Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01150/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11217 del ruolo generale dell'anno 2013 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - Ricorrente principale - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre, n. 3, presso lo studio di quest'ultimo difensore; - Controricorrente e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 125/14/2012, depositata in data 13 novembre 2012; udita la relazione svolta nella camera dii consiglio del 28 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno di imposta 2005, aveva accertato una maggiore Ires, Irap e Iva avendo recuperato a tassazione componenti negativi di reddito ritenuti indebitamente dedotti e contestato le conseguenti sanzioni; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Bari; l'Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello; la Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia delle entrate, avendo ritenuto illegittima la pretesa relativa al recupero dell'Iva detratta dalla società; avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso principale l'Agenzia delle entrate affidato a quattro motivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito la società depositando controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a due motivi di censura; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, in data 20 ottobre 2020, le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti, ed il rigetto del ricorso incidentale; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto della circostanza che [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato in data 19 ottobre 2020 una nota con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo presentato, ai sensi dell'art. 6, decreto-legge n. 119/2018, domanda di definizione della lite; l'Agenzia delle entrate, inoltre, ha depositato memoria in data 26 luglio 2021, con la quale ha prodotto la nota della Direzione provinciale nella quale è stato segnalato l'avvenuto annullamento in autotutela del provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata e, inoltre, successiva memoria del 5 ottobre 2021 con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, stante la regolarità della definizione della lite; deve, quindi, ritenersi che è cessata la materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite; P.Q.M. d_TrLa Corte: .' dichiara la cessazione e a materia del contendere con compensazione delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11217 del ruolo generale dell'anno 2013 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - Ricorrente principale - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre, n. 3, presso lo studio di quest'ultimo difensore; - Controricorrente e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 125/14/2012, depositata in data 13 novembre 2012; udita la relazione svolta nella camera dii consiglio del 28 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno di imposta 2005, aveva accertato una maggiore Ires, Irap e Iva avendo recuperato a tassazione componenti negativi di reddito ritenuti indebitamente dedotti e contestato le conseguenti sanzioni; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Bari; l'Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello; la Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia delle entrate, avendo ritenuto illegittima la pretesa relativa al recupero dell'Iva detratta dalla società; avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso principale l'Agenzia delle entrate affidato a quattro motivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito la società depositando controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a due motivi di censura; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, in data 20 ottobre 2020, le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti, ed il rigetto del ricorso incidentale; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto della circostanza che [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato in data 19 ottobre 2020 una nota con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo presentato, ai sensi dell'art. 6, decreto-legge n. 119/2018, domanda di definizione della lite; l'Agenzia delle entrate, inoltre, ha depositato memoria in data 26 luglio 2021, con la quale ha prodotto la nota della Direzione provinciale nella quale è stato segnalato l'avvenuto annullamento in autotutela del provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata e, inoltre, successiva memoria del 5 ottobre 2021 con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, stante la regolarità della definizione della lite; deve, quindi, ritenersi che è cessata la materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite; P.Q.M. d_TrLa Corte: .' dichiara la cessazione e a materia del contendere con compensazione delle spese di lite del presente giudizio. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 01150/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris