CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21045/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11042/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- MARIA, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- STANTINO e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MA- [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesidagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettro- nica certificata: ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Napoli n. 3552/20, depositata il 19 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenze nn. 1019, 1020 e 1082 del 28 giugno 2004, il Tribunale di Avellino, pronunciando in ordine alle domande di determinazione dell'in- dennità di occupazione legittima ed espropriazione e di risarcimento dei danni per occupazione illegittima proposte da Costantino, Concetta e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; Arturo, Vittorio e Gen- naro Santoro, in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; Maria e [OSCURATO:PERSONA]- tarazzo, in qualità di eredi di Modestino e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di Caterina e [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA]- razzo,in relazione ai fondi siti in Avellino e riportati in Catasto, al foglio 34, particelle 201, 204, 205, 206 e 207, occupati in via d'urgenza con decreto del 5 aprile 1982 per l'installazione di box prefabbricati destinati ad attività com- merciali, ed espropriati con decreto del 9 febbraio 1988, dichiarò la propria incompetenza, ritenendo funzionalmente competente la Corte d'appello di Napoli. 2. Le predette sentenze furono impugnate dagli attori dinanzi alla Corte d'appello, che, riunite le impugnazioni, le dichiarò inammissibili, con sentenza n. 2937 del 15 ottobre 2009, ritenendo che, in quanto recanti pronunce sulla sola competenza, le sentenze dovessero essere impugnate con il regolamento necessario di competenza. 3. Avverso la predetta sentenza gli attori proposero ricorso per cassa- zione, parzialmente accolto da questa Corte con sentenza n. 20469/10 del 30 settembre 2010, la quale rilevò che la Corte d'appello era stata investita, oltre che dell'impugnazione delle pronunce sulla competenza, anche della doman- da di liquidazione delle indennità, in ordine alla quale doveva ritenersi com- petente in unico grado, essendo stata la stima compiuta secondo il modello procedimentale previsto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865. 4. Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'appello,si costituì nuovamente il Comune, ed eccepì la litispendenza con un altro giudizio promosso dagli attori dinanzi al medesimo Ufficio, ed avente il medesimo oggetto. 4.1. Riuniti i due giudizi, la Corte d'appello, con sentenza n. 281 del 31 gennaio 2012, dichiarò la propria incompetenza in ordine alla domanda di risarcimento dei danni e determinò l'indennità dovuta per l'espropriazione delle particelle 201, 204 e 205 in Euro 358.371,08, oltre interessi legali; ri- gettò invece la domanda di determinazione dell'indennità di occupazione, ri- levando che con sentenza n. 1286 del 1991, passata in giudicato ed opponi- bile anche agli attori, il Tribunale di Avellino aveva già provveduto alla liqui- dazione della stessa in favore di Guido e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari del fondo. 5. La predetta sentenzafu impugnata dagli attori per revocazione, dichia- rata inammissibile dalla Corte d'appello con sentenza n. 3023 del 24 luglio 2013. 6. I ricorsi per cassazione proposti dagli attori avverso la sentenz a n. 281/12 e dal Comune avverso la sentenza n. 3023/13 furono riuniti da questa Corte, che con ordinanza n. 5232/19 del 21 febbraio 2019 rigettò il secondo ed accolse parzialmente il primo, rigettando anche il ricorso incidentale pro- posto dal Comune avverso la prima sentenza. A fondamento della decisione, questa Corte osservò innanzitutto che la questione di nullità della sentenza n. 281/12 per violazione del contraddittorio e quella relativa alla proprietà dei fondi, sollevate con l'impugnazione per re- vocazione, risultavano rispettivamente nuova, in quanto dedotta per la prima volta in sede di legittimità, ed infondata, avendo la Corte d'appello esausti- vamente motivato l'inammissibilità della revocazione. Rilevò invece che la sentenza n. 281/12 aveva omesso di pronunciare in ordine alla domanda di determinazione dell'indennità dovuta per l'occupa- zione legittima della particella 201, escludendo che l'esame della stessa fosse precluso dal giudicato formatosi in ordine allasentenza del Tribunale di Avel- lino n. 1286 del 1991, la quale, pronunciando sulla domanda proposta dai [OSCURATO:PERSONA],aveva liquidato la medesima indennità esclusivamente in riferimento alle particelle 204, 205, 206 e 207. 7. Il giudizio fu pertanto nuovamente riassunto dinanzi alla Corte d'ap- pello, che con sentenza n. 3552 del 19 ottobre 2020 ha determinato l'inden- nità dovuta per l'occupazione della particella 201 in Euro 91.240,98, oltre interessi legali sulle singole annualità con decorrenza dalle relative scadenze. Premesso che la dichiarazione di pubblica utilità, il decreto di occupazione e quello di espropriazione furono pronunciati in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 22-bisdi tale decreto, richiamando invece la disciplina dettata dallo art. 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in ragione dell'accertata voca- zione edificatoria del fondo, e ritenendo quindi che l'indennità di occupazione dovesse essere liquidata in misura pari agl'interessi legali sull'importo rico- nosciuto a titolo d'indennità di espropriazione, con decorrenza dalla data d'i- nizio dell'occupazione e fino a quella di emissione del decreto di espropria- zione. 7. Avverso la predetta sentenza hannoproposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, Costantino, Concetta e [OSCURATO:PERSONA], i n q ualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di Caterina e [OSCURATO:PERSONA], Costantino eMaria Matarazzo, in qualità d i eredi di Modestino eDora Matarazzo, [OSCURATO:PERSONA], Paola e [OSCURATO:PERSONA], i n qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], a s ua v olta e rede d i [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché Antonio, Rita e [OSCURATO:PERSONA] , i n q ualità d i eredi di VittorioMatarazzo. Il Comune ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo d'impugnazione, i ricorrent i denuncia no la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 50 della legge n. 2359 del 1865, dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971, dell'art. 42 Cost. e dell'art. 112 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver liquidato l'indennità di oc- cupazione fino alla data di emissione del decreto di espropriazione, senza considerare che, in quanto volta a compensare il proprietario per il venir meno della disponibilità del bene, la stessa dev'essere calcolata fino alla data di pagamento dell'indennità di esproprio , che segna la conclusione della fatti- specie complessa da cui deriva l'acquisizione della proprietà del bene da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge che, nell'assumere come base di calcolo per l'intera durata dell'occupazione l'importo riconosciuto a titolo d'in- dennità di espropriazione, in considerazione della sostanziale stabilità del va- lore del fondo occupato, la Corte territoriale non ha tenuto conto della riferi- bilità del credito a periodi annuali, i quali danno luogo a rapporti autonomi, con la conseguenza che gl'interessi sono dovuti dalla scadenza di ciascuna annualità fino al saldo. 1.1. Il motivo è infondatonella parte concernente l'individuazione del ter- mine finale da assumere come riferimento ai fini del calcolo dell'indennità di occupazione. In proposito, la difesa dei ricorrenti richiama il principio, enunciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in quanto volta a com- pensare il proprietario per la mancata disponibilità del beneoccupato, in re- lazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, l'indennità di occupazione d'urgenza dev'essere calcolata sino alla data dell'effettivo depo- sito dell'indennità di esproprio, il quale segna la conclusione della fattispecie complessa da cui deriva l'effetto dell'acquisizione della proprietà del bene espropriato da parte della [OSCURATO:PERSONA] o dei soggetti ad essa equiparati (cfr. Cass., Sez. I, 9/07/2024, n. 18679; 1/06/2023, n. 15535; 11/12/2019, n. 32415).Tale principio trova riscontro nel tenore letterale dello art. 22-bis, comma quinto,del d.P.R. n. 327 del 2001, introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, il quale, nel prevedere che l'indennità dovuta per l'occupazioned'urgenza dev'essere computata ai sensi dell'art. 50, comma primo, cioè in misura pari, per ogni anno, ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto al proprietario nel caso di esproprio dell'area, e, per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo di quella annua, precisa espressamente che essa è dovuta «per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espro- priazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria». Peraltro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 59 del d.P.R. n. 327 del 2001, le disposizioni del Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, entrate in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003, non trovano applicazione ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, fosse già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, i quali restano soggetti alla disciplina vigente alla predetta data. Conformemente a tale disciplina, la sentenza impugnata ha rilevato che nella fattispecie in esame la dichiarazione di pubblica utilità, il decreto di occupa- zione e lo stesso decreto di espropriazione sono intervenuti in data ben ante- riore a quella indicata, ed ha escluso pertanto l'applicabilità dell'art. 22-bis, comma quinto, richiamando invece la normativa previgente, rappresentata nella specie dall'art. 72 della legge n. 2359 del 1865, e liquidando pertanto l'indennità di occupazione in misura pari agl'interessi legali sull'importo do- vuto a titolo d'indennità di espropriazione, con decorrenza dalla data d'inizio dell'occupazione e fino a quella in cui fu emesso il decreto di espropriazione. Tale conclusione si pone perfettamente in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sviluppatosi sotto la vigenza della precedente disciplina, e costituente jus receptumfino all'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001, secondo cui, in quanto avente la finalità di ristorare il proprie- tario del mancato godimento del bene per tutta la durata della sua indisponi- bilità, l'indennità di occupazione è dovuta con decorrenza dalla data di immis- sione del beneficiario nel possesso materiale dell'immobile e fino al momento in cuil'occupazione cessa, per effetto della scadenza del termine di efficacia del provvedimento autorizzativo o della restituzione anticipata dell'immobile, oppure fino al momento in cui, per effetto dell'emissione del decreto di espro- priazione o della cessione volontaria, il diritto di uso spettante al beneficiario viene ad essere inglobato nel diritto reale maggiore di godere e disporre del bene in modo pieno ed esclusivo, con la conseguente perdita della proprietà da parte dell'espropriato, cui corrisponde l'insorgenza del diritto all'indennità di espropriazione (cfr. Cass., Sez. I, 9/08/2017, n. 19758; 13/01/2011, n. 714; 23/09/2009, n. 20446; 29/11/2006, n. 25364). 1.2. Il motivo è invece inammissibile, per difetto di soccombenza,nella parte concernente la decorrenza degl'interessi dovuti per il ritardo nel paga- mento dell'indennità di occupazione. Nel riconoscere agli attori, a titolo d'indennità di occupazione, l'importo complessivo di Euro 91.240,98, pari ad un interesse annuo del 5% sulla somma di Euro 316.117,29, liquidata a titolo d'indennità di espropriazione dalla medesima Corte d'appello con la sentenza n. 281 del 2012, con decor- renza dal 4 maggio 1982 e fino al 9 febbraio 1988, la sentenza impugnata ha infatti precisato che sull'importo così determinato sono dovuti «gli interessi al tasso legale dalle singole scadenze dei periodi annuali fino al saldo».L'indivi- duazione di tale decorrenza, oltre a risultare conforme alle richieste formulate dagli attori,trova anch'essa conforto nel consolidato orientamento della giu- risprudenza di legittimità, secondo cui, in quanto aventi la funzione di com- pensare il proprietario della mancata disponibilità dei frutti che avrebbe per- cepito periodicamente, gl'interessi dovuti sull'indennità di occupazione decor- rono dalla scadenza di ciascuna annualitàdi occupazione, quale momento di maturazione del relativo diritto (cfr. Cass., Sez. I, 3/07/2019, n. 17797; 21/ 04/2006, n. 9410; 4/03/2006, n. 5520). Nel censurare la predetta statuizione, gli attori sostengono che «l'inden- nità[…] andava liquidata per ciascuna annualità, al termine di ciascun anno di occupazione, imputando sulla stessa il tasso legale fino all'effettivo soddi- sfo», in tal modo lasciando intendere, senza tuttavia precisarlo con chiarezza, che, invece di liquidare in loro favore l'importo complessivo indicato, la Corte d'appello avrebbe dovuto determinare la somma dovuta per ciascun anno, e riconoscere sulla stessa gl'interessi dalla relativa scadenza e fino al saldo: considerato peraltro che gl'importi annualmente dovuti possono essere age- volmente calcolati sulla base degli elementi indicati nella motivazione (sorte capitale, tasso annuo, termine iniziale e finale), deve escludersi l'interesse dei ricorrenti all'impugnazionedi tale capo della decisione, con il quale, come si è detto, sono state integralmenteaccolte le loro richieste. 2. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali,che si liquidano come dal di- spositivo. P.Q.M rigetta il ricorso. Condanna iricorrenti al pagamento, in favore del controri- corrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 22