Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 22681/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

corrente-controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministropro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 10114/2024 della Corte di [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2-7-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] depositò avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in relazione al ricorso poi iscritto a R.G.5137/2020, istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.Numero registro generale 18021/2024Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 22681/2026Data pubblicazione 03/07/2026La Commissione del patrocinio a spese dello Stato presso laCommissione Tributaria Provinciale di Roma con decreto del 14-11-2022 non ammise al beneficio [OSCURATO:PERSONA], il quale proposeopposizione al decreto alla Corte di Giustizia Tributaria di primo gradodi Roma.Con sentenza n. 10114/2024 depositata il 26-7-2024 la Corte diGiustizia Tributaria di primo grado di Roma ha dichiarato il ricorsoinammissibile.

Ha rilevato che il ricorrente, nell’istanza di ammissioneal patrocinio a spese dello Stato aveva dichiarato per l’anno 2018 unreddito non superiore a euro 11.493,82 ma, in violazione dellaprevisione dell’art. 79 co. 1 lett. c) d.P.R. n. 115/2002, non avevaeseguito “specifica determinazione del reddito complessivo”, cioè nonaveva dichiarato l’effettiva entità dei redditi conseguiti in quell’anno.2.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a unico motivo, con il quale ha dedotto “violazioneo falsa applicazione dell’art. 76-79 comma 1 del D.P.R. 115/2002 inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito concontroricorso.All’esito della camera di consiglio del 2-7-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In conformità a quanto già statuito dalla Cassazione, con lasentenza n. 33240/2025 pubblicata il 19-12-2025 e con l’ordinanza n.7381/2026 pubblicata il 27-3-2026, oltre che con le ordinanze, nonmassimate, n. 2614/2026, 2667/2026, 2669/2026, 2671/2026pubblicate il 6-2-2026 e n. 7544/2026 pubblicata il 29-3-2026, relativea casi del tutto analoghi, la sentenza impugnata deve essere cassata esi deve dichiarare, decidendo sul ricorso, il difetto di giurisdizione delgiudice tributario.Numero registro generale 18021/2024Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 22681/2026Data pubblicazione 03/07/2026In primo luogo, dando continuità a quanto già deciso da Cass. n.33240/2025, sopra citata, e per le ragioni ivi esposte (da pag. 3, punto3) si deve escludere la formazione di giudicato interno sulla questionedi giurisdizione, perché il procedimento è stato instaurato primadell’entrata in vigore della riforma dell’art. 37 cod. proc. civ. dispostadal d.lgs. 10-10-2022 n. 149, essendo stato emesso il 14-11-2022 ildiniego da parte della [OSCURATO:PERSONA] ed essendostato depositato il 10-1-2023 il ricorso avanti la Corte di GiustiziaTributaria di primo grado.Inoltre, si impone di considerare che le Sezioni Unite con lasentenza n. 20929/2025 hanno dichiarato che, nel giudizio tributario,l’impugnazione del decreto che rigetta o revoca l’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all’art.138 d.P.R. n. 115/2002, deve essere proposta con l’opposizioneprevista dall’art. 170 e non con il ricorso di cui all’art. 99 d.P.R. n.115/2002; ciò in quanto tale ultimo rimedio, per il vincolo di strettainerenza al processo penale che lo caratterizza e in mancanza dirichiamo da parte delle disposizioni dedicate al processo tributario, nonpuò essere esteso al processo tributario medesimo.

Con l’ulterioreconseguenza che, essendosi già pronunciate le sezioni unite, ai sensidell’art. 374 co.1 cod. proc. civ. la questione di giurisdizione può esseredecisa dalla sezione semplice.Pertanto, in conformità a quanto già statuito da Cass. n.33240/2025 e dagli altri precedenti sopra citati, alla cui motivazione sirinvia, l’opposizione avverso il decreto della Commissione per ilpatrocinio a spese dello Stato deve essere proposta avanti al giudiceordinario, e cioè al Tribunale di Roma.Per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata senzarinvio.Numero registro generale 18021/2024Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 22681/2026Data pubblicazione 03/07/2026La novità della questione sul riparto di giurisdizione, posta e risoltadopo la proposizione del ricorso, comporta la compensazione dellespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario adecidere sull’opposizione e cassa senza rinvio la sentenza impugnata;compensa le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 2-7-2026Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente-controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministropro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 10114/2024 della Corte di [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2-7-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] depositò avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in relazione al ricorso poi iscritto a R.G.5137/2020, istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.Numero registro generale 18021/2024Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 22681/2026Data pubblicazione 03/07/2026La Commissione del patrocinio a spese dello Stato presso laCommissione Tributaria Provinciale di Roma con decreto del 14-11-2022 non ammise al beneficio [OSCURATO:PERSONA], il quale proposeopposizione al decreto alla Corte di Giustizia Tributaria di primo gradodi Roma.Con sentenza n. 10114/2024 depositata il 26-7-2024 la Corte diGiustizia Tributaria di primo grado di Roma ha dichiarato il ricorsoinammissibile. Ha rilevato che il ricorrente, nell’istanza di ammissioneal patrocinio a spese dello Stato aveva dichiarato per l’anno 2018 unreddito non superiore a euro 11.493,82 ma, in violazione dellaprevisione dell’art. 79 co. 1 lett. c) d.P.R. n. 115/2002, non avevaeseguito “specifica determinazione del reddito complessivo”, cioè nonaveva dichiarato l’effettiva entità dei redditi conseguiti in quell’anno.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a unico motivo, con il quale ha dedotto “violazioneo falsa applicazione dell’art. 76-79 comma 1 del D.P.R. 115/2002 inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito concontroricorso.All’esito della camera di consiglio del 2-7-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In conformità a quanto già statuito dalla Cassazione, con lasentenza n. 33240/2025 pubblicata il 19-12-2025 e con l’ordinanza n.7381/2026 pubblicata il 27-3-2026, oltre che con le ordinanze, nonmassimate, n. 2614/2026, 2667/2026, 2669/2026, 2671/2026pubblicate il 6-2-2026 e n. 7544/2026 pubblicata il 29-3-2026, relativea casi del tutto analoghi, la sentenza impugnata deve essere cassata esi deve dichiarare, decidendo sul ricorso, il difetto di giurisdizione delgiudice tributario.Numero registro generale 18021/2024Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 22681/2026Data pubblicazione 03/07/2026In primo luogo, dando continuità a quanto già deciso da Cass. n.33240/2025, sopra citata, e per le ragioni ivi esposte (da pag. 3, punto3) si deve escludere la formazione di giudicato interno sulla questionedi giurisdizione, perché il procedimento è stato instaurato primadell’entrata in vigore della riforma dell’art. 37 cod. proc. civ. dispostadal d.lgs. 10-10-2022 n. 149, essendo stato emesso il 14-11-2022 ildiniego da parte della [OSCURATO:PERSONA] ed essendostato depositato il 10-1-2023 il ricorso avanti la Corte di GiustiziaTributaria di primo grado.Inoltre, si impone di considerare che le Sezioni Unite con lasentenza n. 20929/2025 hanno dichiarato che, nel giudizio tributario,l’impugnazione del decreto che rigetta o revoca l’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all’art.138 d.P.R. n. 115/2002, deve essere proposta con l’opposizioneprevista dall’art. 170 e non con il ricorso di cui all’art. 99 d.P.R. n.115/2002; ciò in quanto tale ultimo rimedio, per il vincolo di strettainerenza al processo penale che lo caratterizza e in mancanza dirichiamo da parte delle disposizioni dedicate al processo tributario, nonpuò essere esteso al processo tributario medesimo. Con l’ulterioreconseguenza che, essendosi già pronunciate le sezioni unite, ai sensidell’art. 374 co.1 cod. proc. civ. la questione di giurisdizione può esseredecisa dalla sezione semplice.Pertanto, in conformità a quanto già statuito da Cass. n.33240/2025 e dagli altri precedenti sopra citati, alla cui motivazione sirinvia, l’opposizione avverso il decreto della Commissione per ilpatrocinio a spese dello Stato deve essere proposta avanti al giudiceordinario, e cioè al Tribunale di Roma.Per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata senzarinvio.Numero registro generale 18021/2024Numero sezionale 1688/2026Numero di raccolta generale 22681/2026Data pubblicazione 03/07/2026La novità della questione sul riparto di giurisdizione, posta e risoltadopo la proposizione del ricorso, comporta la compensazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario adecidere sull’opposizione e cassa senza rinvio la sentenza impugnata;compensa le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 2-7-2026Il PresidenteMauro Mocci
Decreto Cassazione n. 22681/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris