CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23809/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osinone, viaMarittima n. 180, rappresentata e difesa dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]Benincasa in virtù di procura speciale a margine del ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Abruzzo – sezione staccata di Pescara n. 36/2020,depositata il 28 gennaio 2020;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del1° luglio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 25548/2020Numero sezionale 5212/2026Numero di raccolta generale 23809/2026Data pubblicazione 22/07/20261. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Pescaranotificava, in data 7 agosto 2016, alla CROS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.avviso di accertamento n. TA603A601269/2016, con il quale,ritenendo che la società non potesse usufruire del regime diesenzione della plusvalenza realizzata per effetto della cessionedella partecipazione della società Fital alla [OSCURATO:SOCIETA]., avvenuta in data 26 giugno 2008 peril prezzo di € 71.511.734,36 [ritenuta non spettante per carenzadel requisito di cui al comma 1, lett. d), d.P.R. 22 dicembre1986, n. 917], recuperava a tassazione la variazione indiminuzione operata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nel rigo RF54 del Mod.Unico SC/2012, per l’anno d’imposta 2011, per la somma di €6.650.000,00.Nel contempo, poiché tra gli oneri straordinari era stato iscrittol’importo di € 716.902,00 quali spese sostenute dalla CROS perpoter conseguire l’avveramento della condizione sospensiva dicui alla transazione del 17 settembre 2009, ed il 95% di taleonere era stato riportato a tassazione tra le variazioni inaumento di cui al rigo F32 per € 681.057,00, l’Amministrazionefinanziaria, con il medesimo avviso, riconosceva l’importo comeinteramente deducibile, rettificando, a favore dellacontribuente, la variazione in aumento, e pertanto procedendoalla rettifica del reddito d’impresa e della dichiarazione,recuperando a tassazione l’importo di € 6.650.000,00, indicatonel rigo RF54 quale variazione in diminuzione per plusvalenzeesenti, al netto di € 681.057,00 di cui rigo F32 per variazione inaumento non dovuta, con la conseguente determinazione delreddito d’impresa per € 6.567.294,00 a fronte del redditoR.G. N. 25548/2020 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 25548/2020Numero sezionale 5212/2026Numero di raccolta generale 23809/2026Data pubblicazione 22/07/2026dichiarato di € 598.351,00, e rideterminazione delle imposteIRES, IRAP ed IVA.2. La società CROS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l’avviso diaccertamento in questione dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Pescara la quale, con sentenza n. 520/2018,depositata il 4 settembre 2018, accoglieva il ricorso, annullandol’atto impugnato.3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione TributariaProvinciale dell’Abruzzo – sezione staccata di Pescara, consentenza n. 36/2020, pronunciata il 18 novembre 2019, edepositata in segreteria il 28 gennaio 2020, accoglieva l’appello,rigettando il ricorso originario della contribuente e condannandoquest’ultima al pagamento delle spese del doppio grado digiudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laCROS [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, sulla base di due motivi(ricorso notificato il 1° ottobre 2020).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.8. Con decreto presidenziale del 17 marzo 2026 è stata fissataper la discussione del ricorso l’adunanza in camera di consigliodel 1° luglio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con atto depositato telematicamente il 9 giugno 2026 lasocietà ricorrente ha rinunziato al ricorso in esame, inesecuzione di una transazione fiscale nell’àmbito di un accordodi ristrutturazione dei debiti, omologato dal Tribunale diTale rinuncia produce l'estinzione del processo anche inassenza di accettazione, non avendo tale atto carattereR.G. N. 25548/2020 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 25548/2020Numero sezionale 5212/2026Numero di raccolta generale 23809/2026Data pubblicazione 22/07/2026"accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e,determinando il passaggio in giudicato della sentenzaimpugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastarel'impugnazione (Cass. 28 maggio 2020, n. 10140).Ne consegue che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., deve esseredichiarata l’estinzione del giudizio.Spese compensate tra le parti.Non sussistono, inoltre, le condizioni processuali di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, perché lanorma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazionee di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e,trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, nonè suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Spese compensate.Così deciso in Roma, 1° luglio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 25548/2020 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]