CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 22759/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!2759-26 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. Sez. 850 [OSCURATO:PERSONA] -Relatrice- P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14296/2026 [OSCURATO:PERSONA] SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A.M. Fiore, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena irrogata a ciascun imputato in quella di mesi cinque e giorni dieci di reclusione; lette la memoria del difensore dei ricorrenti, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico e comune motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciano erronea applicazione della legge penale della sentenza del 17 dicembre2025 della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno per il reato di cui agli artt. 110-375 cod. pen., commesso in Castellamare di Stabia in epoca successiva al 6 giugno 2016. 2. I ricorrenti denunciano violazione di legge (art. 442 cod. proc. pen.) poiché la Corte di merito, determinata la pena base in un anno di reclusione ai sensi dell'art. 375, comma 4, cod. pen. ha operato la diminuzione di un terzo, per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, pervenendo alla pena di mesi otto di reclusione, ma ha omesso l'applicazione della diminuente del rito abbreviato, determinata ex lege in un terzo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati e il comune motivo di impugnazione proposto è deducibile ai sensi dell'art. 609, comma 1, cod. proc. pen. poiché la mancata diminuzione della pena nella misura predeterminata dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. integra una violazione di legge. 2. E', infatti, indiscusso che la Corte di appello, in sede di calcolo della pena per effetto dell'applicazione della diminuente di pena di cui al comma quarto dell'art. 375, cod. pen., non ha tenuto conto che gli appellanti avevano definito il processo a loro carico con rito abbreviato: il che implica che, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, la pena deve essere diminuita di un terzo, rideterminazione che può essere effettuata, ai sensi dell'art.620, comma 1, lett. L), dalla Corte di Cassazione trattandosi di una mera operazione di calcolo che non comporta l'esercizio di poteri discrezionali. Consegue che la pena irrogata deve essere diminuita in quella di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per ciascun imputato, operata la diminuente di un terzo sulla pena di mesi otto di reclusione. 3. Il reato ascritto ai ricorrenti non è prescritto tenuto conto che, ai fini del calcolo di termini di prescrizione, si tiene conto della pena massima (anni otto), prevista per la fattispecie base poiché non rilevano, ai fini della prescrizione, le circostanze attenuanti e che il processo ha avuto un breve periodo di sospensione (per giorni ventisette): il termine di prescrizione massima decorrerà, pertanto, solo in data 3 luglio 2026. 2 P.Q.MEmilia [OSCURATO:PERSONA] igi Di efano [OSCURATO:PERSONA] 1 9 G I U 2026 117UNZIONA O GIUDIZIARIO ina Cirimele 3