CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16638/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9ek Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 comma 5 d.P.R. 309/90, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. Al riguardo si osserva che l'azione criminosa è stata compiuta sotto l'osservazione della PG che poi ha proceduto a perquisizione e sequestro di altra sostanza stupefacente e denaro, in un contesto di detenzione a fini di spaccio e cessione di una dose al Murolo in concorso, sicchè il mancato riconoscimento del tutto irrilevante. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione sull'applicazione della recidiva è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (S.U. in proc. Calibe) avendo la corte territoriale dato atto che l'imputato aveva riportato due condanne per reati gravi, ancorchè non specifici, ma temporalmente commessi in epoca prossima alla commissione del reato per cui si procede, circostanze da cui ha tratto il convincimento di una maggiore pericolosità. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i