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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05150/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10433/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in via [OSCURATO:PERSONA], n. 30. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 8758/31/2014, depositata in data 13 ottobre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In data 17/01/2013 la contribuente riceveva notifica della cartella di pagamento n. 5620120003613516, facente seguito Cart.

Pag.

IRES, IVA, IRAP2003 all’avviso di accertamento n. 3030507150 relativo all’anno 2003.

Mediante il detto atto della riscossione si richiedeva alla contribuente il pagamento di € 1.171.635,11 ai fini IVA, IRES e IRAP (oltre interessi e sanzioni).

2. Avverso detta cartella di pagamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, deducendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto dell’atto impugnato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 308/12/2013, accoglieva il ricorso della contribuente e annullava l’atto impugnato.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio finanziario dinanzi la C.t.r.della Campania; si costituiva anche la contribuente, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

5. Con sentenza n. 8758/31/2014 , depositata in data 13 ottobre 2014, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’ufficio, riformando l’operato del giudice di prime cure e compensando le spese di giudizio.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’ufficio siè costituito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 per la qualenon sono state depositate memorie.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, secondo comma, l. 20 novembre 1982, n. 890» la ricorrente lamenta l’ error in iudicand o nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto valida la notifica dell’avviso – prodromico – di accertamento, poiché con la sottoscrizione da parte dell’agente postale p.u. non è da dubitarsi dell’invio della comunicazione dell’avviso di deposito nonostante agli atti non vi fossero né la ricevuta di invio né quella di ricevimento di tale comunicazione.

2. Il motivo è fondato.

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avvisodi ricevimento della raccomandata contenente lacomunicazione di avvenutodeposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa(Cass. 15/04/2021, n. 10012).

Nella fattispecie in esame, la C.t.r. non ha fatto buon governo del principio enunciato laddove ha ritenuto che il procedimento notificatorio era correttamente avvenuto perché la cartella di pagamento era stata inviata alla sede della società e, non essendo stato rinvenuto il legale rappresentante della società, era stato dato avviso alla destinataria con raccomandata del 30 dicembre 2011 e in calce all’avviso di ricevimento si dava atto dell’invio della comunicazione dell’avvenuto deposito e tale dichiarazione è sottoscritta dall’agente postale.

Quindi, non è stato contestato da parte dell’Agenzia delle Entrate che l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente lacomunicazione di avvenuto deposito non risulta depositata agli atti dei giudizi di merito con conseguente nullità della notifica della cartella.

3. In conclusione il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessario alcun accertamento in fatto, va accolto l’originario ricorso della contribuente.

Si compensano le spese dei gradi di merito.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente.

Compensa le spese del doppio grado di merito.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione in favore di pa r te ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 7.000,00 oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10433/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in via [OSCURATO:PERSONA], n. 30. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 8758/31/2014, depositata in data 13 ottobre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 17/01/2013 la contribuente riceveva notifica della cartella di pagamento n. 5620120003613516, facente seguito Cart. Pag. IRES, IVA, IRAP2003 all’avviso di accertamento n. 3030507150 relativo all’anno 2003. Mediante il detto atto della riscossione si richiedeva alla contribuente il pagamento di € 1.171.635,11 ai fini IVA, IRES e IRAP (oltre interessi e sanzioni). 2. Avverso detta cartella di pagamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, deducendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto dell’atto impugnato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 308/12/2013, accoglieva il ricorso della contribuente e annullava l’atto impugnato. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio finanziario dinanzi la C.t.r.della Campania; si costituiva anche la contribuente, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. 5. Con sentenza n. 8758/31/2014 , depositata in data 13 ottobre 2014, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’ufficio, riformando l’operato del giudice di prime cure e compensando le spese di giudizio. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’ufficio siè costituito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 10 febbraio 2023 per la qualenon sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, secondo comma, l. 20 novembre 1982, n. 890» la ricorrente lamenta l’ error in iudicand o nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto valida la notifica dell’avviso – prodromico – di accertamento, poiché con la sottoscrizione da parte dell’agente postale p.u. non è da dubitarsi dell’invio della comunicazione dell’avviso di deposito nonostante agli atti non vi fossero né la ricevuta di invio né quella di ricevimento di tale comunicazione. 2. Il motivo è fondato. In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avvisodi ricevimento della raccomandata contenente lacomunicazione di avvenutodeposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa(Cass. 15/04/2021, n. 10012). Nella fattispecie in esame, la C.t.r. non ha fatto buon governo del principio enunciato laddove ha ritenuto che il procedimento notificatorio era correttamente avvenuto perché la cartella di pagamento era stata inviata alla sede della società e, non essendo stato rinvenuto il legale rappresentante della società, era stato dato avviso alla destinataria con raccomandata del 30 dicembre 2011 e in calce all’avviso di ricevimento si dava atto dell’invio della comunicazione dell’avvenuto deposito e tale dichiarazione è sottoscritta dall’agente postale. Quindi, non è stato contestato da parte dell’Agenzia delle Entrate che l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente lacomunicazione di avvenuto deposito non risulta depositata agli atti dei giudizi di merito con conseguente nullità della notifica della cartella. 3. In conclusione il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessario alcun accertamento in fatto, va accolto l’originario ricorso della contribuente. Si compensano le spese dei gradi di merito. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese del doppio grado di merito. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione in favore di pa r te ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 7.000,00 oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso forfetta
Sentenza Cassazione n. 05150/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris