CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 dicembre 2025
Cassazione n. 04320/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1 luglio 2025, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di tentato furto aggravato ascrittogli, consumato il 22 dicembre 2019 ai danni di un esercizio commerciale nel quale aveva tentato di introdursi non riuscendo nel suo intento per il tempestivo intervento delle forze dell’ordine. 2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge per avere, la Corte di merito, condannato l’imputato a risarcire le spese del grado alla parte civile, non essendosi invece mai costituito come parte civile la persona offesa del reato, [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria con la quale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso merita accoglimento. La persona offesa dal reato non si è mai costituita parte civile, tanto che lo stesso Tribunale di Salerno non aveva disposto alcuna statuizione civile a suo favore. Pertanto, la condanna, in appello, dell’imputato a rifondere le spese ad una parte civile mai costituita risulta essere frutto di un mero errore materiale che deve essere corretto da questo giudice dell’impugnazione con l’eliminazione della statuizione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna dell'imputato alle spese in favore dellaparte civile, statuizione che elimina. Così deciso, in Roma il 19 dicembre 2025. Il Consigliere