CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 12315/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza del 7 aprile 2025, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore avverso la sentenza del Tribunale di Udine del 16 gennaio 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'art. 116 d. Igs. 30 aprile 1992 n. 285, argomentando che all'atto di impugnazione non era stato allegato specifico mandato a impugnare contenente anche la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione, previsto a pena di inammissibilità ex art. 581, comma 1 -quater , cod. proc. pen. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto che nel caso di specie mancasse la dichiarazione di domicilio. La Corte di Appello non avrebbe tenuto conto che nella sentenza di primo grado era indicata la dichiarazione di domicilio da parte dellit imputato presso la propria abitazione e che nel decreto di citazione a giudizio si dava atto di tale dichiarazione, tanto che lo stesso era stato ivi notificato. La Corte avrebbe anche errato nel ritenere che difettasse lo specifico mandato ad impugnare, in quanto tale mandato era contenuto nella nomina iniziale del difensore di fiducia. L'art. 581, comma 1- quater cod. proc. pen., nel prevedere per l'imputato assente quale condizione di ammissibilità della impugnazione lo specifico mandato ad impugnare, mirava ad assicurare la celebrazione del giudizio solo nel caso in cui l'imputato assente avesse avuto effettiva contezza della decisione a suo carico e volesse la sua progressione nei gradi successivi di giudizio. Con la legge 9 agosto 2024, n. 114, tuttavia, è stata eliminata quale condizione di ammissibilità della impugnazione, l'esistenza del mandato a impugnare al difensore di fiducia. La norma in esame ha un carattere penale e processuale insieme, sicché deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., la legge penale più favorevole. 3. Il Procuratore generale, in persona del . sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusione scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato il motivo. 25. Nel suo testo originario, introdotto dal d. Igs. n. 150 del 2022, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. stabiliva che, nel caso di imputato rispetto al quale si era proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore dovesse essere depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato. La previsione della necessità dello specifico mandato a impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio era funzionale, nella intenzione del legislatore, ad accelerare il meccanismo della notificazione del decreto di citazione in appello e rendere al contempo certa la conoscenza della celebrazione di tale grado di giudizio da parte dell'impugnante. La norma è stata modificata dall'art. 2 lett. o),della legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, nel senso che tale adempimento è richiesto soltanto nel caso in cui l'atto di impugnazione sia proposto dal difensore di ufficio. La previsione non opera più per il difensore di fiducia, il quale, quindi, non è tenuto a depositare lo specifico mandato ad impugnare. Con la sentenza n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, occupandosi della abrogazione, per effetto della medesima legge n. 114 del 2024, del comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., hanno osservato che viene in rilievo una disposizione afferente al contenuto e ai caratteri dell'atto di impugnazione «considerato isolatamente e nel suo aspetto formale», con effetti istantanei «che si esauriscono senza residui nel suo puntuale compimento»; pertanto, in ossequio all'art. 11 preleggi, ai fini della individuazione di quale testo di legge sia applicabile, le Sezioni Unite hanno affermato che deve aversi riguardo alla disciplina vigente al momento del compimento dell'atto stesso, vale a dire alla data di proposizione dell'impugnazione. Ne consegue che, a partire dal 25 agosto 2024, se l'imputato assente è assistito da un difensore di fiducia, le impugnazioni proposte dal difensore, così come le impugnazioni proposte dall'imputato (personalmente o per mezzo di un procuratore speciale), sono ammissibili anche se, unitamente ad esse, non è stato depositato un mandato ad impugnare contenente l'elezione di domicilio. Mentre l'ammissibilità delle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024 deve essere valutata facendo applicazione delle nonne' previgenti. 6. Dall'esame degli atti, consentito al Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Rv.220092) risulta: - che nel giudizio di primo grado [OSCURATO:PERSONA] era stato assente ed era stato assistito da un difensore di fiducia; - che l'atto di appello era stato depositato il 30 maggio 2023. 3La Corte di Appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello in quanto, pur essendosi proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione non era stato depositato, come prescritto dall'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen., specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione e/o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio. La condizione di ammissibilità dell'atto di impugnazione come prescritta dall'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. è stata correttamente valutata con riferimento alla normativa in vigore momento della presentazione dell'atto di appello. Né può assumere rilevanza la circostanza che la sentenza di primo grado e il decreto di citazione contenessero la indicazione del domicilio dichiarato e che l'originaria nomina contenesse anche il mandato a impugnare, posto che l'art.581 comma 1 quater cod. proc. pen. prescrive che il mandato ad impugnare, contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, sia depositato contestualmente all'atto di impugnazione. Questa Corte, in tal senso, infatti, ha chiarito che in tema di impugnazione di sentenza pronunziata nei confronti di imputato assente, lo specifico mandato a impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio in esso contenute devono essere successivi alla sentenza e contestuali all'impugnazione, in quanto espressione della necessaria e consapevole volontà dell'imputato all'impugnazione (Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, Rv. 286088 - 01). 7.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.MA [OSCURATO:PERSONA] / Salvo U', I ' ,POS:TATO K4 [OSCURATO:PERSONA] v 0991,4 Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]