Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1994

ECLI:EU:C:1994:402
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61993J0277 - IT Avis juridique important | 61993J0277 SENTENZA DELLA CORTE DEL 6 DICEMBRE 1994. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - MEDICI - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - RETRIBUZIONE. - CAUSA C-277/93. raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-05515 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ [OSCURATO:PERSONA] circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° [OSCURATO:PERSONA] prestazione dei servizi ° Medici ° Conseguimento dei titoli di specializzazione ° Obbligo di retribuire i periodi di formazione limitato alle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e elencate agli artt. 5 o 7 della direttiva 75/362 [Direttive del Consiglio 75/362/CEE, artt. 5 e 7, 75/363/CEE, art. 2, n. 1, lett. c), e 82/76/CEE]

[OSCURATO:PERSONA]

L' obbligo di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche, prescritto dall' art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva 75/363, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, s' impone soltanto per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e menzionate negli artt. 5 o 7 della direttiva 75/362, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, come modificate dalla direttiva 82/76.

Infatti, la facoltà riconosciuta a ciascuno Stato membro, per quanto attiene a titoli o diplomi che gli sono propri o che ha scelto di non includere nell' elenco di cui all' art. 7 della direttiva 75/362, di imporre proprie condizioni di formazione per accordare il riconoscimento di detti titoli o diplomi comporta la facoltà di non applicare le disposizioni di cui all' art. 2 della direttiva 75/362 relative ai criteri minimi di formazione. [OSCURATO:PERSONA] causa C-277/93, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dal signor [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del Estado, sostituito dalla signora [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del Estado presso il servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di [OSCURATO:PERSONA], 4-6, boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non retribuendo i periodi di formazione necessari per ottenere in [OSCURATO:PERSONA] i titoli delle specializzazioni mediche elencate nel paragrafo 3 dell' allegato del regio decreto 11 gennaio 1984, n. 127, relativo alla specializzazione medica e al conseguimento del titolo di medico specialista, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 167, pag. 1), e dalla direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 167, pag. 14),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, R. Joliet e F.A.

Schockweiler, presidenti di sezione, G.F.

Mancini, J.C.

Moitinho de Almeida, J.L.

Murray e D.A.O.

Edward, giudici, avvocato generale: G. Tesauro cancelliere: H.A.

Ruehl, amministratore principale vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 21 giugno 1994, nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] era rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 settembre 1994, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 13 maggio 1993, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non retribuendo i periodi di formazione necessari per ottenere in [OSCURATO:PERSONA] i titoli delle specializzazioni mediche elencate nel paragrafo 3 dell' allegato del regio decreto 11 gennaio 1984, n. 127, relativo alla specializzazione medica e al conseguimento del titolo di medico specialista, vale a dire la stomatologia, l' idrologia medica, la medicina dello spazio, la medicina dell' educazione fisica e dello sport, la medicina legale e la medicina del lavoro, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi impostigli dalle direttive del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE (GU L 167, pag. 1), e 75/363/CEE (GU L 167, pag. 14). 2 La direttiva 75/362 (in prosieguo: la "direttiva 'riconoscimento' ") mira al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comporta misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

La direttiva 75/363 (in prosieguo: la "direttiva 'coordinamento' "), dal canto suo, mira al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico.

Queste direttive sono state modificate con le direttive del Consiglio 26 gennaio 1982, 82/76/CEE (GU L 43, pag. 21, in prosieguo: la "direttiva 82/76"), e 30 ottobre 1989, 89/594/CEE (GU L 341, pag. 19). 3 La direttiva "riconoscimento" distingue fra tre situazioni quanto al riconoscimento dei diplomi di specialista.

Quando la specializzazione di cui trattasi è comune a tutti gli Stati membri e figura nell' elenco di cui all' art. 5, n. 2, di detta direttiva, il riconoscimento è automatico (art. 4).

Quando la specializzazione è propria di due o più Stati membri ed è menzionata nell' art. 7, n. 2, il riconoscimento è automatico fra questi Stati (art. 6).

L' art. 8 dispone infine che, per le specializzazioni che non figurano né nell' elenco di cui all' art. 5, né in quello di cui all' art. 7, lo Stato membro ospitante potrà esigere dai cittadini degli Stati membri che soddisfino le condizioni di formazione prescritte a tal fine dal proprio diritto interno, tenendo tuttavia conto dei periodi di formazione compiuti da detti cittadini e sanciti da un titolo di formazione rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro di origine o di provenienza, quando tali periodi corrispondono a quelli richiesti nello Stato membro ospitante per la specializzazione in questione. 4 La direttiva "coordinamento" prevede, ai fini del reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e di altri titoli di medico specialista, una certa armonizzazione delle condizioni relative alla formazione e all' accesso per le varie specializzazioni mediche. 5 Nel secondo 'considerando' di detta direttiva si rileva che, per il coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista, occorre prevedere "taluni criteri minimi concernenti l' accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest' ultima deve essere effettuata, nonché il controllo di cui deve formare oggetto"; nell' ultima frase dello stesso 'considerando' si aggiunge che "tali criteri riguardano soltanto le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri nonché quelle comuni a due o più Stati membri". 6 L' art. 2, n. 1, della direttiva "coordinamento", come modificato dall' art. 9 della direttiva 82/76, dispone in particolare che la formazione che permette il conseguimento di un diploma, di un certificato o di un altro titolo di medico specialista deve rispondere ai criteri ivi menzionati.

Si richiede in particolare, alla lett. c), che la formazione "si svolga a tempo pieno e sotto il controllo delle autorità o degli enti competenti, conformemente al punto 1 dell' allegato".

Questo punto 1 dispone che la formazione dei medici specialisti costituirà oggetto di un' "adeguata retribuzione". 7 [OSCURATO:PERSONA] il precitato regio decreto n. 127/1984, relativo alla specializzazione medica e al conseguimento del titolo di medico specialista (BOE del 31 gennaio 1984, pag. 2524), distingue fra due categorie di formazione: la formazione come "interno" e la formazione come "studente".

L' allegato di detto decreto elenca, al suo terzo paragrafo, sei specializzazioni che non richiedono una formazione ospedaliera: la stomatologia ("Estomatología"), l' idrologia medica ("Hidrología"), la medicina dello spazio ("[OSCURATO:PERSONA]"), la medicina dell' educazione fisica e dello sport ("[OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] y del Deporte"), la medicina legale ("[OSCURATO:PERSONA] y Forense") e la medicina del lavoro ("[OSCURATO:PERSONA] del Trabajo"). 8 A norma dell' art. 13, n. 1, dei decreti ministeriali 28 giugno 1990 e 31 luglio 1991, relativi rispettivamente alle prove di selezione riguardanti gli anni 1990/1991 e 1991/1992 per l' ammissione ai programmi di formazione sanitaria specializzata nei centri e negli ospedali autorizzati, i medici che abbiano ottenuto un posto in una delle menzionate sei specializzazioni mediche "saranno soggetti al regime 'studente' dell' unità di insegnamento di cui trattasi e dovranno versare le tasse di iscrizione senza aver diritto ad alcuna forma di retribuzione". 9 [OSCURATO:PERSONA] adduce che, rifiutandosi di retribuire i periodi di formazione necessari ad ottenere in [OSCURATO:PERSONA] le specializzazioni mediche menzionate al punto 7, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi impostigli dalle direttive "riconoscimento" e "coordinamento". 10 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non nega l' inadempimento per quanto concerne la stomatologia, specializzazione che, in forza dell' allegato I, seconda parte, lett. f), punto 1, b) e d), dell' Atto relativo alle condizioni di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23), figura nell' art. 7, n. 2, della direttiva "riconoscimento" come riconosciuta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 11 Per contro, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non essere tenuto a modificare la sua normativa sulle condizioni e sui periodi di formazione dei medici per le altre cinque specializzazioni.

La denominazione "[OSCURATO:PERSONA] del Trabajo" (medicina del lavoro) figurerebbe unicamente come rubrica nell' art. 7, n. 2, della versione linguistica spagnola della direttiva "riconoscimento", come modificata dall' art. 4, punto 23, lett. a), della precitata direttiva 89/594, senza che risulti che la [OSCURATO:PERSONA] riconosca tale specializzazione.

Quanto alle altre quattro specializzazioni di cui trattasi nella causa in esame, non essendo affatto menzionate nella direttiva "riconoscimento", esse non sarebbero soggette alle condizioni di cui all' art. 2 della direttiva "coordinamento". 12 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale gli Stati membri sono tenuti, a norma dell' art. 2 della direttiva "coordinamento", a retribuire i periodi di formazione per tutte le specializzazioni mediche, comprese quelle non elencate negli artt. 5 e 7 della direttiva "riconoscimento". 13 In via preliminare, occorre ricordare che gli artt. 4 e 6 della direttiva "riconoscimento" stabiliscono che i titoli di medico specialista rilasciati da uno Stato membro sono riconosciuti dagli altri Stati membri ad alcune condizioni.

Tale riconoscimento implica il coordinamento e l' armonizzazione delle condizioni di formazione relative alle specializzazioni mediche considerate. 14 L' art. 2 della direttiva "coordinamento" enuncia quindi le condizioni per il rilascio da parte di ogni Stato membro di un titolo o di un diploma di specializzazione medica onde garantirne il riconoscimento da parte degli altri Stati membri.

Tale riconoscimento è automatico e obbligatorio per tutti gli Stati membri quanto ai titoli o ai diplomi delle specializzazioni mediche elencati dall' art. 5 della direttiva "riconoscimento", mentre, per i titoli elencati dall' art. 7, il riconoscimento avviene solo fra gli Stati membri che vi sono menzionati. 15 Per quanto riguarda le specializzazioni mediche specifiche di uno Stato membro o quelle che questo stesso Stato membro non ha incluso nell' elenco di cui all' art. 7 della direttiva "riconoscimento", l' art. 8 di questa direttiva stabilisce soltanto un riconoscimento il quale non è automatico, né obbligatorio, in quanto lo Stato membro ospitante è tenuto soltanto ad esaminare le domande di riconoscimento caso per caso. 16 Come si è sopra rilevato (al punto 13), il coordinamento e l' armonizzazione delle condizioni di formazione delle specializzazioni mediche mirano ad agevolare il riconoscimento di queste ultime.

Lo Stato membro ospitante conserva quindi la facoltà di imporre le proprie condizioni di formazione per il riconoscimento dei titoli o dei diplomi propri di detto Stato, o che esso ha scelto di non includere nell' elenco di cui all' art. 7 della direttiva "riconoscimento". 17 Poiché non è obbligatorio il riconoscimento di tali titoli o diplomi specifici di uno Stato membro, non può essere considerata obbligatoria neanche l' osservanza dei criteri minimi di formazione enunciati dall' art. 2 della direttiva "coordinamento". 18 Siffatta interpretazione è corroborata dal secondo 'considerando' della direttiva "coordinamento", a tenore del quale i criteri minimi di formazione del medico specialista "riguardano soltanto le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri nonché quelle comuni a due o più Stati membri". 19 Del resto, occorre rilevare che detto 'considerando' è stato letteralmente ripreso dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, mirante ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1, quattordicesimo 'considerando' ). 20 Ne consegue che l' obbligo di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche, prescritto dall' art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva "coordinamento", s' impone soltanto per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi, e menzionate dagli artt. 5 o 7 della direttiva "riconoscimento". 21 [OSCURATO:PERSONA] specie è assodato che, fra i titoli delle specializzazioni controverse rilasciati dalla [OSCURATO:PERSONA], soltanto la stomatologia ("Estomatología") è menzionata, come da essa riconosciuta, nell' art. 7, n. 2, della direttiva "riconoscimento".

Per contro, la "[OSCURATO:PERSONA] del Trabajo" (medicina del lavoro) figura soltanto come rubrica nella versione spagnola della stessa disposizione, senza che la [OSCURATO:PERSONA] figuri nell' elenco degli Stati membri che la riconoscono.

Quanto alle altre quattro specializzazioni, vale a dire l' idrologia medica, la medicina dello spazio, la medicina dell' educazione fisica e dello sport e la medicina legale, esse non figurano neanche come rubrica nella detta direttiva. [OSCURATO:PERSONA] non è quindi tenuta a retribuire i periodi di formazione per tali specializzazioni. 22 Da quanto precede risulta che, non retribuendo i periodi di formazione necessari per ottenere in [OSCURATO:PERSONA] il titolo di stomatologia ("Estomatología"), il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi impostigli dalle direttive del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982, 82/76/CEE. 23 Il ricorso è respinto per quanto attiene alle altre cinque specializzazioni.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 24 Ai termini dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto soccombente quanto a un mezzo, e la [OSCURATO:PERSONA] per i mezzi restanti; le spese devono essere quindi compensate. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce: 1) Non retribuendo i periodi di formazione necessari per ottenere in [OSCURATO:PERSONA] il titolo di stomatologia ("Estomatología"), il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, e dalla direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificate dalla direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982, 82/76/CEE. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) Le spese saranno compensate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61993J0277 - IT Avis juridique important | 61993J0277 SENTENZA DELLA CORTE DEL 6 DICEMBRE 1994. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - MEDICI - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - RETRIBUZIONE. - CAUSA C-277/93. raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-05515 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ [OSCURATO:PERSONA] circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° [OSCURATO:PERSONA] prestazione dei servizi ° Medici ° Conseguimento dei titoli di specializzazione ° Obbligo di retribuire i periodi di formazione limitato alle specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e elencate agli artt. 5 o 7 della direttiva 75/362 [Direttive del Consiglio 75/362/CEE, artt. 5 e 7, 75/363/CEE, art. 2, n. 1, lett. c), e 82/76/CEE] [OSCURATO:PERSONA] L' obbligo di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche, prescritto dall' art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva 75/363, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, s' impone soltanto per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e menzionate negli artt. 5 o 7 della direttiva 75/362, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, come modificate dalla direttiva 82/76. Infatti, la facoltà riconosciuta a ciascuno Stato membro, per quanto attiene a titoli o diplomi che gli sono propri o che ha scelto di non includere nell' elenco di cui all' art. 7 della direttiva 75/362, di imporre proprie condizioni di formazione per accordare il riconoscimento di detti titoli o diplomi comporta la facoltà di non applicare le disposizioni di cui all' art. 2 della direttiva 75/362 relative ai criteri minimi di formazione. [OSCURATO:PERSONA] causa C-277/93, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e dal signor [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del Estado, sostituito dalla signora [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del Estado presso il servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di [OSCURATO:PERSONA], 4-6, boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non retribuendo i periodi di formazione necessari per ottenere in [OSCURATO:PERSONA] i titoli delle specializzazioni mediche elencate nel paragrafo 3 dell' allegato del regio decreto 11 gennaio 1984, n. 127, relativo alla specializzazione medica e al conseguimento del titolo di medico specialista, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 167, pag. 1), e dalla direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 167, pag. 14), LA CORTE, composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, R. Joliet e F.A. Schockweiler, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray e D.A.O. Edward, giudici, avvocato generale: G. Tesauro cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 21 giugno 1994, nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] era rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 settembre 1994, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 13 maggio 1993, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non retribuendo i periodi di formazione necessari per ottenere in [OSCURATO:PERSONA] i titoli delle specializzazioni mediche elencate nel paragrafo 3 dell' allegato del regio decreto 11 gennaio 1984, n. 127, relativo alla specializzazione medica e al conseguimento del titolo di medico specialista, vale a dire la stomatologia, l' idrologia medica, la medicina dello spazio, la medicina dell' educazione fisica e dello sport, la medicina legale e la medicina del lavoro, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi impostigli dalle direttive del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE (GU L 167, pag. 1), e 75/363/CEE (GU L 167, pag. 14). 2 La direttiva 75/362 (in prosieguo: la "direttiva 'riconoscimento' ") mira al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comporta misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. La direttiva 75/363 (in prosieguo: la "direttiva 'coordinamento' "), dal canto suo, mira al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico. Queste direttive sono state modificate con le direttive del Consiglio 26 gennaio 1982, 82/76/CEE (GU L 43, pag. 21, in prosieguo: la "direttiva 82/76"), e 30 ottobre 1989, 89/594/CEE (GU L 341, pag. 19). 3 La direttiva "riconoscimento" distingue fra tre situazioni quanto al riconoscimento dei diplomi di specialista. Quando la specializzazione di cui trattasi è comune a tutti gli Stati membri e figura nell' elenco di cui all' art. 5, n. 2, di detta direttiva, il riconoscimento è automatico (art. 4). Quando la specializzazione è propria di due o più Stati membri ed è menzionata nell' art. 7, n. 2, il riconoscimento è automatico fra questi Stati (art. 6). L' art. 8 dispone infine che, per le specializzazioni che non figurano né nell' elenco di cui all' art. 5, né in quello di cui all' art. 7, lo Stato membro ospitante potrà esigere dai cittadini degli Stati membri che soddisfino le condizioni di formazione prescritte a tal fine dal proprio diritto interno, tenendo tuttavia conto dei periodi di formazione compiuti da detti cittadini e sanciti da un titolo di formazione rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro di origine o di provenienza, quando tali periodi corrispondono a quelli richiesti nello Stato membro ospitante per la specializzazione in questione. 4 La direttiva "coordinamento" prevede, ai fini del reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e di altri titoli di medico specialista, una certa armonizzazione delle condizioni relative alla formazione e all' accesso per le varie specializzazioni mediche. 5 Nel secondo 'considerando' di detta direttiva si rileva che, per il coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista, occorre prevedere "taluni criteri minimi concernenti l' accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest' ultima deve essere effettuata, nonché il controllo di cui deve formare oggetto"; nell' ultima frase dello stesso 'considerando' si aggiunge che "tali criteri riguardano soltanto le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri nonché quelle comuni a due o più Stati membri". 6 L' art. 2, n. 1, della direttiva "coordinamento", come modificato dall' art. 9 della direttiva 82/76, dispone in particolare che la formazione che permette il conseguimento di un diploma, di un certificato o di un altro titolo di medico specialista deve rispondere ai criteri ivi menzionati. Si richiede in particolare, alla lett. c), che la formazione "si svolga a tempo pieno e sotto il controllo delle autorità o degli enti competenti, conformemente al punto 1 dell' allegato". Questo punto 1 dispone che la formazione dei medici specialisti costituirà oggetto di un' "adeguata retribuzione". 7 [OSCURATO:PERSONA] il precitato regio decreto n. 127/1984, relativo alla specializzazione medica e al conseguimento del titolo di medico specialista (BOE del 31 gennaio 1984, pag. 2524), distingue fra due categorie di formazione: la formazione come "interno" e la formazione come "studente". L' allegato di detto decreto elenca, al suo terzo paragrafo, sei specializzazioni che non richiedono una formazione ospedaliera: la stomatologia ("Estomatología"), l' idrologia medica ("Hidrología"), la medicina dello spazio ("[OSCURATO:PERSONA]"), la medicina dell' educazione fisica e dello sport ("[OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] y del Deporte"), la medicina legale ("[OSCURATO:PERSONA] y Forense") e la medicina del lavoro ("[OSCURATO:PERSONA] del Trabajo"). 8 A norma dell' art. 13, n. 1, dei decreti ministeriali 28 giugno 1990 e 31 luglio 1991, relativi rispettivamente alle prove di selezione riguardanti gli anni 1990/1991 e 1991/1992 per l' ammissione ai programmi di formazione sanitaria specializzata nei centri e negli ospedali autorizzati, i medici che abbiano ottenuto un posto in una delle menzionate sei specializzazioni mediche "saranno soggetti al regime 'studente' dell' unità di insegnamento di cui trattasi e dovranno versare le tasse di iscrizione senza aver diritto ad alcuna forma di retribuzione". 9 [OSCURATO:PERSONA] adduce che, rifiutandosi di retribuire i periodi di formazione necessari ad ottenere in [OSCURATO:PERSONA] le specializzazioni mediche menzionate al punto 7, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi impostigli dalle direttive "riconoscimento" e "coordinamento". 10 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non nega l' inadempimento per quanto concerne la stomatologia, specializzazione che, in forza dell' allegato I, seconda parte, lett. f), punto 1, b) e d), dell' Atto relativo alle condizioni di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23), figura nell' art. 7, n. 2, della direttiva "riconoscimento" come riconosciuta dalla [OSCURATO:PERSONA]. 11 Per contro, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non essere tenuto a modificare la sua normativa sulle condizioni e sui periodi di formazione dei medici per le altre cinque specializzazioni. La denominazione "[OSCURATO:PERSONA] del Trabajo" (medicina del lavoro) figurerebbe unicamente come rubrica nell' art. 7, n. 2, della versione linguistica spagnola della direttiva "riconoscimento", come modificata dall' art. 4, punto 23, lett. a), della precitata direttiva 89/594, senza che risulti che la [OSCURATO:PERSONA] riconosca tale specializzazione. Quanto alle altre quattro specializzazioni di cui trattasi nella causa in esame, non essendo affatto menzionate nella direttiva "riconoscimento", esse non sarebbero soggette alle condizioni di cui all' art. 2 della direttiva "coordinamento". 12 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale gli Stati membri sono tenuti, a norma dell' art. 2 della direttiva "coordinamento", a retribuire i periodi di formazione per tutte le specializzazioni mediche, comprese quelle non elencate negli artt. 5 e 7 della direttiva "riconoscimento". 13 In via preliminare, occorre ricordare che gli artt. 4 e 6 della direttiva "riconoscimento" stabiliscono che i titoli di medico specialista rilasciati da uno Stato membro sono riconosciuti dagli altri Stati membri ad alcune condizioni. Tale riconoscimento implica il coordinamento e l' armonizzazione delle condizioni di formazione relative alle specializzazioni mediche considerate. 14 L' art. 2 della direttiva "coordinamento" enuncia quindi le condizioni per il rilascio da parte di ogni Stato membro di un titolo o di un diploma di specializzazione medica onde garantirne il riconoscimento da parte degli altri Stati membri. Tale riconoscimento è automatico e obbligatorio per tutti gli Stati membri quanto ai titoli o ai diplomi delle specializzazioni mediche elencati dall' art. 5 della direttiva "riconoscimento", mentre, per i titoli elencati dall' art. 7, il riconoscimento avviene solo fra gli Stati membri che vi sono menzionati. 15 Per quanto riguarda le specializzazioni mediche specifiche di uno Stato membro o quelle che questo stesso Stato membro non ha incluso nell' elenco di cui all' art. 7 della direttiva "riconoscimento", l' art. 8 di questa direttiva stabilisce soltanto un riconoscimento il quale non è automatico, né obbligatorio, in quanto lo Stato membro ospitante è tenuto soltanto ad esaminare le domande di riconoscimento caso per caso. 16 Come si è sopra rilevato (al punto 13), il coordinamento e l' armonizzazione delle condizioni di formazione delle specializzazioni mediche mirano ad agevolare il riconoscimento di queste ultime. Lo Stato membro ospitante conserva quindi la facoltà di imporre le proprie condizioni di formazione per il riconoscimento dei titoli o dei diplomi propri di detto Stato, o che esso ha scelto di non includere nell' elenco di cui all' art. 7 della direttiva "riconoscimento". 17 Poiché non è obbligatorio il riconoscimento di tali titoli o diplomi specifici di uno Stato membro, non può essere considerata obbligatoria neanche l' osservanza dei criteri minimi di formazione enunciati dall' art. 2 della direttiva "coordinamento". 18 Siffatta interpretazione è corroborata dal secondo 'considerando' della direttiva "coordinamento", a tenore del quale i criteri minimi di formazione del medico specialista "riguardano soltanto le specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri nonché quelle comuni a due o più Stati membri". 19 Del resto, occorre rilevare che detto 'considerando' è stato letteralmente ripreso dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, mirante ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1, quattordicesimo 'considerando' ). 20 Ne consegue che l' obbligo di retribuire i periodi di formazione relativi alle specializzazioni mediche, prescritto dall' art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva "coordinamento", s' impone soltanto per le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi, e menzionate dagli artt. 5 o 7 della direttiva "riconoscimento". 21 [OSCURATO:PERSONA] specie è assodato che, fra i titoli delle specializzazioni controverse rilasciati dalla [OSCURATO:PERSONA], soltanto la stomatologia ("Estomatología") è menzionata, come da essa riconosciuta, nell' art. 7, n. 2, della direttiva "riconoscimento". Per contro, la "[OSCURATO:PERSONA] del Trabajo" (medicina del lavoro) figura soltanto come rubrica nella versione spagnola della stessa disposizione, senza che la [OSCURATO:PERSONA] figuri nell' elenco degli Stati membri che la riconoscono. Quanto alle altre quattro specializzazioni, vale a dire l' idrologia medica, la medicina dello spazio, la medicina dell' educazione fisica e dello sport e la medicina legale, esse non figurano neanche come rubrica nella detta direttiva. [OSCURATO:PERSONA] non è quindi tenuta a retribuire i periodi di formazione per tali specializzazioni. 22 Da quanto precede risulta che, non retribuendo i periodi di formazione necessari per ottenere in [OSCURATO:PERSONA] il titolo di stomatologia ("Estomatología"), il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi impostigli dalle direttive del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982, 82/76/CEE. 23 Il ricorso è respinto per quanto attiene alle altre cinque specializzazioni. Decisione relativa alle spese Sulle spese 24 Ai termini dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto soccombente quanto a un mezzo, e la [OSCURATO:PERSONA] per i mezzi restanti; le spese devono essere quindi compensate. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Non retribuendo i periodi di formazione necessari per ottenere in [OSCURATO:PERSONA] il titolo di stomatologia ("Estomatología"), il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, e dalla direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificate dalla direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982, 82/76/CEE. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) Le spese saranno compensate.
Sentenza Corte di giustizia UE/1994 — Fons Iuris — Fons Iuris