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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35286/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, censurando la valutazione della perizia tecnica disposta sull'indumento utilizzato come passamontagna per due rapine, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che il giudice di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), chiarendo come la sovrapponibilità del profilo genetico emerso dalle tracce biologiche rinvenute con l'esame del passamontagna utilizzato per il travisamento nelle due rapine con il profilo genetico dell'imputato renda implausibile, oltre ogni ragionevole dubbio, ogni ricostruzione alternativa all'avvenuta partecipazione dello stesso ai fatti di causa (anche per l'assenza di ulteriori profili genetici rivenuti nelle tracce biologiche raccolte): ritenuto che il secondo e il terzo motivo non sono entrambi consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati; che, in particolare, il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'applicata recidiva, deducendo che i precedenti sarebbero molto risalenti nel tempo, non tiene conto di quanto argomentato alla pagina 5 della sentenza impugnata, ove si smentisce tale assunto, con il riferimento ad un precedente specifico commesso nel quinquennio, espressione, insieme alle altre condanne, di una spiccata capacità a delinquere dell'imputato; che, in particolare, il terzo motivo di ricorso, che con cui si contestano il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti non si confronta con quanto argomentato alla pagina 5 della sentenza impugnata, ove la Corte ha ritenuto congrua una pena non distante dal minimo edittale non rinvenendo elementi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, censurando la valutazione della perizia tecnica disposta sull'indumento utilizzato come passamontagna per due rapine, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che il giudice di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), chiarendo come la sovrapponibilità del profilo genetico emerso dalle tracce biologiche rinvenute con l'esame del passamontagna utilizzato per il travisamento nelle due rapine con il profilo genetico dell'imputato renda implausibile, oltre ogni ragionevole dubbio, ogni ricostruzione alternativa all'avvenuta partecipazione dello stesso ai fatti di causa (anche per l'assenza di ulteriori profili genetici rivenuti nelle tracce biologiche raccolte): ritenuto che il secondo e il terzo motivo non sono entrambi consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati; che, in particolare, il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'applicata recidiva, deducendo che i precedenti sarebbero molto risalenti nel tempo, non tiene conto di quanto argomentato alla pagina 5 della sentenza impugnata, ove si smentisce tale assunto, con il riferimento ad un precedente specifico commesso nel quinquennio, espressione, insieme alle altre condanne, di una spiccata capacità a delinquere dell'imputato; che, in particolare, il terzo motivo di ricorso, che con cui si contestano il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti non si confronta con quanto argomentato alla pagina 5 della sentenza impugnata, ove la Corte ha ritenuto congrua una pena non distante dal minimo edittale non rinvenendo elementi per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
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