CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 ottobre 2087
Cassazione n. 24747/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( Romania) il 24/10/2087 avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Messina in data 12/12/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del DI. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva datata 20/4/2023 con la quale si ribadiscono i motivi di ricorso e si insiste per il suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Messina rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] inteso alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura di minore afflittività. [OSCURATO:PERSONA] cautelare, dopo aver premesso che il ricorrente è stato raggiunto da ordinanza custodiale emessa dal Gip del Tribunale di Messina in data 7 giugno 2021, confermata dal Riesame, per associazione a delinquere, riciclaggio e falso ( in particolare il ricorrente era inserito all'interno di un sodalizio criminale, avente ramificazioni in vari paesi europei, che si occupava del riciclaggio di autovetture provento di furto) e -all'esito di giudizio abbreviato- è stato condannato dal Gup alla pena di anni 7 e mesi 8 di reclusione, ha ricostruito le modalità operative del sodalizio e delineato il ruolo centrale rivestito dall'Axinte, all'interno dell'associazione, confermando la sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen., ritenendo concreto ed attuale il rischio di recidiva in ragione delle modalità e circostanze dei fatti addebitati e della negativa personalità del prevenuto. 2.Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] la quale ha dedotto: 2.1 violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere il collegio cautelare immotivatamente ritenuto immutato il quadro cautelare rispetto al giudizio di gravità indiziaria che ha giustificato la misura. In particolare il difensore segnala l'intervenuta sostituzione della misura cautelare custodiale applicata ai compiutati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G., evidenzia altresì che in appello la pena inflitta ad Axinte è stata ridotta ad anni anni cinque di reclusione ed euro 4.400,00 di multa "in ragione della posizione funzionale ma non apicale dell'Axinte nelle vicende oogetto di vaglio giudiziale". 2.2. I giudici dell'appello cautelare, inoltre, non avrebbero spiegato le ragioni per le quali non sarebbe adeguata la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico posto che il ricorrente, che in sede di appello ha visto ridotta la pena ad anni 5 di reclusione, avendo scontato anni 1 e mesi 7, potrebbe beneficiare della detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi aspecifici, nel senso più volte chiarito da questa Corte, ovvero su motivi che riporongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame ( Sez. 4. n. 256 del 18/9/1997 , rv. 210157 ; Sez. 2 11951 del 29/1/2014, rv. 259425). sqt 2. Con riguardo alla perdurante sussistenza in massimo grado del rischio di recidiva, l'ordinanza impugnata ha reso un'esaustiva motivazione con la quale il ricorrente non si confronta in termini di puntualità censoria. I giudici di cautelari hanno rimarcato l'irrilevanza della posizione giuridica assunta dai correi, posto che, secondo quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di giudicato cautelare, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato in sede di riesame e a legittimare la revoca della misura, la mera adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato, potendo al più assumere rilevanza gli elementi per la prima volta acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della confermata misura a carico dell'istante (Sez. 6,n. 4948 del 10/07/2019, Rv. 278203; Sez. 3, n. 26385 del 09/06/2011, Rv. 250678). Né, è stato osservato, il tempo trascorso è elemento, ex se, idoneo a modificare il giudizio sulla persistenza delle esigenze cautelari (Sez. 4, n. 5700 del 02/02/2016, Rv. 265949; Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Rv. 273139). I giudici hanno altresì evidenziato la palese inconsistenza del rilievo difensivo volto a rappresentare l'avvenuta revoca della misura cautelare nei confronti dei coimputati, sottolineando come le posizioni degli altri due correi e quella dell'Axinte non fossero affatto sovrapponibili, posto che il ricorrente pur non ricoprendo un ruolo apicale svolgeva un'attività di primaria importanza, funzionale alla vita dell'associazione ed era stato condannato per plurimi reati contro il patrimonio oltre alla fattispecie associativa. 3. Anche in merito alle doglianze concernenti l'invocata misura degli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico, il ricorrente non si spinge oltre la confutazione delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato che, oltre a ribadire la estrema pregnanza e gravità delle esigenze cautelari fronteggiabili soltanto con la custodia in carcere, evidenziano come la misura di massimo rigore fosse necessaria e unica adeguata e del tutto proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi da Axinte, oltre che all'entità della pena inflitta anche in secondo grado. La difesa ha censurato tale motivazione limitandosi a contestare l'omessa motivazione. Ed invero, le argomentazioni del tribunale, sulla scelta della misura, valgono a conferire piena legittimità alla decisione assunta. E vero, infatti, che, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266651); tuttavia, qualora (come nel caso di specie) il giudice ritenga che il pericolo di recidiva possa trovare concretizzazione per il solo fatto della scarcerazione, quindi in qualsiasi ambiente diverso dal carcere, la valutazione assume un valore assorbente e pregiudiziale rispetto a qualsiasi misura diversa da quella più restrittiva, compresi gli arresti domiciliari con l'impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, Rv. 273139; Sez. 2,n. 43402 del 25/09/2019,Rv. 277762) 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma ter, dis