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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20006/2023

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nsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11821/2020proposto da: Agenzia delle Entrate , nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona dellegale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la PUGLIA, n. 2728/24/19, depositata in data 1 1 ottobre 2019 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione la somma di euro 100.000 ,00 , richiesta a rimborso nel quadro VL 27, in seguito a diniego dell'ufficio, evidenziando che in data 2 marzo 2009 aveva presentato richiesta di rimborso Iva per euro 100.000,00, che era stata bloccata a seguito di una verifica fiscale ancora in corso e per questo, era stata inserita nella dichiarazione IVA dell’anno successivo.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, ritenendo che il provvedimento che avrebbe dovuto impugnare la società contribuente era quello della sospensione del rimborso o eventualmente il perdurare del silenzio, ma non portare in detrazione un credito ancora oggi non esigibile.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita dalla società contribuente, ha accolto l'appello sulla base delle seguenti considerazioni: -) l'avviso di accertamento impugnato aveva una motivazione non pertinente alla fattispecie, perché, a pag. 3, l'Ufficio aveva asserito che la parte non aveva mai presentato alcuna istanza di rimborso Iva , mentre, come risultavadagli atti, tale domanda era stata presentata in data 2 marzo 2009 alla quale, dopo quattro anni, non era stata data ancora una risposta; -) in ogni caso, la motivazione dell'accertamento riguardava, ai sensi dell’articolo 54, comma 5 , del d .P.R. n. 633/ 1 9 72 , una maggiore imposta sul valore aggiunto dovuta di euro 100.000,00, cosa non veritiera, visto il credito vantato che, in realtà, l'Ufficio non aveva disconosciuto dallo stesso ufficio; -) non risultava, inoltre, l’emissione di un provvedimento di sospensione da parte dell’ufficio, che, quindi, non poteva essere impugnato dalla parte, come invece la Commissione di primo grado avrebbe voluto; -) la società appellanteaveva ritenuto erroneamente, dopo la mancata comunicazione del provvedimento di sospensione, di portare in detrazione il credito mettendo in atto un anomalo comportamento che però, non giustificavala ripresa a tassazione dell’Ufficio di un credito riconosciuto, pertanto, si riteneva dovuta la differenza di quanto non portato in detrazione, in considerazione anche della avvenuta effettiva presentazione del modello di rimborso. 4.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi.

5. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.P.R. n. 443/ 19 97 e dell'art. 30 del d.P.R. n. 633/ 19 72 , in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ..

L a Commissione tributaria regionale aveva ammesso la detrazione dell'IVA e, dunque, il riconoscimento del credito d'imposta vantato dalla società non solo in assenza di qualsiasi prova giustificativa dell'effettività ed inerenza del costo all'attività d'impresa, ma pure considerando il silenzio dell'amministrazione sulla precedente domanda di rimborso come riconoscimento del diritto di credito vantato dal contribuente.Nella specie in esame, non avendo l'Ufficio provveduto con un atto espresso, sia esso di accoglimento ovvero di rigetto, sulla domanda di rimborso non vi erastato alcun riconoscimento del credito d'imposta, ma solo un comportamento omissivo dell'amministrazione finanziaria che non aveva concluso il procedimento rifiutando col suo comportamento inerte di provvedere.

Intal caso, la parte contribuente aveva l'onere di impugnare nei termini il silenzio rifiuto e richiedere al giudice tributario l'accertamento della spettanza del credito d'imposta.

Inoltre, in mancanza di un espresso diniego dell'ufficio, totale o parziale, la società non poteva portare in detrazione il suo credito d'imposta nelle annualità successive, non avendo, peraltro, l'Ufficio provveduto alla indicazione del credito spettante al la società contribuente. 2.Il secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 e dell'art. 30 del d.P.R. n. 633/ 19 72 e dell'art. 2697 c od. civ., i n relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ..

Anche a volere ritenere che la società contribuente avesseil potere di utilizzare in compensazione il credito di imposta, già in precedenza chiesto a rimborso, occorreva rilevare che il giudice di merito non si era pronunciato sull'effettiva concreta spettanza del diritto alla restituzione dell'imposta, che, in effetti, la società non avevaprovato né in sede di rimborso, né in sede processuale.Sarebbe stato onere dei giudici di secondo grado pronunciarsi sull'effettiva esistenza del credito IVA, ossia sulla sussistenza dei requisiti essenziali per il suo riconoscimento e non limitare la sua pronuncia alla mera verifica della richiesta di rimborso, considerando il credito definitivo e consolidato per mancata conclusione del procedimento con un provvedimento espresso.I giudici di secondo grado avevano errato nell'affermare che il credito IVA maturato nel 2008 ed esposto nella dichiarazione annuale del 2009 si fosseconsolidato per la mancata pronuncia dell'ufficio sulla domanda di rimborso con automatico riconoscimento del diritto alla sua liquidazione, dovendosi verificare l'esigibilità dello stesso, non potendo la dichiarazione fiscale costituire fonte dell'obbligazione tributaria.Né potevadirsi «definitivo e consolidato» il credito per riconoscimento da parte dell'Ufficio rimasto inerte di fronte alla domanda di rimborso, onerando l'amministrazione alla verifica della documentazione conservata dall'intimata, dovendo provare quest'ultima la sussistenza dei fatti costituitivi della pretesa avanzata.

3. In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del r icorso per cassazione. 3.1 S ul punto va richiamato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale durante la sospensione del processo, secondo l'art. 298, primo comma,cod. proc. civ., non possono essere compiuti atti del procedimento, con la conseguenza che è inefficace, in quanto funzionalmente inidonea a provocare la riattivazione del processo, nonché causa di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi, l'istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione, ovvero prima del passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito la controversia pregiudiziale, senza che rilevi, al fine del superamentodi detta sanzione, il sopravvenuto venir meno della medesima causa (Cass., 24 gennaio 2020, n. 1580; Cass., 14 febbraio 2013, n. 3718; Cass. 4 marzo 2004, n. 4427). 3.2Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, il divieto di compiere atti processuali nel periodo della sospensione sancito dall'art. 298 cod. proc. civ.riguarda gli atti che integrano sviluppo ed attuazione del giudizio sospeso mediante lo svolgimento di richieste al giudice del processo sospeso e l'adozione dei consequenziali provvedimenti da parte di questi: richieste e provvedimenti che non possono essere proposti e resi se non nella pretermissione degli esiti della causa della sospensione.

Rientrano tra gli atti del procedimento, di cui al citato art.298 cod. proc. civ.anche quelle attività che costituiscono svolgimento ulteriore del giudizio sospeso; inoltre, il divieto di compiere atti del procedimento e, quindi, di emettere sentenze durante il periodo di sospensione comporta la nullità della pronuncia impugnata (Cass., 12 ottobre 2000, n. 13595, in motivazione). 3.3 Ne l caso in esame, il ricorso risulta essere stato notificato alla società [OSCURATO:PERSONA].r.l. in data 16 aprile 2020 (giusta ricevuta di avvenuta consegna, in atti) durante il periodo di sospensione dei termini giudiziari (dal 9 marzo all'11 maggio 2020) previsto dall’art. 83 del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, così come modificato dall'art. 36 del decreto legge n., convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020. 3.4 Ed invero, come questa Corte ha affermato , l'art. 83, comma, 3, lettera a) del decreto legge n. 18 del 2020, recante «Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e concernente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare», convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 e successive proroghe, ha previsto la sospensione dei termini previsti al comma 1, della stessa norma, per la proposizione delle impugnazioni e, in genere, di tutti i termini procedurali (cfr. Cass., 10 marzo 2022, n. 7760) dal 9 marzo all'11 maggio 2020 (cfr. Cass., 9 febbraio 2023, n. 39549). 4.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4.1 Nessuna statuizione va assunta sulle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto difese. 4.2Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11821/2020proposto da: Agenzia delle Entrate , nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona dellegale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la PUGLIA, n. 2728/24/19, depositata in data 1 1 ottobre 2019 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente aveva proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione la somma di euro 100.000 ,00 , richiesta a rimborso nel quadro VL 27, in seguito a diniego dell'ufficio, evidenziando che in data 2 marzo 2009 aveva presentato richiesta di rimborso Iva per euro 100.000,00, che era stata bloccata a seguito di una verifica fiscale ancora in corso e per questo, era stata inserita nella dichiarazione IVA dell’anno successivo. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, ritenendo che il provvedimento che avrebbe dovuto impugnare la società contribuente era quello della sospensione del rimborso o eventualmente il perdurare del silenzio, ma non portare in detrazione un credito ancora oggi non esigibile. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita dalla società contribuente, ha accolto l'appello sulla base delle seguenti considerazioni: -) l'avviso di accertamento impugnato aveva una motivazione non pertinente alla fattispecie, perché, a pag. 3, l'Ufficio aveva asserito che la parte non aveva mai presentato alcuna istanza di rimborso Iva , mentre, come risultavadagli atti, tale domanda era stata presentata in data 2 marzo 2009 alla quale, dopo quattro anni, non era stata data ancora una risposta; -) in ogni caso, la motivazione dell'accertamento riguardava, ai sensi dell’articolo 54, comma 5 , del d .P.R. n. 633/ 1 9 72 , una maggiore imposta sul valore aggiunto dovuta di euro 100.000,00, cosa non veritiera, visto il credito vantato che, in realtà, l'Ufficio non aveva disconosciuto dallo stesso ufficio; -) non risultava, inoltre, l’emissione di un provvedimento di sospensione da parte dell’ufficio, che, quindi, non poteva essere impugnato dalla parte, come invece la Commissione di primo grado avrebbe voluto; -) la società appellanteaveva ritenuto erroneamente, dopo la mancata comunicazione del provvedimento di sospensione, di portare in detrazione il credito mettendo in atto un anomalo comportamento che però, non giustificavala ripresa a tassazione dell’Ufficio di un credito riconosciuto, pertanto, si riteneva dovuta la differenza di quanto non portato in detrazione, in considerazione anche della avvenuta effettiva presentazione del modello di rimborso. 4.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi. 5. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.P.R. n. 443/ 19 97 e dell'art. 30 del d.P.R. n. 633/ 19 72 , in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ.. L a Commissione tributaria regionale aveva ammesso la detrazione dell'IVA e, dunque, il riconoscimento del credito d'imposta vantato dalla società non solo in assenza di qualsiasi prova giustificativa dell'effettività ed inerenza del costo all'attività d'impresa, ma pure considerando il silenzio dell'amministrazione sulla precedente domanda di rimborso come riconoscimento del diritto di credito vantato dal contribuente.Nella specie in esame, non avendo l'Ufficio provveduto con un atto espresso, sia esso di accoglimento ovvero di rigetto, sulla domanda di rimborso non vi erastato alcun riconoscimento del credito d'imposta, ma solo un comportamento omissivo dell'amministrazione finanziaria che non aveva concluso il procedimento rifiutando col suo comportamento inerte di provvedere. Intal caso, la parte contribuente aveva l'onere di impugnare nei termini il silenzio rifiuto e richiedere al giudice tributario l'accertamento della spettanza del credito d'imposta. Inoltre, in mancanza di un espresso diniego dell'ufficio, totale o parziale, la società non poteva portare in detrazione il suo credito d'imposta nelle annualità successive, non avendo, peraltro, l'Ufficio provveduto alla indicazione del credito spettante al la società contribuente. 2.Il secondo mezzo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 e dell'art. 30 del d.P.R. n. 633/ 19 72 e dell'art. 2697 c od. civ., i n relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ.. Anche a volere ritenere che la società contribuente avesseil potere di utilizzare in compensazione il credito di imposta, già in precedenza chiesto a rimborso, occorreva rilevare che il giudice di merito non si era pronunciato sull'effettiva concreta spettanza del diritto alla restituzione dell'imposta, che, in effetti, la società non avevaprovato né in sede di rimborso, né in sede processuale.Sarebbe stato onere dei giudici di secondo grado pronunciarsi sull'effettiva esistenza del credito IVA, ossia sulla sussistenza dei requisiti essenziali per il suo riconoscimento e non limitare la sua pronuncia alla mera verifica della richiesta di rimborso, considerando il credito definitivo e consolidato per mancata conclusione del procedimento con un provvedimento espresso.I giudici di secondo grado avevano errato nell'affermare che il credito IVA maturato nel 2008 ed esposto nella dichiarazione annuale del 2009 si fosseconsolidato per la mancata pronuncia dell'ufficio sulla domanda di rimborso con automatico riconoscimento del diritto alla sua liquidazione, dovendosi verificare l'esigibilità dello stesso, non potendo la dichiarazione fiscale costituire fonte dell'obbligazione tributaria.Né potevadirsi «definitivo e consolidato» il credito per riconoscimento da parte dell'Ufficio rimasto inerte di fronte alla domanda di rimborso, onerando l'amministrazione alla verifica della documentazione conservata dall'intimata, dovendo provare quest'ultima la sussistenza dei fatti costituitivi della pretesa avanzata. 3. In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del r icorso per cassazione. 3.1 S ul punto va richiamato il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale durante la sospensione del processo, secondo l'art. 298, primo comma,cod. proc. civ., non possono essere compiuti atti del procedimento, con la conseguenza che è inefficace, in quanto funzionalmente inidonea a provocare la riattivazione del processo, nonché causa di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi, l'istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione, ovvero prima del passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito la controversia pregiudiziale, senza che rilevi, al fine del superamentodi detta sanzione, il sopravvenuto venir meno della medesima causa (Cass., 24 gennaio 2020, n. 1580; Cass., 14 febbraio 2013, n. 3718; Cass. 4 marzo 2004, n. 4427). 3.2Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, il divieto di compiere atti processuali nel periodo della sospensione sancito dall'art. 298 cod. proc. civ.riguarda gli atti che integrano sviluppo ed attuazione del giudizio sospeso mediante lo svolgimento di richieste al giudice del processo sospeso e l'adozione dei consequenziali provvedimenti da parte di questi: richieste e provvedimenti che non possono essere proposti e resi se non nella pretermissione degli esiti della causa della sospensione. Rientrano tra gli atti del procedimento, di cui al citato art.298 cod. proc. civ.anche quelle attività che costituiscono svolgimento ulteriore del giudizio sospeso; inoltre, il divieto di compiere atti del procedimento e, quindi, di emettere sentenze durante il periodo di sospensione comporta la nullità della pronuncia impugnata (Cass., 12 ottobre 2000, n. 13595, in motivazione). 3.3 Ne l caso in esame, il ricorso risulta essere stato notificato alla società [OSCURATO:PERSONA].r.l. in data 16 aprile 2020 (giusta ricevuta di avvenuta consegna, in atti) durante il periodo di sospensione dei termini giudiziari (dal 9 marzo all'11 maggio 2020) previsto dall’art. 83 del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, così come modificato dall'art. 36 del decreto legge n., convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020. 3.4 Ed invero, come questa Corte ha affermato , l'art. 83, comma, 3, lettera a) del decreto legge n. 18 del 2020, recante «Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e concernente gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare», convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020 e successive proroghe, ha previsto la sospensione dei termini previsti al comma 1, della stessa norma, per la proposizione delle impugnazioni e, in genere, di tutti i termini procedurali (cfr. Cass., 10 marzo 2022, n. 7760) dal 9 marzo all'11 maggio 2020 (cfr. Cass., 9 febbraio 2023, n. 39549). 4.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4.1 Nessuna statuizione va assunta sulle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto difese. 4.2Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Se
Sentenza Cassazione n. 20006/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris