CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31196/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha riformato la sentenza del 16 gennaio 2019 del Tribunale di Macerata che aveva dichiarato non doversi procedere a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato, ritenendo insussistenti le aggravanti contestate; che, in particolare, la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. e ha condannato l'imputato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, atteso che questa Corte di cassazione ha reiteratamente affermato, in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, che la ratio della disposizione ali cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826) e nel caso di specie la Corte di appello ha appunto motivato implicitamente facendo riferimento ai numerosi precedenti penali dell'imputato per ritenere equa la pena; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, connnna 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. —n Così