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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12858/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva (con relativa nota spese) depositata dal difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; premesso che la sentenza impugnata è stata emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte limitatamente alla rideterminazione della pena per effetto dell' intervenuta assoluzione dell'imputato con riferimento a parte dei reati contestati (capi B-D-G-M-0); ritenuto pertanto che la doglianza qui dedotta in punto di mancata disapplicazione della recidiva è inammissibile in quanto trattasi di profilo ormai coperto da giudicato; considerato che la prospettata violazione di legge e in punto di dosimetria della pena è manifestamente infondata atteso che il ricalcolo della pena conseguente al parziale epilogo assolutorio è stato correttamente condotto in rapporto alla gravità dei fatti oggetto di condanna anche sotto il profilo della intensità del dolo con riferimento all'intensità del dolo, così formulando un giudizio discrezionale condotto in aderenza ad uno degli indici di cui all'art. 133 cod. pen.e, come tale non censurabile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili va rigettata atteso che il ricorso qui in esame ha ad oggetto il profilo relativo alla quantificazione della pena e, quindi, del tutto estraneo alle pretese civilistiche sul quale, del resto, la memoria difensiva nulla prospetta .

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva (con relativa nota spese) depositata dal difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; premesso che la sentenza impugnata è stata emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte limitatamente alla rideterminazione della pena per effetto dell' intervenuta assoluzione dell'imputato con riferimento a parte dei reati contestati (capi B-D-G-M-0); ritenuto pertanto che la doglianza qui dedotta in punto di mancata disapplicazione della recidiva è inammissibile in quanto trattasi di profilo ormai coperto da giudicato; considerato che la prospettata violazione di legge e in punto di dosimetria della pena è manifestamente infondata atteso che il ricalcolo della pena conseguente al parziale epilogo assolutorio è stato correttamente condotto in rapporto alla gravità dei fatti oggetto di condanna anche sotto il profilo della intensità del dolo con riferimento all'intensità del dolo, così formulando un giudizio discrezionale condotto in aderenza ad uno degli indici di cui all'art. 133 cod. pen.e, come tale non censurabile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili va rigettata atteso che il ricorso qui in esame ha ad oggetto il profilo relativo alla quantificazione della pena e, quindi, del tutto estraneo alle pretese civilistiche sul quale, del resto, la memoria difensiva nulla prospetta . P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12858/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris