CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 05348/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Libia), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data 06/03/2023; visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Genova, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Imperia in data 19/12/2019, sull'accordo delle parti, rideterminava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena, in relazione ai reati fallimentari a lui ascritti, in anni due di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, riducendo, in pari misura, le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso dell'imputato è manifestamente inammissibile, circostanza rilevabile con procedura "de plano". Nel caso in esame, come si evince dal verbale di udienza e dalla motivazione della sentenza impugnata, il difensore di fiducia del Gioia ed il Procuratore generale avevano concordato sul parziale accoglimento del settimo motivo di appello, concernente la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, con rinuncia a tutti gli altri motivi di gravame. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14/09/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]