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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 15654/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29014/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -SERVIZIO LAVORO; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 38/2018, R.G.107/2017 depositata i l 07/06/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza prot. n.

“S021/2015/350787/24.1/RN” la [OSCURATO:PERSONA] di Trento -Servizio Lavoro- ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 216.949,65 a titolo di sanzioni e somme dovute per il rapporto di lavoro “irregolare” intercorso, dall’aprile 2010 al febbraio 2014, con il dipendente [OSCURATO:PERSONA]Angelo.

2. Il Tribunale di Trento respingeva l’opposizione proposta dal Vidi e la Corte di appello di Trento confermava la pronuncia di primo grado.

3. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, rilevavano che: a) non era necessaria la comunicazione dell’inizio dell’attività ispettiva perché il rapporto di lavoro con il D’Angelo era già cessato al momento della denuncia presentata da quest’ultimo per cui non era indispensabile un contraddittorio endoprocedimentale, contenendo, peraltro, il verbale “PAT” del 10.6.2014 tutti gli elementi essenziali e utili a garantire la precisa individuazione dei fatti e dei riferimenti personali contestati; b) nel medesimo verbale vi era il richiamo esplicito alle motivazioni in virtù delle quali erano state irrogate le conseguenti sanzioni economiche; c) non era rilevante neanche la mancata audizione del ricorrente in sede amministrativa; d) dall’esame delle risultanze istruttorie era emersa la fondatezza delle contestazioni addebitate circa la sussistenza, nel periodo in contestazione, di un lavoro di natura subordinata tra il D’Angelo ed il Vidi; e) generiche erano state le censure in ordine alla quantificazione delle somme ingiunte.

4. Avverso la decisone di secondo grado proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. 5.[OSCURATO:PERSONA] di Trento -Servizio Lavoro- non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 legge n. 12/1979 e art. 8 DM Lavoro dd. 15.1.2014, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per non essere stato dato avviso, ad esso ricorrente professionista,dell’inizio dell’attività accertativa presso il proprio studio; in particolare, si sostiene che era stata chiesta documentazione, posta a fondamento della ispezione, senza che vi fosse stata l’informazione circa l’avvio del procedimento, della facoltà di rilasciare dichiarazioni ovvero di farsi assistere nel corso di accertamento da un professionista abilitato.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 legge n. 689/81, dell’art. 3 legge n. 241/90 nonché degli artt.13 co. 4 D.lgs. n. 124/2004, come sostituito dall’art. 33 legge n. 183/2010, e dell’art. 15 co. 2 DM [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per violazione dell’obbligo di motivazione del verbale unico di accertamento nonché per violazione del diritto di difesa, non contenendo l’atto la puntuale indicazione delle fonti di prova e per la mancata audizione di esso ricorrente.

4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc, degli artt. 112, 116 e 253 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, nonché la illogica, insufficiente, fuorviante e contraddittoria motivazione su punti controversi e decisivi del giudizio, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per avere la Corte territoriale malamente interpretato le risultanze processuali, in particolare la deposizione di una teste che, nel periodo oggetto di accertamento, non lavorava presso lo studio Vidi.

5. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 11 e 23 legge n. 689/81, in relazione all’omessa motivazione in ordine ai fatti e prove decisive, non avendo i giudici di merito considerato gli elementi probatori assunti al fine di determinare il momento temporale a partire dal quale il D’Angelo aveva iniziato ed interrotto la frequentazione dello studio Vidi.

6. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono infondati.

7. In tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi relativi alla fase amministrativa non comportano la nullità del provvedimento e, quindi, l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice che potrà e dovrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, in quanto ripresentate nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano motivi di fatto che di diritto. (Cass. n. 12503/2018; Cass. n. 1786/2010).

8. Il suddetto principio vale anche in caso di mancata audizione dell’interessato che ne abbia fattorichiesta in sede amministrativa (Cass.n. 21146/2019) e di mancato avviso dell’avvio della ispezione in relazione alla quale, peraltro, non è stata prospettata, in concreto, alcuna pregiudizievole lesione del diritto di difesa dell’ingiunto.9.

Circa, invece, le doglianze relative alla mancata motivazione del verbale di accertamento, deve osservarsi che l'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta damotivazione adeguata e immune dalla violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo conto dell'esigenza di certezza dei rapporti e del buon andamento della P.A.

Sicché, la parte che denunzi in cassazione l'erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; in mancanza, l'individuazione della volontà dell'ente pubblico è censurabile non quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass.n. 5966/2022).

10. Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto correttamente motivato il verbale del 2014 in quanto conteneva tutti gli elementi essenziali e utili a garantire la precisa individuazione dei fatti e dei riferimenti personali contestati.

11. Si tratta di un accertamento di fatto, adeguatamente motivato e, in quanto tale, incensurabile in sede di legittimità.

12. Il terzo ed il quarto motivo sono, invece, inammissibili.

13. Invero, l e censure ivi formulate, al di là delle denunzi ate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giunta alla conclusione della fondatezza degli addebiti riportati nel provvedimento impugnato.

14. Inammissibile è la asserita violazione dell’art 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020).

15. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solose si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.

16. Va sottoli neato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fattoriservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti(Cass.n. 16467/2017).

17. Secondo, infine, il condiviso orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., n. 15073 del 2008 e numerose successive conformi), i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.

18. Nella fattispecie, i giudici del merito sono giunti alle loro conclusioni valutando non solo le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, ma anche esaminando tutta una serie di circostanze risultanti dagli accertamenti compiuti pure su emergenze documentali, dalle quali si è proceduto alla ricostruzione, sotto taluni aspetti in via presuntiva (come per esempio la eccessiva lunghezza di un periodo di praticantato di 4 anni), dell’attività effettiva svolta dal D’Angelo, della reale natura del rapporto intercorso tra le parti per giungere alla conclusione che, dopo un periodo come lavoro subordinato regolare, lo stesso era proseguito, dall’aprile 2010 sino al febbraio 2014 in modo irregolare.

19. Trattasi, anche in questo caso, di un accertamento di f atto, concernente la valutazione delle risultanze istruttorie, non viziato da alcun errore sussumibile nella previsione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc.

20. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

21. Nulla va disposto in ordine alle spese no n avendo la [OSCURATO:PERSONA] di Trento svolto attività difensiva.

22. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29014/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -SERVIZIO LAVORO; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 38/2018, R.G.107/2017 depositata i l 07/06/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza prot. n. “S021/2015/350787/24.1/RN” la [OSCURATO:PERSONA] di Trento -Servizio Lavoro- ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro 216.949,65 a titolo di sanzioni e somme dovute per il rapporto di lavoro “irregolare” intercorso, dall’aprile 2010 al febbraio 2014, con il dipendente [OSCURATO:PERSONA]Angelo. 2. Il Tribunale di Trento respingeva l’opposizione proposta dal Vidi e la Corte di appello di Trento confermava la pronuncia di primo grado. 3. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, rilevavano che: a) non era necessaria la comunicazione dell’inizio dell’attività ispettiva perché il rapporto di lavoro con il D’Angelo era già cessato al momento della denuncia presentata da quest’ultimo per cui non era indispensabile un contraddittorio endoprocedimentale, contenendo, peraltro, il verbale “PAT” del 10.6.2014 tutti gli elementi essenziali e utili a garantire la precisa individuazione dei fatti e dei riferimenti personali contestati; b) nel medesimo verbale vi era il richiamo esplicito alle motivazioni in virtù delle quali erano state irrogate le conseguenti sanzioni economiche; c) non era rilevante neanche la mancata audizione del ricorrente in sede amministrativa; d) dall’esame delle risultanze istruttorie era emersa la fondatezza delle contestazioni addebitate circa la sussistenza, nel periodo in contestazione, di un lavoro di natura subordinata tra il D’Angelo ed il Vidi; e) generiche erano state le censure in ordine alla quantificazione delle somme ingiunte. 4. Avverso la decisone di secondo grado proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. 5.[OSCURATO:PERSONA] di Trento -Servizio Lavoro- non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 legge n. 12/1979 e art. 8 DM Lavoro dd. 15.1.2014, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per non essere stato dato avviso, ad esso ricorrente professionista,dell’inizio dell’attività accertativa presso il proprio studio; in particolare, si sostiene che era stata chiesta documentazione, posta a fondamento della ispezione, senza che vi fosse stata l’informazione circa l’avvio del procedimento, della facoltà di rilasciare dichiarazioni ovvero di farsi assistere nel corso di accertamento da un professionista abilitato. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 legge n. 689/81, dell’art. 3 legge n. 241/90 nonché degli artt.13 co. 4 D.lgs. n. 124/2004, come sostituito dall’art. 33 legge n. 183/2010, e dell’art. 15 co. 2 DM [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per violazione dell’obbligo di motivazione del verbale unico di accertamento nonché per violazione del diritto di difesa, non contenendo l’atto la puntuale indicazione delle fonti di prova e per la mancata audizione di esso ricorrente. 4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cc, degli artt. 112, 116 e 253 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, nonché la illogica, insufficiente, fuorviante e contraddittoria motivazione su punti controversi e decisivi del giudizio, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per avere la Corte territoriale malamente interpretato le risultanze processuali, in particolare la deposizione di una teste che, nel periodo oggetto di accertamento, non lavorava presso lo studio Vidi. 5. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 11 e 23 legge n. 689/81, in relazione all’omessa motivazione in ordine ai fatti e prove decisive, non avendo i giudici di merito considerato gli elementi probatori assunti al fine di determinare il momento temporale a partire dal quale il D’Angelo aveva iniziato ed interrotto la frequentazione dello studio Vidi. 6. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono infondati. 7. In tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi relativi alla fase amministrativa non comportano la nullità del provvedimento e, quindi, l’insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l’atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice che potrà e dovrà valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, in quanto ripresentate nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano motivi di fatto che di diritto. (Cass. n. 12503/2018; Cass. n. 1786/2010). 8. Il suddetto principio vale anche in caso di mancata audizione dell’interessato che ne abbia fattorichiesta in sede amministrativa (Cass.n. 21146/2019) e di mancato avviso dell’avvio della ispezione in relazione alla quale, peraltro, non è stata prospettata, in concreto, alcuna pregiudizievole lesione del diritto di difesa dell’ingiunto.9. Circa, invece, le doglianze relative alla mancata motivazione del verbale di accertamento, deve osservarsi che l'interpretazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta damotivazione adeguata e immune dalla violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo conto dell'esigenza di certezza dei rapporti e del buon andamento della P.A. Sicché, la parte che denunzi in cassazione l'erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inammissibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; in mancanza, l'individuazione della volontà dell'ente pubblico è censurabile non quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass.n. 5966/2022). 10. Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto correttamente motivato il verbale del 2014 in quanto conteneva tutti gli elementi essenziali e utili a garantire la precisa individuazione dei fatti e dei riferimenti personali contestati. 11. Si tratta di un accertamento di fatto, adeguatamente motivato e, in quanto tale, incensurabile in sede di legittimità. 12. Il terzo ed il quarto motivo sono, invece, inammissibili. 13. Invero, l e censure ivi formulate, al di là delle denunzi ate violazioni di legge, si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente corretta e congrua, è giunta alla conclusione della fondatezza degli addebiti riportati nel provvedimento impugnato. 14. Inammissibile è la asserita violazione dell’art 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 15. In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solose si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 16. Va sottoli neato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fattoriservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti(Cass.n. 16467/2017). 17. Secondo, infine, il condiviso orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., n. 15073 del 2008 e numerose successive conformi), i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. 18. Nella fattispecie, i giudici del merito sono giunti alle loro conclusioni valutando non solo le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, ma anche esaminando tutta una serie di circostanze risultanti dagli accertamenti compiuti pure su emergenze documentali, dalle quali si è proceduto alla ricostruzione, sotto taluni aspetti in via presuntiva (come per esempio la eccessiva lunghezza di un periodo di praticantato di 4 anni), dell’attività effettiva svolta dal D’Angelo, della reale natura del rapporto intercorso tra le parti per giungere alla conclusione che, dopo un periodo come lavoro subordinato regolare, lo stesso era proseguito, dall’aprile 2010 sino al febbraio 2014 in modo irregolare. 19. Trattasi, anche in questo caso, di un accertamento di f atto, concernente la valutazione delle risultanze istruttorie, non viziato da alcun errore sussumibile nella previsione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc. 20. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 21. Nulla va disposto in ordine alle spese no n avendo la [OSCURATO:PERSONA] di Trento svolto attività difensiva. 22. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo
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