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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 02195/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 del GIP TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso, a mezzo del sostituto processuale del proprio difensore di fiducia, quest'ultimo non cassazionista, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio motivazionale in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida irro- gatagli, avendo il giudice penale applicato una sanzione doppia rispetto a quella irrogata in via amministrativa dal Prefetto.

Chiedeva, pertanto, annullarsi sul punto la sentenza impugnata.

In data 7/6/2021 veniva poi depositata, a firma di entrambi i difensori del Doti, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, deducendosi la sopravvenuta ca- renza di interesse in ragione del fatto che il 22/1/2021 il GIP aveva autorizzato l'imputato allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, il cui totale delle ore era stato completato.

2. In data 27/10/2021 il PHG presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile.

In premessa, va rilevato che è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cas- sazione, in quanto non sottoscritto dall'imputato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale.

Ciò in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'e- sercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. 2, n. 5378 del 5/12/2014 dep. 2015, Preiti ed altro, Rv. 262276; Sez.

Un., n. 12603 del 24/11/2015 dep. 2016, Scelzo, Rv. 266244).

Sono invece, astrattamente ammissibili le doglianze attinenti alla motivazione in punto di dosimetria della sanzione amministrativa accessoria irrogata in quanto questa Corte (cfr. Sez.

Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. c/ Melzani, Rv. 279349) ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative).

Le stesse, tuttavia, sono, in concreto, manifestamente infondate.

Nel caso che ci occupa, venendo in contestazione il reato di cui all'art. 186 co. 7 cod. strada, il giudice ha applicato, tuttavia, la sanzione amministrativa nella misura di un anno, quindi inferiore al c.d. medio edittale che, essendo prevista la sospensione della patente da sei mesi a due anni, è pari ad un anno e sei mesi, con motivazione esaustiva, laddove questa Corte di legittimità ha chiarito che, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice che irroghi, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della so- spensione della patente di guida, è tenuto a motivare congruamente l'esercizio del suo potere discrezionale sul punto solo ove non ne fissi la durata nel minimo o in misura assai prossima a questo, (cfr., ex multis Sez.

Fer. n. 24023 del 20/8/2020, Rojas, Rv. 279635; conf.

Sez. 4, n. 21194 del 27/3/2012, Tiburzi, Rv. 252738).

Questa Corte di legittimità, peraltro, ha da tempo chiarito che, in tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria con- nessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, le statui- zioni adottate al riguardo dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale in via definitiva, sono tra loro del tutto autonome (Sez. 4, n. 47955 del 27/10/2004, Marinelli, Rv. 230349) e perciò, l'avvenuta applicazione in via ammi- nistrativa non preclude l'irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice pe- nale, salvo la detrazione del presofferto da effettuarsi in via esecutiva, né vi sono ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto (cfr. Sez. 1, n. 18920 del 26/02/2013, Carnieletto, Rv. 256005).

Non va trascurato,inoltre, che, all'esito dello svolgimento del lavoro di pub- blica utilità, la sanzione amministrativa accessoria in questione verrà dimezzata ai sensi dell'art. 186 co. 9-bis cod. strada.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 9 dicembre 2021 Il sigliere est sore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 del GIP TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso, a mezzo del sostituto processuale del proprio difensore di fiducia, quest'ultimo non cassazionista, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio motivazionale in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida irro- gatagli, avendo il giudice penale applicato una sanzione doppia rispetto a quella irrogata in via amministrativa dal Prefetto. Chiedeva, pertanto, annullarsi sul punto la sentenza impugnata. In data 7/6/2021 veniva poi depositata, a firma di entrambi i difensori del Doti, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, deducendosi la sopravvenuta ca- renza di interesse in ragione del fatto che il 22/1/2021 il GIP aveva autorizzato l'imputato allo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, il cui totale delle ore era stato completato. 2. In data 27/10/2021 il PHG presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. In premessa, va rilevato che è inefficace l'atto di rinuncia al ricorso per cas- sazione, in quanto non sottoscritto dall'imputato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale. Ciò in quanto la rinuncia, non costituendo espressione dell'e- sercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. 2, n. 5378 del 5/12/2014 dep. 2015, Preiti ed altro, Rv. 262276; Sez. Un., n. 12603 del 24/11/2015 dep. 2016, Scelzo, Rv. 266244). Sono invece, astrattamente ammissibili le doglianze attinenti alla motivazione in punto di dosimetria della sanzione amministrativa accessoria irrogata in quanto questa Corte (cfr. Sez. Un. n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, P.G. c/ Melzani, Rv. 279349) ha chiarito essere ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative). Le stesse, tuttavia, sono, in concreto, manifestamente infondate. Nel caso che ci occupa, venendo in contestazione il reato di cui all'art. 186 co. 7 cod. strada, il giudice ha applicato, tuttavia, la sanzione amministrativa nella misura di un anno, quindi inferiore al c.d. medio edittale che, essendo prevista la sospensione della patente da sei mesi a due anni, è pari ad un anno e sei mesi, con motivazione esaustiva, laddove questa Corte di legittimità ha chiarito che, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice che irroghi, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della so- spensione della patente di guida, è tenuto a motivare congruamente l'esercizio del suo potere discrezionale sul punto solo ove non ne fissi la durata nel minimo o in misura assai prossima a questo, (cfr., ex multis Sez. Fer. n. 24023 del 20/8/2020, Rojas, Rv. 279635; conf. Sez. 4, n. 21194 del 27/3/2012, Tiburzi, Rv. 252738). Questa Corte di legittimità, peraltro, ha da tempo chiarito che, in tema di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria con- nessa alla violazione di norme del codice della strada costituenti reato, le statui- zioni adottate al riguardo dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale in via definitiva, sono tra loro del tutto autonome (Sez. 4, n. 47955 del 27/10/2004, Marinelli, Rv. 230349) e perciò, l'avvenuta applicazione in via ammi- nistrativa non preclude l'irrogazione della stessa sanzione da parte del giudice pe- nale, salvo la detrazione del presofferto da effettuarsi in via esecutiva, né vi sono ragioni che impediscano al giudice di commisurare la sanzione in termini maggiori rispetto a quelli determinati dal Prefetto (cfr. Sez. 1, n. 18920 del 26/02/2013, Carnieletto, Rv. 256005). Non va trascurato,inoltre, che, all'esito dello svolgimento del lavoro di pub- blica utilità, la sanzione amministrativa accessoria in questione verrà dimezzata ai sensi dell'art. 186 co. 9-bis cod. strada. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 9 dicembre 2021 Il sigliere est sore I
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