CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 13622/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39793/21 ALosILLA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la dosimetria della pena inflitta, è generico oltre che manifestamente infondato avendo la Corte operato in senso migliorativo, concedendo sulla pena base pari al minimo edittale le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza (ex lege) rispetto alla ritenuta recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]• GiorW Pierluigi li Sefano 4-7)[OSCURATO:PERSONA]