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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21881/2026

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erracina, lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 15 gennaio 2026, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo ex art. 14 -bis Ord. pen. presentato dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], ristretto presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con cui il [OSCURATO:PERSONA] del DAP aveva disposto nei suoi confronti il regime della sorveglianza particolare per la durata di mesi sei.

Il provvedimento reclamato trovava fondamento in un episodio, ritenuto particolarmente grave sul piano della sicurezza dell'istituto e indicativo della pericolosità del detenuto.

Durante la detenzione di [OSCURATO:PERSONA] a Caltanissetta, la polizia penitenziaria aveva notato una persona arrampicarsi sulla cinta muraria del recinzione del carcere che, all'arrivo degli agenti, si dava alla fuga lasciando un sacco con sostanza stupefacente, bilancini, numerosi smartphone, microtelefoni, SIM, carica batterie e cavetti, attrezzatura per alpinismo, seghetti e cacciaviti; dalla cella in cui [OSCURATO:PERSONA] si trovava detenuto con un altro ristretto era stato visto pendere un lenzuolo, che era fatto cadere al momento dell'arrivo dell'agente.Per questo fatto, [OSCURATO:PERSONA] aveva anche subito un procedimento disciplinare.

2. Per mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso il rigetto del reclamo, lamentando nell'unico motivo violazione di legge, artt. 14-bis Ord. pen., 666 e 678 cod. proc. pen. nonché dei principi costituzionali a presidio del diritto di difesa, artt. 24 e 111 Cost., per lesione delle prerogative difensive e del principio del contraddittorio.

Rileva la mancanza in atti del rapporto di polizia, riportato nel provvedimento del DAP ma non allegato, oltre che l'applicazione del regime restrittivo sulla base di deduzioni congetturali, fondate su presunzione di responsabilità.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.

Ritiene infatti che, correttamente, il Tribunale di sorveglianza, nel rispetto dei principi sanciti dalla corte di cassazione, abbia ritenuto che l'applicazione del trattamento potesse esser disposto in ordine all'attuale esistenza di una situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza derivante dalla gravità dell'episodio dettagliato in motivazione.

Per il gesto oggetto di percezione dell'agente era stato, difatti, attivato il procedimento disciplinare, concluso con sanzione disciplinare e dal quale erano stati tratti gli elementi per ritenere la gravità dell'occorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e se ne impone l'accoglimento, in considerazione della mancata messa a disposizione della difesa, da parte del Tribunale di sorveglianza, della relazione di polizia penitenziaria alla base della applicazione del regime di sorveglianza particolare.

Presupposto per l'applicazione di tale regime, ai sensi dell'art. 14-bis Ord. pen., è, tra gli altri, l'accertamento, da parte dell'amministrazione penitenziaria, che il detenuto (o l'internato) abbia, con i suoi comportamenti, compromesso la sicurezza ovvero turbato l'ordine negli istituti.

Il provvedimento che dispone la misura è di natura amministrativa, essendo di competenza dell'amministrazione penitenziaria.

Tuttavia, andando potenzialmente ad incidere su posizioni giuridiche soggettive, qualificabili in termini di "diritto", è sottoposto a verifica giurisdizionale.

L'art. 14-ter Ord. pen. regolamenta, allo scopo, il procedimento, che si svolge in contraddittorio dinanzi alla magistratura di sorveglianza, destinato a concludersi, in caso di accertata fondatezza delle ragioni dell'interessato, con l'adozione di provvedimenti idonei a conformare l'operato dell'Amministrazione stessa.

Le regole del rito sono quelle di cui all'art. 71 e seguenti Ord. pen., in ragione del richiamo dell'art. 14-ter che, per quanto non diversamente disposto, rinvia alla disciplina del capo II del Titolo II della legge.

Tra queste, sicuramente applicabile, 2posto che l'acquisizione della documentazione e degli atti necessari alla decisione è principio generale del procedimento di sorveglianza di cui all'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. applicabile in virtù del richiamo dell'art. 678 cod. proc. pen.: «Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.» L'art. 34 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 precisa peraltro che, presentato il reclamo, al tribunale di sorveglianza è trasmessa copia della cartella personale dell'interessato e del provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare.

Le regole del contraddittorio impongono che la documentazione su cui si forma la decisione sia sempre messa a disposizione delle parti.

E' stata peraltro ritenuta (Sez. 1, n. 52620 del 08/11/2017, Gallone, Rv. 271814 - 01) la nullità ex art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio, della decisione del giudice dell'esecuzione presa sulla base di elementi di valutazione acquisiti successivamente alla riserva della decisione, a conferma della necessità che, ai fini della piena esplicazione del diritto di difesa, l'interessato possa conoscere gli elementi a suo carico.

Nel procedimento di cui all'art. 14-ter Ord. pen., il giudice della sorveglianza opera un controllo di legittimità sul provvedimento amministrativo e non è abilitato ad entrare nel merito.

Tuttavia, nel controllo di legittimità rientra certamente quello sulle ragioni idonee a giustificarne l'adozione che, se ritenute carenti, ne impongono la revoca (Sez. 1, n. 3354 del 06/07/1994, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 200606 - 01).

La messa a disposizione delle parti degli elementi acquisiti per effettuare il controllo sul provvedimento, pure amministrativo, è a fondamento del diritto di difesa, in quanto ne consente un esercizio effettivo non potendo altrimenti esercitare alcun controllo sugli elementi fattuali dei quali esso è stato adottato.

All'esito dell'esame degli atti processuali, consentito a questa Corte (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01) in seguito della deduzione di vizio procedurale, come quello afferente alla violazione del diritto di difesa per mancata ostensione degli atti, emerge che, effettivamente, non è presente alcun atto (rapporto di servizio, verbale di dichiarazioni), contenente la descrizione dell'accaduto; con nota del 30 dicembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha chiesto "di voler trasmettere copia del decreto applicativo", che infatti è l'unico atto presente nel fascicolo, oltre a quelli relativi all'udienza di reclamo.

Benché nel testo dell'ordinanza impugnata si affermi che l'agente di polizia penitenziaria "ha riferito nel rapporto senza incertezza" e anche che "si ribadisce non emerge dal rapporto alcuna incertezza", la mancata ostensione del rapporto di servizio impedisce alla difesa di effettuare sul suo contenuto il necessario controllo, rendendo privo di effettività l'esercizio del diritto di difesa.

Né l'avvenuta 3applicazione di sanzione disciplinare fa venir meno la necessità di ostensione degli atti.

La pronuncia emessa sulla base di elementi dimostrativi senza provvedere all'ostensione degli stessi è viziata da nullità assoluta per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa e deve dunque essere annullata con rinvio (Sez. 1, n. 24362 del 23/06/2025, B., Rv. 288161 — 01) per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza, che con piena libertà valutativa, ma provvedendo all'ostensione del rapporto, provveda a rivalutare il reclamo.

Le ulteriori doglianze risultano assorbite.

P.Q.M.

Annulla P.Q.Mr.::L1,3 noi Rory- ,N 21fil 202 [OSCURATO:PERSONA] 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erracina, lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 15 gennaio 2026, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo ex art. 14 -bis Ord. pen. presentato dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], ristretto presso il carcere di [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con cui il [OSCURATO:PERSONA] del DAP aveva disposto nei suoi confronti il regime della sorveglianza particolare per la durata di mesi sei. Il provvedimento reclamato trovava fondamento in un episodio, ritenuto particolarmente grave sul piano della sicurezza dell'istituto e indicativo della pericolosità del detenuto. Durante la detenzione di [OSCURATO:PERSONA] a Caltanissetta, la polizia penitenziaria aveva notato una persona arrampicarsi sulla cinta muraria del recinzione del carcere che, all'arrivo degli agenti, si dava alla fuga lasciando un sacco con sostanza stupefacente, bilancini, numerosi smartphone, microtelefoni, SIM, carica batterie e cavetti, attrezzatura per alpinismo, seghetti e cacciaviti; dalla cella in cui [OSCURATO:PERSONA] si trovava detenuto con un altro ristretto era stato visto pendere un lenzuolo, che era fatto cadere al momento dell'arrivo dell'agente.Per questo fatto, [OSCURATO:PERSONA] aveva anche subito un procedimento disciplinare. 2. Per mezzo del suo difensore, [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso il rigetto del reclamo, lamentando nell'unico motivo violazione di legge, artt. 14-bis Ord. pen., 666 e 678 cod. proc. pen. nonché dei principi costituzionali a presidio del diritto di difesa, artt. 24 e 111 Cost., per lesione delle prerogative difensive e del principio del contraddittorio. Rileva la mancanza in atti del rapporto di polizia, riportato nel provvedimento del DAP ma non allegato, oltre che l'applicazione del regime restrittivo sulla base di deduzioni congetturali, fondate su presunzione di responsabilità. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. Ritiene infatti che, correttamente, il Tribunale di sorveglianza, nel rispetto dei principi sanciti dalla corte di cassazione, abbia ritenuto che l'applicazione del trattamento potesse esser disposto in ordine all'attuale esistenza di una situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza derivante dalla gravità dell'episodio dettagliato in motivazione. Per il gesto oggetto di percezione dell'agente era stato, difatti, attivato il procedimento disciplinare, concluso con sanzione disciplinare e dal quale erano stati tratti gli elementi per ritenere la gravità dell'occorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e se ne impone l'accoglimento, in considerazione della mancata messa a disposizione della difesa, da parte del Tribunale di sorveglianza, della relazione di polizia penitenziaria alla base della applicazione del regime di sorveglianza particolare. Presupposto per l'applicazione di tale regime, ai sensi dell'art. 14-bis Ord. pen., è, tra gli altri, l'accertamento, da parte dell'amministrazione penitenziaria, che il detenuto (o l'internato) abbia, con i suoi comportamenti, compromesso la sicurezza ovvero turbato l'ordine negli istituti. Il provvedimento che dispone la misura è di natura amministrativa, essendo di competenza dell'amministrazione penitenziaria. Tuttavia, andando potenzialmente ad incidere su posizioni giuridiche soggettive, qualificabili in termini di "diritto", è sottoposto a verifica giurisdizionale. L'art. 14-ter Ord. pen. regolamenta, allo scopo, il procedimento, che si svolge in contraddittorio dinanzi alla magistratura di sorveglianza, destinato a concludersi, in caso di accertata fondatezza delle ragioni dell'interessato, con l'adozione di provvedimenti idonei a conformare l'operato dell'Amministrazione stessa. Le regole del rito sono quelle di cui all'art. 71 e seguenti Ord. pen., in ragione del richiamo dell'art. 14-ter che, per quanto non diversamente disposto, rinvia alla disciplina del capo II del Titolo II della legge. Tra queste, sicuramente applicabile, 2posto che l'acquisizione della documentazione e degli atti necessari alla decisione è principio generale del procedimento di sorveglianza di cui all'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. applicabile in virtù del richiamo dell'art. 678 cod. proc. pen.: «Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.» L'art. 34 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 precisa peraltro che, presentato il reclamo, al tribunale di sorveglianza è trasmessa copia della cartella personale dell'interessato e del provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. Le regole del contraddittorio impongono che la documentazione su cui si forma la decisione sia sempre messa a disposizione delle parti. E' stata peraltro ritenuta (Sez. 1, n. 52620 del 08/11/2017, Gallone, Rv. 271814 - 01) la nullità ex art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio, della decisione del giudice dell'esecuzione presa sulla base di elementi di valutazione acquisiti successivamente alla riserva della decisione, a conferma della necessità che, ai fini della piena esplicazione del diritto di difesa, l'interessato possa conoscere gli elementi a suo carico. Nel procedimento di cui all'art. 14-ter Ord. pen., il giudice della sorveglianza opera un controllo di legittimità sul provvedimento amministrativo e non è abilitato ad entrare nel merito. Tuttavia, nel controllo di legittimità rientra certamente quello sulle ragioni idonee a giustificarne l'adozione che, se ritenute carenti, ne impongono la revoca (Sez. 1, n. 3354 del 06/07/1994, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 200606 - 01). La messa a disposizione delle parti degli elementi acquisiti per effettuare il controllo sul provvedimento, pure amministrativo, è a fondamento del diritto di difesa, in quanto ne consente un esercizio effettivo non potendo altrimenti esercitare alcun controllo sugli elementi fattuali dei quali esso è stato adottato. All'esito dell'esame degli atti processuali, consentito a questa Corte (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01) in seguito della deduzione di vizio procedurale, come quello afferente alla violazione del diritto di difesa per mancata ostensione degli atti, emerge che, effettivamente, non è presente alcun atto (rapporto di servizio, verbale di dichiarazioni), contenente la descrizione dell'accaduto; con nota del 30 dicembre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha chiesto "di voler trasmettere copia del decreto applicativo", che infatti è l'unico atto presente nel fascicolo, oltre a quelli relativi all'udienza di reclamo. Benché nel testo dell'ordinanza impugnata si affermi che l'agente di polizia penitenziaria "ha riferito nel rapporto senza incertezza" e anche che "si ribadisce non emerge dal rapporto alcuna incertezza", la mancata ostensione del rapporto di servizio impedisce alla difesa di effettuare sul suo contenuto il necessario controllo, rendendo privo di effettività l'esercizio del diritto di difesa. Né l'avvenuta 3applicazione di sanzione disciplinare fa venir meno la necessità di ostensione degli atti. La pronuncia emessa sulla base di elementi dimostrativi senza provvedere all'ostensione degli stessi è viziata da nullità assoluta per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa e deve dunque essere annullata con rinvio (Sez. 1, n. 24362 del 23/06/2025, B., Rv. 288161 — 01) per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza, che con piena libertà valutativa, ma provvedendo all'ostensione del rapporto, provveda a rivalutare il reclamo. Le ulteriori doglianze risultano assorbite. P.Q.M. Annulla P.Q.Mr.::L1,3 noi Rory- ,N 21fil 202 [OSCURATO:PERSONA] 4