CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 23722/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO -rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appella di Milano confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione dei beni strumentali della società e documentale di cui agli artt. 223-216/1 n. 1 e 2 L. Fall. e di aggravamento del dissesto di cui agli articoli 217 e 219 legge fallimentare; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo con il quale lamenta il vizio di violazione di legge stante la irreperibilità del ricorrente per tutto il tempo di apertura della procedura fallimentare; - ritenuto che il motivo di ricorso proposto è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto, con la quale sono stati esattamente e congruamente rappresentati gli elementi di responsabilità a carico dell'imputato; invero la Corte territoriale ha evidenziato senza illogicità come risultasse provato documentalmente (come da elenchi sottoscritti) che il [OSCURATO:PERSONA] ricevette sia la documentazione contabile che quella fiscale all'atto della nomina di amministratore, nonché tutti i beni della società, compresi i beni mobili di arredamento, computer e stampanti e che con verbale di assemblea del 19/10/2010 il [OSCURATO:PERSONA] trasferiva la sede sociale a Roma, poi rivelatasi fittizia, divenendo irreperibile e non consentendo alla curatrice il rinvenimento dei beni indicati nell'elenco, dovendo da tale condotta trarsi la conclusione che l'imputato in qualità di amministratore socio unico della società debba rispondere della distrazione eventualmente materialmente compiuta da soggetti diversi non potendo che essere avvenuta in dipendenza della sua qualità con il suo placet; ne deriva pertanto che la dedotta irreperibilità dell'imputato a partire da una certa epoca è stata ritenuta senza illogicità dai giudici di merito inidonea all'esclusione di responsabilità dello stesso; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delicorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore [OSCURATO:PERSONA].90 Pa(1.1.a.cu,.1 [OSCURATO:PERSONA] C," ,:;EL