Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 21509/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28517/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 94/8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 908/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata in data 01/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio.

Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e il germano Alfonso.

Premettendo di essere proprietaria, unitamente al fratello, d’un immobile, nonché del terrazzo prospiciente l’edificio, chiese accertarsi che la convenuta non vantava diritto di servitù o altro diritto reale sull’anzidetto terrazzo. [OSCURATO:PERSONA], oltre al rigetto della domanda, in via riconvenzionale chiese dichiararsi la nullità del testamento, risalente al 6/6/1964, di [OSCURATO:PERSONA], assumendo essere stata prevista una sostituzione fedecommissaria, così pervenendosi alla conclusione che la terrazza e la restante porzione dell’immobile, quale unica rede di [OSCURATO:PERSONA], si appartenesse a lei.

Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] – chiamati in causa dalla convenuta, usufruttuaria, in quanto nudi proprietari – aderendo alle difese della convenuta, a loro volta, chiesero fosse accertata l’esistenza di una servitù di passaggio a favore dell’unità abitativa di loro proprietà, posta al terzo piano dell’edificio, e a carico della terrazza e della scala centrale.

Con altro e successivo atto di citazione l’Arrighi convenne in giudizio la Borra e gli Erculiani, oltre al germano Alfonso, perché fosse dichiarata inefficace la disposizione testamentaria di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui aveva assegnato alla Borra l’usufrutto successivo all’usufrutto (sempre disposto dallo stesso testatore) della coniuge [OSCURATO:PERSONA] sulla stanza da bagno, sita al primo piano del fabbricato, con condanna a risarcire il danno procurato con l’occupazione.

2. Il Tribunale, riunite le due cause, dichiarato valido il testamento olografo, accertò che il terrazzo era di esclusiva proprietà dei germani Arrighi e che non sussisteva alcun diritto in favore dei convenuti, che condannò ad astenersi da ogni turbativa.

Infine, condannò la Arrighi a ripristinare l’ispezionabilità di un pozzo.

3. La Corte d’appello di Brescia, alla quale si erano rivolti Giorgio e [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e, in via incidentale, gli appellati [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], acquirente dei diritti di spettanza di [OSCURATO:PERSONA], rigettò entrambi i gravami.

4. Avverso la sentenza d’appello gli Erculiani proposero ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistettero con controricorso.

5. Questa Corte, con la sentenza n. 10075/2018, accolse il terzo motivo e rigettò nel resto.

6. Riassunta la causa, la Corte del rinvio, parzialmente riformata la sentenza del Tribunale, accertò che con il testamento di cui si tratta era stato costituito a favore dell’appartamento posto al terzo piano, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e a carico dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], una servitù di passaggio ai fini dell’accesso a tali locali da esercitarsi attraverso la scala centrale (…), che dal terrazzo al primo piano conduce, conduce alla predetta unità immobiliare .

7. Avverso quest’ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso sulla base di unitaria censura.

Resistono con controricorso Giorgio e [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

8. Con atto del 7/5/2024 è pervenuta rinuncia al ricorso e il 10/5/2024, con accettazione della stessa.

Il Procuratore Generale in persona del Sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la declaratoria d’estinzione del giudizio.

Ragioni della decisione 9.Rileva la Corte, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione che la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio di cassazione e l’accettazione esonera dalla statuizione sulle spese (cfr. art. 391 cpc).

La forma del provvedimento è l’ordinanza anche all’esito di pubblica udienza (v.

SSUU ordinanza n. 19169/2017).

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28517/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 94/8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 908/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata in data 01/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e il germano Alfonso. Premettendo di essere proprietaria, unitamente al fratello, d’un immobile, nonché del terrazzo prospiciente l’edificio, chiese accertarsi che la convenuta non vantava diritto di servitù o altro diritto reale sull’anzidetto terrazzo. [OSCURATO:PERSONA], oltre al rigetto della domanda, in via riconvenzionale chiese dichiararsi la nullità del testamento, risalente al 6/6/1964, di [OSCURATO:PERSONA], assumendo essere stata prevista una sostituzione fedecommissaria, così pervenendosi alla conclusione che la terrazza e la restante porzione dell’immobile, quale unica rede di [OSCURATO:PERSONA], si appartenesse a lei. Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] – chiamati in causa dalla convenuta, usufruttuaria, in quanto nudi proprietari – aderendo alle difese della convenuta, a loro volta, chiesero fosse accertata l’esistenza di una servitù di passaggio a favore dell’unità abitativa di loro proprietà, posta al terzo piano dell’edificio, e a carico della terrazza e della scala centrale. Con altro e successivo atto di citazione l’Arrighi convenne in giudizio la Borra e gli Erculiani, oltre al germano Alfonso, perché fosse dichiarata inefficace la disposizione testamentaria di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui aveva assegnato alla Borra l’usufrutto successivo all’usufrutto (sempre disposto dallo stesso testatore) della coniuge [OSCURATO:PERSONA] sulla stanza da bagno, sita al primo piano del fabbricato, con condanna a risarcire il danno procurato con l’occupazione. 2. Il Tribunale, riunite le due cause, dichiarato valido il testamento olografo, accertò che il terrazzo era di esclusiva proprietà dei germani Arrighi e che non sussisteva alcun diritto in favore dei convenuti, che condannò ad astenersi da ogni turbativa. Infine, condannò la Arrighi a ripristinare l’ispezionabilità di un pozzo. 3. La Corte d’appello di Brescia, alla quale si erano rivolti Giorgio e [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e, in via incidentale, gli appellati [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], acquirente dei diritti di spettanza di [OSCURATO:PERSONA], rigettò entrambi i gravami. 4. Avverso la sentenza d’appello gli Erculiani proposero ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistettero con controricorso. 5. Questa Corte, con la sentenza n. 10075/2018, accolse il terzo motivo e rigettò nel resto. 6. Riassunta la causa, la Corte del rinvio, parzialmente riformata la sentenza del Tribunale, accertò che con il testamento di cui si tratta era stato costituito a favore dell’appartamento posto al terzo piano, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e a carico dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], una servitù di passaggio ai fini dell’accesso a tali locali da esercitarsi attraverso la scala centrale (…), che dal terrazzo al primo piano conduce, conduce alla predetta unità immobiliare . 7. Avverso quest’ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso sulla base di unitaria censura. Resistono con controricorso Giorgio e [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. 8. Con atto del 7/5/2024 è pervenuta rinuncia al ricorso e il 10/5/2024, con accettazione della stessa. Il Procuratore Generale in persona del Sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la declaratoria d’estinzione del giudizio. Ragioni della decisione 9.Rileva la Corte, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione che la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio di cassazione e l’accettazione esonera dalla statuizione sulle spese (cfr. art. 391 cpc). La forma del provvedimento è l’ordinanza anche all’esito di pubblica udienza (v. SSUU ordinanza n. 19169/2017). P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 21509/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris