CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16529/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorsoiscritto al n. 04897 /20 2 1 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; rappresentat i e difes i da ll’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA] (pecdichiarata: [OSCURATO:EMAIL] ), in virtù di procura in calce alricorso; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); -intimate- per la cassazione della sentenza n. 950/2020del TRIBUNALE di ROMAin grado d’appello, depositata il 16 gennaio 2020;udìta la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de l 3 maggio 2024dal Consigliere P aolo S paziani ; udìtol’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udìto il Pubblico Ministero, in persona del la Sostitut a Procurat rice [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo, ribadendo le conclusioni già formulate in forma scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, davanti al Giudice di pace di Roma, il tour operator [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed il vettore aereo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione), deducendoche: - ave vano acquistato un pacchetto turistico organizzato dal tour operator [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per un soggiorno a [OSCURATO:PERSONA] dal 19 al 26 luglio 2014, comprensivo dei voli di andata e ritorno da [OSCURATO:PERSONA], operati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - il giorno del rientro – dopo che l’imbarco era stato ritardato di circa tre ore a causa di un problema ad uno dei motori; il volo era stato segnato da ripetuti scossoni e da un anomalo andamento dell’aeromobile; durante il viaggio aipasseggeri era stato comunicato di prepararsi ad un atterraggio di emergenza ; l’aereo era stato costretto ad un imprevisto scalo tecnico a Madrid– erano giunti a Roma con oltre sette ore di ritardo; - in conseguenza di tali fatti, avevano sub ì to un danno non patrimoniale in ragione del grave disagio psicologico patito. Sulla base di queste deduzioni, gli attori chiesero che le società convenute fossero condannate alla corresponsione della compensazione pecuniaria prevista dalRegolamento (CE) n. 261/2004, nonché al risarcimento del danno conseguente alla mancata informazione ed assistenza nel corso delle attese in aeroporto e, in generale, all’inadempimento contrattuale. Entrambe le società convenute, costituitesi in giudizio, resistettero alla domanda; [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propo se altresì , per il caso di propria soccombenza, domanda di manleva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma dichiarò la propria incompetenza per materia e per territorio in favore, alternativamente, del Tribunale di Pesaro e di quello di [OSCURATO:PERSONA]. 2.Il Tribunale di Roma, ritenutosi competente in accoglimento del gravame proposto sulla questione di competenza, nel merito ha parzialmente accolto la domanda proposta dagli attori nei confronti del vettore aereo, condannando lo al pagamento in loro favore dell’indennità prevista dal Regolamento (CE) n.261/2004e ponendo a suo carico le spese del relativo rapporto processuale nella misura della metà, compensandole per la metà residua; ha invece totalmente rigettato la domanda propostanei confronti del tour operator, ponendo a carico degli attori le spese del relativo rapporto processuale. 3. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Al ricorso non rispondono le società intimate, le qualinon svolgono difese in questa sededi legittimità.La trattazione del ricorso, originariamente fissata in adunanza camerale, è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 3 gennaio 2024, n. 128. Il Procuratore Generale, anticipando le medesime richieste formulate in udienza, ha depositato memoria con conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, con assorbimentodel terzo. I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo vie ne denunciata la « Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma n. 3, con riferimento al principio fondamentale che caratterizza il “contratto di viaggio organizzato” contenuto nell’art. 43 del dlgs. 79 del 23 maggio 2011, c.d. (codice del turismo)». 1.2.Con il secondo motivo viene denunciata la « Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma n. 3, per violazione dell’art. 11 primo comma disp. pre. c.c. con riferimento all’errato richiamo nell’art. 43. co 6 del d.lgs. 79/2011, ratione temporis non applicabile al caso di specie». 2.1ricorrenti premettono che entrambe le censure sono dirette «esclusivamente alla cassazione della motivazione con cui il Tribunale di Roma ha ritenuto che l’obbligazione di trasporto aereo oggetto del pacchetto turistico organizzato da parte della [OSCURATO:PERSONA] possa essere considerata estranea alla tutela contrattuale in favore del viaggiatore ai sensi dell’art. 43 del Dlgs 23 maggio 2011 e all’accertamento della responsabilità diretta dell’organizzatore del viaggio in relazione all’inadempimento del fornitore del servizio di trasporto aereo dallo stesso prescelto» (p.4 del ricorso). La premessa in iuredi fondo da cui muovono le doglianze in esame si basa, dunque, sull’affermato principio che « l’organizzatore del viaggio “rispondein via diretta” di qualsiasi pregiudizio derivato dalla difformità dei servizi rispetto a quanto pattuito in sede di stipulazione del contratto»(p.5 del ricorso), ovverosia di qualsiasi « danno subìto dal consumatore» che abbia acquistato il viaggio vacanza “tutto compreso” (c.d. “pacchettoturistico”), anche quando esso derivi dal fatto di «altri soggetti giuridici ingaggiati per fornire la complessiva prestazione pattuita» (tra i quali rientrerebbe anche il vettore di trasportoaereo), salva la possibilità di rivalersi verso di loro. Questo principio –ad avviso dei ricorrenti –troverebbe fondamento anzitutto nel diritto positivo: l’art.43 d.lgs. n. 79 del 2011 (c.d. Codice del turismo), nella formulazione applicabile ratione temporis (prima delle modifiche introdotte dall’art. 1 del d.lgs. n.62 del 2018) prevedrebbe, infatti, non solo che, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico (e cioè nell’ipotesi di difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati), l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità (comma 1), ma anche che essi, ove si avvalgano di altri prestatori di servizi, sono comunque tenuti a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersinei loro confronti (comma 2). Il principio della responsabilità del tour operator per tutti i danni sofferti da l consumatore in conseguenza della m a ncata o inesatta fruizione dei servizi compresi nel “pacchetto turistico ” , anche s e imputabili ad altri prestatoridi servizi, da riguardarsi quali au siliari del primo, troverebbe poi fondamento nel diritto vivente: la giurisprudenza di legittimità, infatti , avrebbe affermato che l’organizzatore e il venditore del pacchettoturistico rispondono d ei danni subìti dal turista consumatore in ragione della fruizione delle prestazioni oggetto del contrattoanche quando si appropriano o si avvalgono dell’attività altrui ai fini dell’adempimento della propria obbligazione, a ssumendone il connaturato rischio(è citata, tra le altre, la pronuncia di questa C orte n. 22619 del 2012). In contrasto sia con il diritto positivo che con il diritto vivente, il giudice d’appello « riferendosi soltanto alla normativa riguardante il contratto di trasporto aereo e non tenendo conto della disciplina vigente nella specifica materia, [avrebbe] escluso ogni responsabilità dell'organizzatore/venditore, ritenendo che “l’esecuzione della prestazione di trasporto aereo rimanesse estranea alla tutela contrattuale che compete al viaggiatore nei confronti dell’organizzatore del viaggio ex art. 43 del D.lgs 23 maggio 2011, n. 79 (codice del turismo)”» (p.6 del ricorso; viene citata, al riguardo, la p.5, primo capoverso, della sentenza impugnata). 2.2. Con le doglianze veicolate nel secondo motivo, i ricorrenti osservano che, al fine di emettere la (appena sopra) ricordata statuizione, contraria sia al le regole contenute nel d.lgs. n. 79 del 211 sia aiprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità , il Tribunale avrebbe tratto argomento dal disposto del comma 6 dell’art. 43 del detto decreto legislativo, disposizione che , secondo la sentenza impugnata,sarebbe diretta, per un verso, «a prevedere che la tutela spettante al viaggiatore nei confronti dell’organizzatore del viaggio non pregiudica i diritti che gli possono spettare in base ai regolamenti dell’unione europea ed alle convenzioni internazionali», per altro verso «ad escludere al contempo duplicazioni risarcitorie»(p.9 del ricorso). Con tale argomentazione, tuttavia, il giudice del m e rito sarebbe incorso in un ulteriore error in iudicando , poiché avrebbe omesso di considerare che l’art.43 del d.lgs. n. 79 del 2011, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti di causa (2014), si componeva s o ltanto di due commi e che il sesto comma è stato introdottoin una con le incisive modificheapportate al citato articolo dal d.lgs. n. 62 del 2018. La sentenzadovrebbe, pertanto, essere cassata nella par t e in cui , disapplicando scorrettamente il principio per cui « l ’organizzatore di pacchetti turistici è dunque tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche se la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altro prestatore di servizi, salvo il diritto di rivalersi nei confronti di costui» (p.7 del ricorso), avrebbe escluso, nel la fattispecie, la resp onsabilità del tour operator [OSCURATO:PERSONA] s . r.l. per i danni direttamente ascrivibili all’inadempimentodel vettore aereo, da qualificarsi quale ausiliario del primo nell’esecuzione della complessiva prestazione che formava oggetto dell’obbligazionederivante del contratto di pacchetto turistico. 3.I primi due motivi di ricorso – da trattarsi congiuntamente in ragione della s tretta connessione che li avvi n ce – sono inammissibili, poiché le doglianze con esse veicolati non colgono la ratio decidendi della sentenzaimpugnata.3.1. L’iter logico - argomentativo seguito dal Tribunale di Roma (chiamato a provvedere su due distinte domande: quella di compensazione pecuniaria ex art.7 del Regolamento(CE) n. 261/2004 e quella di risarcimento del danno ex art. 43 d.lgs. n. 7 9/2011) può essere sintetizzatoin tre passaggi fondamentali: a)in primo luogo, nel provvedere sulla domanda di compensazione pecuniaria, il giudice del merito ha ritenuto che, essendo incontroverso tra le parti che il volo era arrivatocon un ritardo di oltre sette ore, non vi erano dubbi sul diritto degli attori ad ottenere il pagamento dell’indennità prevista dalla fonte euro pea , nella misura massima di Euro 600,00 ciascuno (p.4 della sentenzaimpugnata); b) in secondo luogo, nell’ individuare il soggetto tenuto all’adempimento di tale obbligazione (che non costituisce oggetto di un’obbligazione risarcitoria ex delicto o ex contractu ma di una obbligazione indennitariaex lege, poiché presuppone sibbene il ritardo del volo – e dunque l’inesatto adempimento del vettore aereo – ma non necessariamente anche il danno subìto dal viaggiatore in conseguenza di tale ritardo : C ass. 15/03/2024, n. 7010; Cass.12/03/2024, n. 6446),il Tribunale ha ritenuto che la stessa – prevista esclusivamente dalla fonte comunitaria e non contemplata, invece, dalla disposizione di diritto interno che regola gli effetti dell’inadempimento o dell’ inesatto adempimento del contratto di pacchetto turistico – gravasse esclusivamente sul vettore areo (p.5 , primo capoverso,della sentenza impugnata ); c)in terzo luogo, nel provvedere sulla distinta domanda risarcitoria, il giudicedel me rito ha emesso una statuizione di rigetto non solo nei confrontidel tour operator ma anche nei confronti del vettore, non già sul rilievo che il primo non fosse responsabile dei danni conseguenti all’inadempimento del secondo, ma sul di verso rilievo che nessun danno risarcibile si era verificato in conseguenza dell’ inadempimento medesimo, per non essersi integrati,nella fattispecie, i presupposti di risarcibilitàdel danno non patrimoniale, per essere rimaste carenti di prova le deduzioni sulle conseguenze morali patite da i viaggiatori durante il viaggio di rientro e per non essere neppure astrattamente configurabile il c.d. “danno da vacanza rovinata” (p.5, capoversi successivi al primo, nonché pp.6 e 7 della sentenza impugnata ). 3.2. Così sintetizzati i passaggi motivazionali della sentenza impugnata, risulta evidente che il giudice del m e rito, nel provvedere sulla domanda risarcitoria – dive rsamente da quanto sostenuto dai ricorrenti– non ha affatto violato il principio, asseritamente desumibile sia dal diritto positivo che dal diritto vivente, secondo cui il tour operator è responsabile di tutti i danni derivanti dalla mancata o inesatta fruizione dei servizidel pacchetto turistico, sebbene derivanti dal fatto degli altri soggetti(nella specie, il vettore aereo ) di cui egli si sia avvalsoper eseguire la complessa prestazione cui si era obbligato; ben al contrario , invece, il p roblema dei limiti della resp onsabilità del tour operator (che coinvolge, per un verso, sul piano oggettivo , la causa concr e ta del contratto di viaggio vacanza “tutto compreso ” – cfr. Cass. 18/01/2023, n.1417 – e, per altro verso , sul piano soggettivo, la qualifica dei prestatoridi servizi di cui il primo si avvale per l’adempimento della obbligazione q uali “ ausiliari” ai sensi dell’art.1228cod. civ.) non è stato neppure affrontato, per essere stata tale domanda rigettata sul diverso rilievo della insussistenza (o, comunque,della mancata prova) del danno risarcibile . 3.3.I motivi in esame sono dunque inammissibili poiché , mentre non censurano la vera ratio decidendidella statuizione di rigetto della domanda risarcitoria, si basano invece sull’erronea premessa che il Tribunale di Roma abbia ritenuto «l’obbligazione di trasporto aereo » estranea alla tutela contrattuale prevista dall’art. 43 del d.lgs. n. 79 del 2011, laddove al contrario, il giudice del merito nonha escluso la prestazione di trasporto dal novero delle singole prestazioni che, reciprocamente integrandosi nell’ambito dei vari servizi acquistati, concorrevano a dar luogo al la prestazione complessa dir e tta a soddisfare la causa “ turistica ” del contratto (con conseguente responsabilitàdel tour operator anche per i danni derivanti dall’inesatta esecuzione di tale specifica prestazione), ma si è limitato ad escludere dal novero delle obbligazioni del tour operator la distinta e specifica obbligazione indennitaria di cui all’art.7 del Regolamento (CE) n. 261/2004,la quale è prevista dalla fonte com unitaria esclusivamente caricodel vettore, che vi è tenuto, in caso di ritardo, anche nell’ipotesi –come quelladi specie – in cui il viaggiatore non dimostri di aver subìto alcun danno. 3.4.l’ aberratio ictus in ordine all’individuazione e alla critica della ratio decidendidella sentenza d’appello , da parte dei ricorrenti , emerge anche formalmente,attraverso l ’inesatta trascrizione, in ricorso, dello stralcio della motivazione delladecisione di merito oggetto di gravame ; erroneamente, infatti, a p.6 del ricorso, nel trascriveretra virgolette il passaggio motivazionale contenuto a p.5, primo capoverso, della sentenza impugnata , si evidenzia che , secondo la stessa , sarebbe rimasta estranea al la tut e la apprestata dall’art. 43 del d.lgs. n. 79/2011 «l’esecuzione della prestazione di trasporto aereo », laddove al contrario, leggendo correttamente tale passaggio , si osserva che il giudice d’appello ha ritenuto che estranea alla detta tutela fosse «l’obbligazione ex lege che sorge in capo al viaggiatore in virtù dell’esecuzione della prestazione di trasporto aereo», ovverosia il diritto all’indennità previsto d all’art.7 del regolamento (CE) n.261/2004. È ben vero, poi , che , per affermare tale estraneità, il giudice d’appelloha tratto argomento (anche) dalla disposizione di cui al sesto comma del citato art.43(norma non applicabile alla fattispecie , perché entrata in vigore successivamenteal verificarsi delle vicende di causa), ma è altrettanto vero che tale riferimento è irrilevante , giacché l’indennità costitu ita dalla compensazione pecuniaria ex art.7 Regolamento (CE) n.261/20014 è prevista dalla fo n te comunit aria esclusivamente a carico del vettore mentre l’art.43 del d .lgs. n. 79/2011, anche nella formulazione vigente ratione temporis , contempla– come del resto evidenziato anche dai ricorrenti – la diversa obbligazione di risarcimentodel danno. I primi due motivi di ricorso, pertanto , vanno dichiarati inammissibili. 4. Con il terzo motivo vi e ne denunciata la « V iolazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma n. 3, per errata ed omessa valutazione delle competenze di lite ex art. 9 del dpr 115 del 30 maggio 2002 e 13 e 14 del dpr 115/02».I ricorrenti censurano la sentenza impugnata perché, oltre a condannarli immotivatamente al rimborso delle spese sostenute da l tour operator, «ha ridotto del 50% la quantificazione dei costi di lite in favore dei ricorrenti a carico della compagnia aerea, omettendo di considerare la riduzione della domanda ad Euro 800 ed il versamento del contributo unificato dovuto per l’instaurazione del primo e secondo grado». 4.1.Anche questo motivo è inammissibile. Va premesso che non è censurabilela statuizione di condanna degli attori-appellanti nelle spese del rapporto processuale intercorso tra essi e il tour operator (coerentemente fondata sul criterio della soccombenza), né quella di parziale compensazione d elle spese del rapporto processuale intercorso con il vettore aere o , la quale tiene conto, oltre che dell’accoglimento della sola domanda indennitaria a fronte del rigetto di quella risarcitoria, anche della circostanza che il vettore ave va offerto il pagamento dell’indennità sin dal l a sua costituzionenel giudizio di p rimo grado. Ciò posto, quanto alla quantificazione delle spese , va ribadito il principio per cui l'esercizio del potere discrezionale del giudice, ove – come nella specie – risulti contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dalla normativa regolamentare in vigore, non è soggetto al controllo di legittimità (cfr . , ad es., ex aliis , Cass.05/05/2022, n.14198). D’altra parte, nella liquidazione contenuta entro detti parametri, poiché non si fa riferimento soltanto ai “compensi”, ben possono essere ricompresi anche le voci di “spese” in senso stretto.5.In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. 6. Non vi è luogo a provvedere sullespese del giudizio di legittimità, stante l’indefensiodelle parti intimate, risultate vittoriose . 7.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un