita di occasioni favorevoli dilocazione o anche di alienazione del bene”.

Affermazione, questa,censurata dalla ricorrente principale sull’assunto che “ilproprietario di un immobile abusivamente occupato (ed a maggiorragione il proprietario di un bene fruttifero come l’aziendacommerciale) ben può chiedere il risarcimento del danno daabusiva occupazione avvalendosi della presunzione della naturanormalmente fruttifera del bene”; sicché pretendere “laallegazione della «intenzione concreta di mettere l’immobile afrutto» e dolersi del fatto che l’attore non abbia allegato edimostrato «concrete occasioni di locazione o di alienazione delbene», confligge di per sé con la presunzione della naturanormalmente fruttifera del bene”.8.1.2.

Stando così le cose, tuttavia, coglie nel segno il rilievosvolto dalla controricorrente incidentale nella propria memoria, làdove osserva che – proprio alla stregua del citato arresto delleSezioni Unite – la fattispecie concreta sottoposta, oggi, all’esamedi questa Corte esula dal tema del “danno presunto”, se nonaddirittura da quello della stessa “occupazione sine titulo”.Si legge, infatti, nella citata pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] la “problematica del danno in re ipsa” si pone soltanto “inrelazione alla facoltà di godere del proprietario qualeindividuazione dell’esistenza di un danno risarcibile per il sol fattoche di tale facoltà il proprietario sia stato privato a causadell’occupazione abusiva dell’oggetto del suo diritto”, trattandosidi “danno da perdita subita (del godimento)”; viceversa “leoccasioni di guadagno perse” (e tale è il caso di specie, giacchéNumero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026un canone d’affitto c’era, solo che se ne lamenta l’inadeguatezza,Data pubblicazione 09/04/2026essendo lo stesso rimasto invariato da decenni), in quanto “lucrocessante”, non possono che “essere oggetto di specifica prova,naturalmente anche a mezzo di presunzioni” (così Cass. Sez.

Un.,sent. n. 33645 del 2022, cit., in particolare, § 4.2., pag. 9).Su tali basi, dunque, le Sezioni Unite osservano che, ove“insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucrocessante allegato, l’onus probandi anche in questo caso puònaturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto cherientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici”,potendo, in generale, “rinviarsi alla costante giurisprudenza inmateria di maggior danno ai sensi dell’art. 1591 cod. civ.” (cosìCass.

Sez.

Un., sent. n. 33645 del 2022, cit., in particolare, §4.9., pag. 25).Tuttavia, proprio il riferimento al “maggior danno” ex art.1591 cod. civ. comporta che il diritto al risarcimento – secondoquanto affermato dalla giurisprudenza formatasi in materia – “nonsorge automaticamente, sulla base del valore locativopresumibilmente ricavabile dall’astratta configurabilità di ipotesidi locazione o vendita del bene, ma richiede, invece, la specificadimostrazione di un’effettiva lesione del patrimonio del locatore,consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per uncanone più elevato” – come si assume essere avvenuto nellaspecie – o “nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzoconveniente o in altre analoghe situazioni pregiudizievoli” (cosìCass.

Sez. 3, sent. 27 marzo 2007, n. 7499, Rv. 596076-01;Cass.

Sez. 3, sent. 26 novembre 2007, n. 24614, Rv. 600463-01;Cass.

Sez. 3, sent. 3 dicembre 2011, n. 2552, Rv. 615712-01).È, dunque, corretta la conclusione raggiunta dalla sentenzaimpugnata, là dove ha negato il ristoro del danno da “lucrocessante” in ragione del fatto che l’attrice, e poi appellanteincidentale, “si è limitata a formulare una generica domanda diNumero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026Data pubblicazione 09/04/2026risarcimento dei danni, a suo dire, da calcolarsi sulla base delcosto locativo dell’immobile all’attualità, senza mai allegarealcunché in fatto sulla perdita di occasioni favorevoli di locazioneo anche di alienazione del bene”.Il motivo, dunque, non è fondato.8.2.

Pure il secondo motivo non è fondato.8.2.1.

La motivazione alla base del rigetto della pretesarisarcitoria di [OSCURATO:SOCIETA]. sussiste ed è perfettamenteintellegibile, ponendosi ben al di sopra del c.d.

“minimocostituzionale”, la verifica del cui rispetto è, ormai, l’oggetto delsindacato demandato a questa Corte, nella vigenza del testodell’art. 360 cod. proc. civ., come “novellato” dall’art. 54, comma1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertitocon modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile“ratione temporis” al presente giudizio (cfr. Cass. Sez.

Un., sent.7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass.Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass.Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez.1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01 e, inmotivazione, Cass. Sez.

Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al §10.9, pag. 24).9.

Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito dal rigettodel ricorso principale.10.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.11.

A carico della ricorrente principale, stante il rigetto del suoricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026Data pubblicazione 09/04/2026contributo unificato, se dovuto secondo un accertamentospettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito ilricorso incidentale condizionato, condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]di Pietro e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, alla società [OSCURATO:SOCIETA].,le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in €7.800,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nellamisura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 28ottobre 2025.La PresidenteLina RUBINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante “pro tempore”, PietroLAMBERTI, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di postaelettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata edifesa dall’[OSCURATO:PERSONA] FIORILLO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell’amministratore e legalerappresentante “pro tempore”, Anna INGENITO, domiciliata “exlege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensorecome in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]ROSAPEPE;- controricorrente e ricorrente incidentale -Numero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026controData pubblicazione 09/04/2026DONNA S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in personadell’amministratore e legale rappresentante “pro tempore”, PietroLAMBERTI, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di postaelettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata edifesa dall’[OSCURATO:PERSONA] FIORILLO;- controricorrente al ricorso incidentale -Avverso la sentenza n. 928/2021, della Corte d’appello di Salerno,depositata in data 08/10/2021;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. di Pietro e [OSCURATO:PERSONA], inpersona dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “DonnaS.n.c.” o “la S.n.c.”), ricorre, sulla base di due motivi, per lacassazione della sentenza n. 928/21, dell’8 ottobre 2021, dellaCorte d’appello di Salerno, che – respingendone il gravameincidentale (al pari di quello principale, esperito dalla societàDonna S.r.l.) avverso la sentenza n. 3709/19, del 20 novembre2019, del Tribunale della stessa città – ha confermato la decisionedel primo giudice.In particolare, la sentenza del Tribunale salernitano avevadichiarato l’inefficacia del contratto del 7 gennaio 2016, con ilquale la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva rinnovato l’affitto d’aziendagià concesso alla società [OSCURATO:SOCIETA]. a far data dal 20 gennaio1995, essendo stato tale contratto concluso, per l’affittante, dallasola socia [OSCURATO:PERSONA], a dispetto della previsione statutariache richiedeva, per gli atti di amministrazione straordinaria dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., “il consenso e la firma congiunta di entrambii soci”, ovvero, oltre a [OSCURATO:PERSONA], anche il di lei fratelloNumero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026Data pubblicazione 09/04/2026Pietro. Per l’effetto, il giudice di prime cure aveva condannatol’affittuaria [OSCURATO:SOCIETA]. al rilascio dell’azienda, ma non anche alrisarcimento del danno in favore all’affittante [OSCURATO:SOCIETA].,ritenendo non provato il danno da lucro cessante, non essendostato assolto l’onere di allegazione e prova dello stesso.2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che i predettiPietro e [OSCURATO:PERSONA] sono gli unici soci di essa società DonnaS.n.c., la quale – sebbene avente ad oggetto, sin dalla suacostituzione nel 1984, il commercio al dettaglio di capi diabbigliamento – trae i suoi introiti, ormai da diversi decenni,principalmente dall’affitto della sua azienda, della quale è partel’immobile, sede dell’esercizio commerciale, sito in una dellestrade principali della città di Salerno. Infatti, sin dal gennaio1995, l’azienda “de qua” era stata concessa in affitto – per ladurata di nove anni – ad altra società (la già citata [OSCURATO:SOCIETA].),costituita dai medesimi germani Lamberti e, in origine, pure dallacomune genitrice, [OSCURATO:PERSONA], allora anche amministratriceunica della stessa. Nel 2004, alla scadenza del contratto, l’affittodell’azienda veniva rinnovato per altri dodici anni, e dunque finoal 31 gennaio 2016; periodo nel corso del quale la già citata AnnaIngenito – dopo aver dismesso l’amministrazione della societàaffittuaria [OSCURATO:SOCIETA]., essendole subentrata la figlia CarmelaLamberti – cedeva, poi, ad entrambi i figli (per l’esattezza, conEssendosi [OSCURATO:PERSONA], da tempo, disinteressato dellagestione dell’affitto d’azienda (occupandosi di altra società – inorigine anch’essa familiare – operante sempre nel settore delcommercio al dettaglio di capi di abbigliamento e denominataLamberti 1870), tra il medesimo e la sorella Carmela, anche inragione del deteriorarsi dei lori rapporti, interveniva, il 17 giugno2015, un contratto di permuta. In forza di esso, Pietro LambertiNumero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026Data pubblicazione 09/04/2026rilevava da [OSCURATO:PERSONA] le quote, di spettanza della stessa,della testé menzionata società Lamberti 1870 (divenendone,pertanto, il solo titolare), mentre ella rilevava, dal fratello Pietro,le quote della società [OSCURATO:SOCIETA]., ovvero l’affittuariadell’azienda facente capo alla società [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta,invece, comune ai due germani.Senonché, il medesimo [OSCURATO:PERSONA], apprendeva che lasorella Carmela, nella sua veste di socia dell’affittante DonnaS.n.c., nonché sfruttando una vecchia procura rilasciatale il 10gennaio 1995 (ma ormai superata, alla luce della modificastatutaria del 29 gennaio 2009, che richiedeva consenso e firmadi entrambi i soci per il compimento degli atti di amministrazionestraordinaria), aveva rinnovato fino al 2028, con il suddettocontratto del 7 gennaio 2016, l’affitto di azienda – peraltro, almedesimo canone contemplato dalla pattuizione originaria del1995 – in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., società di cui la medesima eradivenuta, nel frattempo, l’unica socia.Su tali basi, [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste di amministratoredella [OSCURATO:SOCIETA]., adiva l’autorità giudiziaria, convenendo ingiudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo – previo annullamentoo declaratoria di inefficacia del contratto del 7 gennaio 2016 – chela convenuta fosse condannata al rilascio dell’azienda e alrisarcimento dei danni. Quanto a questi ultimi, l’attrice chiedevaquantificarsi gli stessi in una somma pari alla differenza tra ilcanone di affitto di azienda di mercato, e quello pagato in virtùdel contratto “de quo”, con decorrenza dal 1° febbraio 2016 finoal giorno del rilascio dei beni aziendali, importo maggiorato dirivalutazione monetaria ed interessi.Il giudice di prime cure, previamente rigettata l’eccezione concui la convenuta aveva dedotto il difetto di potere dirappresentanza processuale dell’attrice, avendo essa agito inpersona di uno solo dei soci amministratori (reiezione motivataNumero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026Data pubblicazione 09/04/2026sul rilievo che la situazione di conflitto d’interessi, in cui versavaCarmela Lamberti, l’avesse privata del potere di rappresentanzaprocessuale, con concentrazione di tale potere esclusivamente incapo a [OSCURATO:PERSONA]), dichiarava l’inefficacia del contratto del1° febbraio 2016, condannando la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. alrilascio dell’azienda, ma non pure al risarcimento del danno dalucro cessante, ritenendo non essere stato assolto l’onere diallegazione e prova dello stesso.Esperito gravame dalla convenuta, nonché in via incidentaledall’attrice, il giudice di seconde cure respingeva entrambi i mezzi.3. Avverso la sentenza della Corte salernitana ha propostoricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base – comedetto – di due motivi.3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – violazione degli artt. 2043 e 2729 cod. civ.Rammenta la ricorrente che il Tribunale aveva ricostruitol’iniziativa risarcitoria da essa assunta come volta ad ottenere “laliquidazione del danno da lucro cessante in misura corrispondente(non al maggior utile ricavabile dall’utilizzo diretto dell’azienda,ma) al maggior valore locativo” della stessa, escludendo, però,che tale domanda potesse essere accolta. A tale conclusione, inparticolare, il primo giudice era pervenuto escludendo che potesseritenersi sufficiente “l’astratta configurabilità di un affitto o di unalocazione a canone maggiore”, occorrendo, invece, “l’allegazionee la dimostrazione”, da parte della società attrice, “di aver persouna specifica occasione di affitto o locazione, oppure l’allegazionee la dimostrazione mediante presunzioni che l’azienda sarebbestata destinata ad un affitto a condizioni migliori”, rilevando, però,che “nella specie, l’attore non ha allegato e provato, né l’esistenzaNumero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026Data pubblicazione 09/04/2026di specifiche trattative, né altri fatti da cui ricavare la provapresuntiva dell’effettivo pregiudizio”.Censurate dalla società già attrice tali affermazioni, il giudiced’appello si è limitato a ribadire che “il danno da occupazione«sine titulo», potrebbe sì essere agevolmente dimostrato sullabase di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell’onereprobatorio di tale natura non può includere anche l’esonerodall’allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossial’intenzione concreta del proprietario di mettere l’immobile afrutto”. Nel caso che occupa, ha proseguito il giudice d’appello,“l’attrice, odierna appellante incidentale, si è limitata a formulareuna generica domanda di risarcimento dei danni, a suo dire, dacalcolarsi sulla base del costo locativo dell’immobile all’attualità,senza mai allegare alcunché in fatto sulla perdita di occasionifavorevoli di locazione o anche di alienazione del bene”.Si tratterebbe, però, di affermazioni erronee, sostiene laricorrente, poiché “il proprietario di un immobile abusivamenteoccupato (ed a maggior ragione il proprietario di un bene fruttiferocome l’azienda commerciale) ben può chiedere il risarcimentodanno da abusiva occupazione avvalendosi della presunzionedella natura normalmente fruttifera del bene”.Per contro, pretendere “la allegazione della «intenzioneconcreta di mettere l’immobile a frutto» e dolersi del fatto chel’attore non abbia allegato e dimostrato «concrete occasioni dilocazione o di alienazione del bene», confligge di per sé con lapresunzione della natura normalmente fruttifera del bene, e ponea carico del proprietario un onere di allegazione e provasostanzialmente impossibile, posto che, laddove un benefruttifero sia occupato stabilmente da un terzo contro la volontàdel proprietario e non sia ancora stata definita l’azione giudiziariaper il rilascio, il proprietario non può utilmente immetterlo nelmercato delle locazioni o delle vendite (a meno che non siaNumero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026Data pubblicazione 09/04/2026costretto strumentalmente a farlo proprio per precostituirsi laprova della concreta intenzione di mettere l’immobile a frutto)”.Si richiama, inoltre, l’odierna ricorrente all’affermazionecompiuta da questa Corte, secondo cui “l’esigenza di allegare eprovare «l’intenzione concreta di mettere l’immobile a frutto»confligge con l’affermazione della possibilità del ricorso apresunzioni: trattandosi di «praesumptio hominis», essa nonquale se ne avvale per risalire dagli elementi di fatto acquisiti aifatti costitutivi della fattispecie sottoposta al proprio esame”.Di qui la denunciata violazione pure dell’art. 2729 cod. civ.,posto che il “rifiuto espresso e motivato di individuare unapresunzione «hominis»” – come, appunto, nella specie – vatrattato “allo stesso modo dell’applicazione di una presunzionesenza rispetto dei paradigmi normativi indicati dall’art. 2729 cod.civ.”.3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.4), cod. proc. civ. – violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod.proc. civ.Si censura la sentenza impugnata, sotto il profilo dellamotivazione solo apparente, sia nella parte in cui si è limitata aripetere le motivazioni della sentenza di primo grado senzaesaminarla criticamente alla luce dei motivi di appello, esvolgendo argomentazioni del tutto assertive e prive di qualunqueconcreta correlazione con i dati acquisiti del processo, sia nellaparte in cui ha ritenuto che le ulteriori argomentazioni svoltedall’appellante incidentale fossero inammissibili perché nonallegate in primo grado, senza indicare quali fossero tali ulterioriargomentazioni.Numero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026Data pubblicazione 09/04/20264. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che la stessa sia dichiaratainammissibile o, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorsoincidentale condizionato, anch’esso articolato in due motivi.4.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5),cod. proc. civ. – nullità della sentenza, motivazione apparente e/oinesistente, omesso esame di un fatto di un fatto oggetto didiscussione e decisivo per la soluzione della controversia eviolazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod.proc. civ. e degli artt. 2260, 2266 e 1730 cod. civ.Viene riproposta la questione oggetto del primo motivodell’appello esperito da essa società [OSCURATO:SOCIETA]., ovvero quellarelativa alla “carenza di legittimazione ad agire”, per la societàDonna S.n.c., “del socio amministratore [OSCURATO:PERSONA]”,questione “già sollevata in primo grado”.In relazione ad essa, il giudice di prime cure aveva affermatoche, a causa del conflitto d’interessi di [OSCURATO:PERSONA], il potererappresentativo della società [OSCURATO:SOCIETA]. si era concentrato incapo all’altro socio amministratore, ovvero il predetto PietroLamberti. Siffatta decisione, tuttavia, non avrebbe tenuto conto –si sosteneva con l’atto d’appello – del fatto che, ai sensi dell’art.2260, comma 1, cod. civ., diritti e obblighi degli amministratoridelle società sono regolati dalle norme sul mandato. Diconseguenza, in forza di quanto previsto dall’art. 1730 cod. civ.(in applicazione del quale il mandato conferito a più personedesignate ad operare congiuntamente, salvo patto contrario, siestingue anche se la causa estintiva concerna uno solo deimandatari) l’estinzione del potere di rappresentanza di CarmelaLamberti, in ragione del suo supposto conflitto d’interessi, lungidal concentrare la rappresentanza in capo all’altroNumero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026Data pubblicazione 09/04/2026amministratore, ovvero [OSCURATO:PERSONA], avrebbe estinto ilmandato congiuntivo in capo ad entrambi i soci ed amministratori.La Corte territoriale, tuttavia, riteneva il motivo inammissibile,in quanto non avrebbe specificamente censurato la “ratiodecidendi” enunciata dal Tribunale, non avendo lo stesso “affattoaffermato” che il conflitto di interessi della socia CarmelaLamberti, in relazione all’azione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA].,comportasse “l’estinzione del rapporto gestorio”, avendo, invece,il primo giudice ritenuto che detta posizione conflittuale avesse“determinato la privazione in capo alla Lamberti del potere dirappresentanza processuale limitatamente al giudizio promossodalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e la sua concentrazione nell’altro socio”.Quella resa, però, dal giudice d’appello sarebbe – secondo laricorrente incidentale – una motivazione “solo apparente e/oinesistente” perché, con il motivo d’appello sopra illustrato, “laDonna S.r.l. aveva espressamente censurato la tesi dell’avvenutaconcentrazione del potere rappresentativo in capo all’altro socioamministratore in conseguenza del conflitto di interessi dellaSignora [OSCURATO:PERSONA], negando che ciò potesse accadere invirtù delle disposizioni in tema di mandato e segnatamentedell’art. 1730 cod. civ.”.Ribadisce, inoltre, la ricorrente incidentale la perfettasimmetria, nelle società di persone, tra i poteri di rappresentanzanegoziale e processuale, secondo quanto previsto dall’art. 2266cod. civ., come confermato da un lontano – ma mai superatoarresto – delle Sezioni Unite di questa Corte (si tratta di Cass.Sez. Un., sent. 4 maggio 1965, n. 790). Sicché solo in assenza diuna specifica previsione nell’atto costitutivo della società – nellaspecie, invece, presente, visto che per gli atti di amministrazionestraordinaria esso richiede l’intervento di ambo i sociamministratori – potrebbe trovare applicazione il comma 2 delcitato art. 2266 cod. civ., in forza del quale il singolo socioNumero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026Data pubblicazione 09/04/2026amministratore è legittimato tanto ad obbligare la società che arappresentarla in giudizio.Pertanto, nel caso di specie, “se il contratto non poteva esserestipulato dalla amministratrice [OSCURATO:PERSONA], perché atto diamministrazione straordinaria riservato, per previsionecontrattuale, alla decisione congiunta degli amministratori, nonper questo il potere rappresentativo si concentra in capo all’altroamministratore”, impedendolo, come detto, l’art. 1730 cod. civ.,a mente del quale, “salvo patto contrario, il mandato conferito apiù persone designate a operare congiuntamente si estingueanche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari”.4.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.4), cod. proc. civ. – omessa pronuncia sull’eccezione di carenzadi legittimazione passiva della [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione alladomanda di risarcimento del danno, con conseguente nullità dellasentenza e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc.civ.Deduce la ricorrente incidentale di aver eccepito in appello (ciòche assume essere stato del tutto legittimo, trattandosi dieccezione persino rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado delprocesso), in riferimento alla domanda di risarcimento del dannoriproposta da controparte con il proprio gravame incidentale, lasua carenza di legittimazione passiva.In particolare, essa società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva evidenziato diessere “terzo contraente nel rapporto intercorso con la DonnaS.n.c.”, sicché, “ai sensi dell’art. 1398 cod. civ., sarebbelegittimata ad agire nei confronti del falsus procurator per i dannisubiti dalla conclusione del contratto”, non potendo, invece,“essere condannata a risarcire danni che non ha affattocontribuito a creare”.Numero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026Data pubblicazione 09/04/2026Lamenta che su tale eccezione non vi sia stata alcunapronuncia da parte del giudice d’appello.5. La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.6. Entrambe le parti ha presentato memoria.7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE8. Il ricorso principale va rigettato.8.1. Il primo motivo, infatti, non è fondato.8.1.1. Nell’esaminarlo, va premesso che la decisione di questoCollegio verrà assunta alla luce del – sopravvenuto, rispetto allaproposizione del ricorso – arresto delle Sezioni Unite (si tratta diCass. Sez. Un., sent. 15 novembre 2022, n. 33645) che hacomposto il contrasto, nella giurisprudenza di questa Corte, inmerito alle condizioni per il risarcimento del danno da occupazionesenza titolo di un immobile.Nel procedere in tal senso, tuttavia, va preliminarmenteevidenziato che il giudice di prime cure aveva ricostruito – senzache, sul punto, vi sia mai stata alcuna contestazione – l’iniziativarisarcitoria, assunta dall’odierna ricorrente principale, come voltaad ottenere “la liquidazione del danno da lucro cessante in misuracorrispondente (non al maggior utile ricavabile dall’utilizzo direttodell’azienda, ma) al maggior valore locativo” della stessa, e ciò inNumero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026Data pubblicazione 09/04/2026considerazione del fatto che il corrispettivo dell’affitto è semprerimasto invariato sin dal 1995.Tale domanda di risarcimento, tuttavia, veniva rigettataaffermandosi che la sua proposizione era avvenuta “senza maiallegare alcunché in fatto sulla perdita di occasioni favorevoli dilocazione o anche di alienazione del bene”. Affermazione, questa,censurata dalla ricorrente principale sull’assunto che “ilproprietario di un immobile abusivamente occupato (ed a maggiorragione il proprietario di un bene fruttifero come l’aziendacommerciale) ben può chiedere il risarcimento del danno daabusiva occupazione avvalendosi della presunzione della naturanormalmente fruttifera del bene”; sicché pretendere “laallegazione della «intenzione concreta di mettere l’immobile afrutto» e dolersi del fatto che l’attore non abbia allegato edimostrato «concrete occasioni di locazione o di alienazione delbene», confligge di per sé con la presunzione della naturanormalmente fruttifera del bene”.8.1.2. Stando così le cose, tuttavia, coglie nel segno il rilievosvolto dalla controricorrente incidentale nella propria memoria, làdove osserva che – proprio alla stregua del citato arresto delleSezioni Unite – la fattispecie concreta sottoposta, oggi, all’esamedi questa Corte esula dal tema del “danno presunto”, se nonaddirittura da quello della stessa “occupazione sine titulo”.Si legge, infatti, nella citata pronuncia del [OSCURATO:PERSONA] la “problematica del danno in re ipsa” si pone soltanto “inrelazione alla facoltà di godere del proprietario qualeindividuazione dell’esistenza di un danno risarcibile per il sol fattoche di tale facoltà il proprietario sia stato privato a causadell’occupazione abusiva dell’oggetto del suo diritto”, trattandosidi “danno da perdita subita (del godimento)”; viceversa “leoccasioni di guadagno perse” (e tale è il caso di specie, giacchéNumero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026un canone d’affitto c’era, solo che se ne lamenta l’inadeguatezza,Data pubblicazione 09/04/2026essendo lo stesso rimasto invariato da decenni), in quanto “lucrocessante”, non possono che “essere oggetto di specifica prova,naturalmente anche a mezzo di presunzioni” (così Cass. Sez. Un.,sent. n. 33645 del 2022, cit., in particolare, § 4.2., pag. 9).Su tali basi, dunque, le Sezioni Unite osservano che, ove“insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucrocessante allegato, l’onus probandi anche in questo caso puònaturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto cherientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici”,potendo, in generale, “rinviarsi alla costante giurisprudenza inmateria di maggior danno ai sensi dell’art. 1591 cod. civ.” (cosìCass. Sez. Un., sent. n. 33645 del 2022, cit., in particolare, §4.9., pag. 25).Tuttavia, proprio il riferimento al “maggior danno” ex art.1591 cod. civ. comporta che il diritto al risarcimento – secondoquanto affermato dalla giurisprudenza formatasi in materia – “nonsorge automaticamente, sulla base del valore locativopresumibilmente ricavabile dall’astratta configurabilità di ipotesidi locazione o vendita del bene, ma richiede, invece, la specificadimostrazione di un’effettiva lesione del patrimonio del locatore,consistente nel non aver potuto dare in locazione il bene per uncanone più elevato” – come si assume essere avvenuto nellaspecie – o “nella perdita di occasioni di vendita ad un prezzoconveniente o in altre analoghe situazioni pregiudizievoli” (cosìCass. Sez. 3, sent. 27 marzo 2007, n. 7499, Rv. 596076-01;Cass. Sez. 3, sent. 26 novembre 2007, n. 24614, Rv. 600463-01;Cass. Sez. 3, sent. 3 dicembre 2011, n. 2552, Rv. 615712-01).È, dunque, corretta la conclusione raggiunta dalla sentenzaimpugnata, là dove ha negato il ristoro del danno da “lucrocessante” in ragione del fatto che l’attrice, e poi appellanteincidentale, “si è limitata a formulare una generica domanda diNumero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026Data pubblicazione 09/04/2026risarcimento dei danni, a suo dire, da calcolarsi sulla base delcosto locativo dell’immobile all’attualità, senza mai allegarealcunché in fatto sulla perdita di occasioni favorevoli di locazioneo anche di alienazione del bene”.Il motivo, dunque, non è fondato.8.2. Pure il secondo motivo non è fondato.8.2.1. La motivazione alla base del rigetto della pretesarisarcitoria di [OSCURATO:SOCIETA]. sussiste ed è perfettamenteintellegibile, ponendosi ben al di sopra del c.d. “minimocostituzionale”, la verifica del cui rispetto è, ormai, l’oggetto delsindacato demandato a questa Corte, nella vigenza del testodell’art. 360 cod. proc. civ., come “novellato” dall’art. 54, comma1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertitocon modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile“ratione temporis” al presente giudizio (cfr. Cass. Sez. Un., sent.7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass.Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass.Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez.1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01 e, inmotivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al §10.9, pag. 24).9. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito dal rigettodel ricorso principale.10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.11. A carico della ricorrente principale, stante il rigetto del suoricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 31550/2021Numero sezionale 4178/2025Numero di raccolta generale 8937/2026Data pubblicazione 09/04/2026contributo unificato, se dovuto secondo un accertamentospettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito ilricorso incidentale condizionato, condanna la società [OSCURATO:SOCIETA]di Pietro e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, alla società [OSCURATO:SOCIETA].,le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in €7.800,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nellamisura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 28ottobre 2025.La PresidenteLina RUBINO
Sentenza Cassazione n. 08937/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris