CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30969/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversò la sentenza del 27/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha- chiesto dichiararsi l'inarhmissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha, insistito per l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27 settembre 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in rito immediato, ha condannato EliPpio Vèllucci alla pena di 200 euro di ammenda per il .;reato di cui all'art. 697 Cod. pen., così riqualificata la originaria imputazione di reato di cui agli artt. 2 e 7 I 2 ottobre 1957, n. 895, per aver detenuto presso la propria abitazione, senza farne denuncia, n. 24 cartuCce Calibro -6.35, n. 43 cartucce calibro 8 e h. 8 cartucce calibro 32, fatto avvenlito il 27 maggio 2020. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto appello, riqualificato in ricorso per cassazione, l'irnputato, Per il tramite del difensore, con i seguenti , motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce violazione di legge, perchè il giudice di primo grado ha condannato l'imputato nonostante che le munizioni fossero state rinvenute nella sua abitazione a seguita di una attività di perquisizione illegittima perc'né eseguita sulla base del potere previsto dall'art. 38 t.u.l.p.s., non attribuito, però, a personale di una [OSCURATO:PERSONA],.anziche sulla base del potere di cui all'art. 41 t.u.l.p.S., nonché non dando l'a.vviso all'indagato della facoltà di essere assistito dal difensore, con conseguente derivata illegittimità del sequestro; talchè - tutto il materiale rinvenuto in sequestro, e tra essi le cartucce, deve ritenersi inutilizzabile come prova. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, perché la riqualificazione del reato è stata effettuata dal giudice direttamente in sentenza senza alcuna interlocuzione sul punto violando il principio del contraddittorio. Con il terzo motivo deduce violazione di_ legge, perché, a seguito della riqualificazione, il reato è diventato *oblabile; l'imputato aveva . Presentato domanda di oblaZione fin dalla fase delle indagini preliminari, domanda che non è mai stata presa considerazione. - 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato, aVv. [OSCURATO:PERSONA]Ci, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, allegando anche tre atti processuali da cui si desurne - che l'imputato. aveva più volte chiesto di essere ammesso all'oblazione nel corso del procedimento. Considerato in diritto Il ricorso è fondato nel terzo motivo, infondato nel resto. 1. Il primo motivo, che deduce sulla asserita illegittimità della perquisizione cui è seguito il sequestro delle, munizioni per la cui detenzione illegale è stata pronunciata condanna, è infondato. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione Compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo .del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a. norma dell'art. 253, n COMIlla 1, cod. proc. pen." (Sez. 2, Sentenza n. 16065 del 10/01/2020, Giannetti, Rv. 278996; conforme Sez. 6, n. 37800 dél 23/06/2010, Nasi, Rv. 248685). Ne consegue che, anche a voler seguire il ricorrente nella tesi sostenuta in ricorso secondo cui la perquisizione sarebbe stata illegittima, ciò non impedisce di utilizzarne il 'risultato come prova della detenzione da parte dell'imputato delle munizioni che gli sono state contestate nel capo di imputazione. 2. E' infondato anche il secondo motivo, che deduce deik illegittimità della operazione del giudice di primo grado che ha proceduto alla riqualificazione del reato soltanto in sentenza, e senza preventivo contradditorio sul punto. La giurisprudenza di legittimità ritiene, infatti, che "l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui _l'imputato, è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 111, cornma terzo, Cost. dall'art.i6 CEDU, comma primo e terzo, lett a) e b), così come interpretato nella sentenza Óella Corte ED1.1 nel proc. Drassich c. Italia ne assicurata ànche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'iMputato può comunque pienamente ,esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione" (Sez. 4, Sentenza n. 49175 del 13/1172019, D.,•Rv.`277948)± Peraltro, ,nel caso in esame, si tratta anche di una riqUalifidazione in melkis, perché all'imputato era stato .contestato un delitto (quello di cui, agli aftt. 2 e 7 I. n. 895 del 1967) e si è visto 'condannare, invece, per una contravvenzione (quella di cui apiart. 697 cod pem), talchè non è possibile dedurre la violazione del principio di correlazione tra accusa -e sentenza, atteso che la riqualificazioné è stita favorevole all'imputato (Sez; 3, Sentenza n. 25922 del 17/06/2020, Turano, Rv. 280078). 3. E', invece, fondato il terzo motivo di ricorso. Per effetto della riqualificazione del reato contestato il ricorrente e stato condannato per la contravvenzione dell'art. 697 cod pen., fattispecie criminosa astrattamente suscettibile di obiezione facoltatiVa ex art. 162-bis 'cod. pen. Il ricorrente deduce che nel corso del processo non aveva potuto avere accesso all'obiezione perché gli era contestato un delitto e che, una volta effettuata la riqualificazione, il giudice, , prima di condannano, avrebbe dovuto dargli la possibilità di accedere all'obiezione. L'argomento è fondato. E' vero, infatti, come ricorda il Procuratore generale, che "in materia di obiezione, nel caso in cui è contestato un reato per il quale non è consentita l'obiezione ordinaria di cui all'art. 162 cod. pen. né quella speciale prevista dall'art. 162-bis cod'. pen., l'imputato, qualora ritenga che il fatto , possa essere diversamente qualificato in .un reato che ammetta l'obla2:ione, ha l'onere di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, a formulare istanza di oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fruire dell'oblazione 'Stessa resta prec9uso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione che consentirebbe l'applicazione del beneficio. (Sez. U, Sentenza n. •32351 dei 26/06/2014, Tamborrino, Rv. 259925). Però, nel caso in esame, Con gli atti depositati in allegato alla memoria depositata nel corso del giudizio di cassazione, il ricorrente ha -dimostrato di aver - soddisfatto tale onere in quanto aveva chiesto la riqualificazione nell'art..697 cod, pen e la conseguente oblazione sia nei punti nn. 2 e 3 della rnerno'ria presentata • al giudice dell'udienza preliminare del 25 ottobre 2021 che nei punti nn. 4 e 5 della memoria presentata al giudice del dibattimento del 20 gennaio 2022. Sul punto relativo alla mancata decisione sulla domanda di oblazione, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ex art. 623, cornma 1, lett., c), cod. ,proc pen., ad altra Sezione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che valuterà ai sensi dall'art. 162-bis cod. pen la domanda di oblazione presentata in corso di processo dall'imputato ed, in •ipotesi di ammissione alla procedura e positiva definizione delia stessa, ne trarrà le conseguenze sulla formula terminativa del giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla domanda di oblazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione del Tribunale di Santa M