CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 14980/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4412/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 15893/2018 depositata il 31/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 15893 del 2018 del Tribunale di Roma esponendo che: - aveva notificato atto di precetto in uno a un’ordinanza di assegnazione ex art. 553, cod. proc. civ., a [OSCURATO:PERSONA], s.p.a., quale già terzo pignorato di un procedimento coattivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], s.p.a.; - aveva, pertanto, introdotto ulteriore pignoramento presso terzi cui la società [OSCURATO:SOCIETA] esecutata aveva reagito proponendo opposizione all’esecuzione, con la quale aveva dedotto l’intervenuta estinzione dell’obbligazione a mezzo di assegno circolare; - il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione come proposta, con pronuncia parzialmente riformata dal Tribunale che aveva invece riconosciuto dovuti, e non soddisfatti, gli interessi legali dopo il deposito del titolo esecutivo nonché, al contempo, ridotto per quanto di ragione le spese legali precettate; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], s.p.a.; il processo è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla rimessione pronunciata da Cass., n. 9358 del 2021; intervenuta la decisione di Cass., Sez. U., 21/12/2022 n. 37434, la causa è stata trasmessa alla Sezione Terza civile, in vista del riassetto normativo di cui al d.lgs. n. 149 del 2022; Rilevatoche: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 553, 556, 115, 116, 360 n. 5, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, essendo intervenuto il pagamento dopo la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi in danno della [OSCURATO:SOCIETA], le spese di precetto erano dovute in relazione alla somma originariamente intimata, e non al residuo pari a quella riconosciuta dovuta dopo l’invio dell’assegno infine incassato; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, cod. proc. civ., 1182, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di pronunciarsi sull’errato computo della ritenuta di acconto, eccepito sia in primo che secondo grado; Consideratoche: il giudizio deve rinviarsi alla pubblica udienza in relazione all’esame della validità della procura, redatta in cartaceo digitalizzato, con riferimento all’atto di gravame nativo digitale e notificato telematicamente, secondo quanto osservato da questa Corte nell’ordinanza n. 6861 del 7 marzo 2023;