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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04831/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; e, per la ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 gennaio 2020 (dep. in data 8 maggio 2020) la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia emessa il 23 gennaio 2019, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato condizionato - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità dell'imputata - presidente del consiglio di amministrazione della fallita B&,T [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già consigliere, consigliere delegato, oltre che socia) - per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (con le aggravanti in contestazione - capo A. della rubrica) e di calunnia (capo B.) e, concesse le circostanza attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - l'aveva condannata alla pena condizionalmente sospesa di anni due di reclusione, con le pene accessorie fallimentari per la durata di cinque anni, oltre al pagamento delle spese processuali e le conseguenti statuizioni civili.

2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, formulando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo - richiamando gli artt. 125, 546, comma 1, lett. e), 597 cod. proc. pen. - sono state denunciati la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.), a causa del mancato esame da parte del primo Giudice e della Corte territoriale delle deduzioni esposte nelle memorie difensive e della mancata cognizione da parte del Giudice di appello dei punti della decisione cui si riferivano i motivi proposti.

2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione agli art. 40, comma 2, 110 e 43 cod. pen. nonchè agli artt. 216, comma 1, n. 1) e 2), 223, comma 1, 219 legge fall., ed a cagione dell'affermazione di responsabilità dell'imputata quale amministratore di diritto della società fallita.

2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione all'art. 368 cod. pen. e con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputata per il delitto di calunnia.

2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 157 e 368 cod. pen., rappresentando che il termine di prescrizione del delitto di calunnia sarebbe decorso anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente.

1.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione.La ricorrente ha assunto la mancanza di motivazione su specifiche allegazioni difensive, fondate sugli elementi e sulle dichiarazioni in atti, decisive al fine di escludere qualsivoglia partecipazione di Gabriella PIROLA al disegno criminoso realizzato dall'amministratore di fatto della fallita, Ermanno BERTINI, e segnatamente di negare la condivisione, da parte della prima, degli intenti del secondo sulla scorta della quale si è affermata la responsabilità dell'imputata per i delitti a lei ascritti.

Segnatamente: - il Giudice di primo grado non avrebbe considerato quanto dedotto ed allegato in relazione ai pagamenti, ritenuti senza causa, della società fallita a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e REGOLA s.r.I., peraltro erroneamente indicate come società estere e non anche italiane (non considerando quanto esposto dalla PIROLA nella propria querela e al curatore, quanto rappresentato dal socio TREVISI, assolto, e riportato dai consulenti della difesa e dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pure assolti; e non avendo riguardo a quanto rassegnato in ordine al quantum degli stessi pagamenti e al fatto che non vi sia stato alcun trasferimento di somme dalla B&T alla MCWIDE & PARTNERS); all'asserito atteggiamento temporeggiatore della PIROLA (che, invece, poco dopo il furto della contabilità, che sarebbe avvenuto il 26 novembre 2011, aveva conferito incarico per ricostruirla al dott. [OSCURATO:PERSONA], il 13 gennaio 2012 e non il 13 febbraio 2012, come erroneamente indicato in sentenza; e comunque nell'immediato aveva incaricato il BERTINI, che godeva ancora della fiducia del C.d.A. di adoperarsi a tal fine, sollecitando infine gli altri amministratori, come emergerebbe dai messaggi di posta elettronica in atti e da quanto rassegnato dal CT dott. [OSCURATO:PERSONA]); agli esposti dei sindaci (verso i quali l'imputata si è prontamente giustificata per l'informalità delle riunioni del C.d.A. di cui costoro non erano stati informati, puntualizzando di non aver mai dato corso alla delega ricevuta per reperire fondi); nonché al ruolo della signora PIROLA in B&T, per nulla operativo (come si trarrebbe delle dichiarazioni in atti); - tali allegazioni sarebbero state disattese dalla Corte territoriale in maniera assiomatica, ravvisando più indici di fraudolenza in forza dei quali essa ha affermato la responsabilità della PIROLA; ma a tale conclusione si sarebbe pervenuti omettendo la disamina degli elementi di segno contrario e le prove a discarico, sulla scorta di mere suggestioni e senza considerare gli espedienti utilizzati dal BERTINI, compresa la falsificazione della firma dell'imputata (oltre ad altri artifici e raggiri), e l'atteggiamento prevaricatore da lui tenuto verso la PIROLA, le azioni intraprese da quest'ultima a tutela della società fallita, l'estrema velocità di realizzazione del piano criminoso, il difetto in capo alla stessa PIROLA delle competenze necessarie per realizzare detto articolato piano.

1.2. Con il secondo motivo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, la difesa ha assunto che i Giudici di merito avrebbero omesso di individuare già sub specie iuris le condizioni e i limiti per il concorso dell'amministratore di diritto, non operativo, nei reati dolosi contestati all'amministratore di fatto.

Anche sotto tale profilo, il ricorso ha censurato l'impiego degli indici di fraudolenza erroneamente ritenuti dalla Corte distrettuale.

E ha soggiunto che - come già rappresentato in sede di appello - la responsabilità gravante sull'amministratore di diritto ex art. 40, comma 2, cod. pen. (in combinato disposto con l'art. 2932 cod. civ.) non può mai tradursi in una automatica responsabilità di posizione; e che, tuttavia, la sentenza impugnata sul punto si sarebbe espressa in maniera apodittica, senza considerare le allegazioni difensive né sulla prova né in diritto, in particolare relative al difetto dell'elemento piscologico in capo alla PIROLA, profilo rispetto al quale non potrebbe farsi riferimento alla mera carica né potrebbero impiegarsi i parametri propri della colpa (che al più potrebbe attribuirsi all'imputata) e non del dolo, la sussistenza del quale sarebbe esclusa dalla tempestiva reazione della PIROLA (dato che ella ha conferito incarico al dott. [OSCURATO:PERSONA] e si è relazionata con le banche e i fornitori, non appena sono iniziate a emergere le condotte criminose del BERTINI) nonché alla luce del suo difetto di competenza specifica in materia contabile.

Ancora, la decisione impugnata avrebbe: - travisato la prova relativa alla bancarotta fraudolenta documentale, risultando carente la motivazione sotto il profilo dell'elemento soggettivo, sia per aver valorizzato indici di fraudolenza contraddetti dal compendio in atti, sia per aver attribuito erroneamente un ruolo operativo alla PIROLA, la cui attività potrebbe dimostrare che ella non era una mera testa di legno ma non che fosse a conoscenza del piano criminoso del BERTINI e del fatto che il furto della contabilità fosse un escamotage; in ogni caso, in capo a lei non potrebbe ravvisarsi il prescritto dolo specifico, avendo la stessa sentenza impugnata attribuito a lei un'inerzia colpevole (che, secondo la difesa, comunque, non ricorrerebbe) per aver consentito che la documentazione contabile fosse trasferita dallo studio di un commercialista a un capannone in Gessate); - travisato la prova relativa alla bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui pure si sarebbe ritenuto l'elemento soggettivo sulla base dei già censurati indici di fraudolenza e non considerando: • quanto ai beni in leasing, tra cui una vettura in uso esclusivo al BERTINI, che la PIROLA è stata «estromessa, nel febbraio 2012, senza alcuna formalità» dalla sede sociale in Gessate e che ella ha tentato per le vie legali di recuperare i suddetti beni (come si evincerebbe dagli atti relativi alle sue iniziative in tal senso), il che rileverebbe sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo; • quanto alle disponibilità in denaro, sempre non considerando gli elementi che negherebbero gli indici di fraudolenza (pure oggetto di deduzione) e rendendo una motivazione carente, travisando la prova allorché ha erroneamente affermato che le società riferibili alla PIROLA destinatarie di erogazioni da parte della fallita avessero sede all'estero, omettendo di valutare le prove a conferma dell'esistenza di un «progetto holding» (che avrebbe dovuto essere realzzato) e non tenendo conto dell'effettivo ammontare delle somme, per nulla ingenti rispetto all'investimento della PIROLA e alle somme distratte dal BERTINI; sul punto, anzi, la sentenza impugnata avrebbe invertito l'onere della prova, ponendo a carico della ricorrente l'individuazione di eventuali vantaggi compensativi che potessero giustificare le erogazioni.

1.3. Con il terzo motivo, denunciando la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputata per il delitto di calunnia (ascritto all'imputata per aver falsamente denunciato il furto di un assegno bancario dato ad [OSCURATO:PERSONA] GINESTRI nell'ottobre 2011, così incolpando quest'ultimo - che sapeva innocente - del furto o della ricettazione del titolo), la difesa ha dedotto che nuovamente la responsabilità dell'imputata, conseguente alla falsa denuncia del furto dell'assegno in imputazione, sarebbe stata tratta dai detti indici di fraudolenza, rispetto ai quali dunque sono state qui rinnovate le doglianze già articolate; ed ha censurato la sentenza impugnata perché: - non avrebbe valutato - nonostante le specifiche allegazioni svolte con il gravame - che la PIROLA non era a conoscenza del fatto che il titolo di credito de quo non fosse stato effettivamente oggetto di furto (come, invece, a lei riferito) nè era a conoscenza degli accorti tra il BERTINI e il prenditore; - ed avrebbe ravvisato l'elemento soggettivo del delitto, argomentando in maniera contradditoria rispetto al momento in cui la PIROLA avrebbe sporto la denuncia, disattendendo senza fornire un'adeguata motivazione la prospettazione difensiva sul punto.

1.4. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005 - dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA]. 233187 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105 - 01: «Il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata»).

Nel caso in esame, a sostegno dell'affermazione della responsabilità dell'imputata anzitutto per le condotte di bancarotta fraudolenta in imputazione, la sentenza impugnata, pur ritenendo pienamente dimostrato il ruolo di amministratore di fatto di Ermanno BERTINI, ha disatteso la prospettazione difensiva, attribuendo alla PIROLA - amministratrice di diritto - un ruolo operativo e gestorio effettivo, alla luce del fatto che ella si recava nel capannone della società alcuni giorni alla settimana, trattenendosi negli uffici della società (richiamando sul punto le dichiarazioni di Domenico GUERRISI, dipendente della B&T), partecipava alle sedute (anche informali) del consiglio di amministrazione, si relazionava con i sindaci, si occupava dell'acquisto macchinari ed intratteneva rapporti con i contraenti.

Ed ha evidenziato, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, come ella soltanto nel mese di gennaio 2012 (dato cronologico che, dunque, la sentenza di appello indica in maniera conforme a quello che lo stesso ricorso indica come corretto) - a fronte di un furto della contabilità che sarebbe avvenuto (quando la società era già in stato di insolvenza, secondo quanto riportato dal curatore) il 26 novembre 2011 e dopo che la PIROLA aveva consentito che la stessa contabilità fosse trasferita dallo studio del commercialista che la custodiva presso il capannone di una società riconducibile al BERTINI (ed affidata alla moglie di lui, di cui non consta la competenza tecnica al riguardo) - ha conferito mandato a un professionista per la ricostruzione di essa (sporgendo denuncia verso il BERTINI nel mese di marzo 2012).

La Corte ha poi attribuito la prescritta connotazione dolosa all'agire della PIROLA in relazione alla sottrazione della contabilità, oltre che alla luce dei dati appena esposti, facendo riferimento anche al fatto che la PIROLA abbia mantenuto per lungo tempo la carica di Presidente del consiglio di amministrazione della fallita (dopo esserne stata peraltro socia, consigliere e consigliere delegato) e avendo riguardo al ruolo da lei ricoperto in altre società, da cui ha tratto la sua consapevolezza degli obblighi e dei doveri propri della carica assunta nella fallita; e valorizzando pure: - le discrasie tra il significativo incremento formale del volume di affari della fallita (aumentato in un solo anno di 10.000.000 di euro) a fronte del numero effettivo dei dipendenti (tre) e della mancanza dei beni strumentali (e di un capannone delle dimensioni sufficienti per collocarli) per lo svolgimento dell'attività di impresa (come riportato da Domenico GUERRISI); - le ingentissime somme nella disponibilità della fallita che (tramite prelievi di contanti, l'emissione di assegni o disposizioni di pagamento) a seguito della presentazione di fatture per lo sconto (come specificato dalla sentenza impugnata, per operazioni inesistenti) in prossimità dell'accredito delle relative somme, sono state con costanza erogate in favore degli amministratori di diritto (compresa la PIROLA) e di fatto nonché delle società da loro controllate (per oltre 10.000.000 di euro complessivi).

E, come anticipato, da tutti tali dati ha tratto la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputata del delitto in discorso.

Alla stessa stregua, con riguardo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, avente ad oggetto res nella disponibilità della fallita e non rinvenuti dopo la dichiarazione di fallimento, in particolare beni in leasing (la fresatrice, l'autovettura e l'asse verticale meglio specificati nella sentenza) i cui canoni erano insoluti già dagli ultimi mesi del 2011, la Corte di appello ha rilevato come - contrariamente a quanto assunto dalla PIROLA - nessuno di essi fosse mai stato collocato presso il capannone della società (come emerso dalle dichiarazioni di GUERRISI); e come ella non abbia sporto alcuna denuncia per l'impossessamento da parte di terzi del beni in discorso (pur avendo assunto di esser stata estromessa dal capannone nel febbraio 2012); ed ha osservato pure come, sulla scorta di operazioni inesistenti, anche le società riconducibili alla PIROLA abbiano ricevuto denaro dalla fallita, ravvisando anche sotto tale profilo gli indici della sussistenza del elemento soggettivo prescritto per tale reato e non ritenendo per nulla verosimile che l'imputata non avesse piena contezza che ai beni sociali si stava imprimendo una destinazione che non era propria, che non poteva trovare giustificazione nella realizzazione di un progetto aziendale (indicato dalla difesa come progetto holding, nella quale - secondo l'imputata - avrebbero dovuto confluire le società che hanno ricevuto, nei termini predetti, denaro dalla fallita), dovendosi piuttosto ravvisare l'asservito di una società (la fallita) all'interesse delle altre (senza che nemmeno constino vantaggi compensativi).

Infine, quanto al delitto di calunnia, la Corte di appello - alla luce degli elementi appena compendiati - da cui ha tratto la piena adesione della PIROLA al disegno del BERTINI (corroborato pure dal fatto che la PIROLA abbia consentito ad altri di disporre degli assegni della società e di compilarli) e richiamando altresì le modalità e la tempistica della denuncia di furto da lei sporta rispetto alla presentazione del titolo per l'incasso (che al GINESTRI era stato recapitato su iniziativa del BERTINI, in pagamento di prestazioni effettuate in favore della fallita) nonché del fatto che ella abbia poi sporto altre denunce relative a un numero sempre crescente di assegni asseritamente trafugati (indicandone numero e banca trattaria, quando non avrebbe più dovuto disporre, come detto, contabilità), e del fatto che nella prima denuncia poi integrata con quella de qua l'imputata non avesse fatto alcun riferimento invece al furto di titoli di credito, ne ha tratto la responsabilità per il delitto in discorso, posto in essere al fine di impedire che il titolo venisse pagato.

Con tale ampia argomentazione, congrua e logica, la Corte territoriale ha esposto con chiarezza le ragioni per cui è pervenuta all'affermazione di responsabilità dell'imputata per i fatti di bancarotta in discorso, così disattendendo la prospettazione difensiva (al di là della discrasia irrilevante sul fatto che le società riconducibili alla PIROLA che hanno ricevuto pagamenti senza un'effettiva causale non fossero estere).

Ragion per cui i motivi in esame, che in forza di quanto qui premesso in diritto, non sono atti a minare tale iter, devono essere dichiarati inammissibili.

2. Infine, è manifestamente infondato il quarto motivo con il quale - sub specie della violazione degli artt. 157 e 368 cod. pen. - si è erroneamente assunto che il termine di prescrizione del delitto di calunnia di cui al capo B., commesso il giorno 11 gennaio 2011, sarebbe decorso anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello, ragion per cui dovrebbe dichiararsi l'estinzione del reato e conseguentemente diminuirsi la pena inflitta, eliminando l'aumento per continuazione disposto per esso.

Nel caso di specie: - tra i reati di cui il GINESTRI (prenditore dell'assegno) è stato falsamente accusato dall'imputata vi è anche il furto nel capannone dove sarebbero stati custoditi gli assegni (compreso quello de quo), furto che risulta denunciato come commesso mediante l'effrazione di un porta di ingresso, e dunque da sussumersi nell'art. 624-bis, comma 3, cod.pen.; - la pena detentiva massima di tale delitto è pari a dieci anni di reclusione; - ragion per cui il termine di prescrizione non era con evidenza decorso il 29 gennaio 2020, allorché è stata emessa la sentenza di secondo grado (art. 157 e 161 cod. pen.)

3. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi in pubblica udienza: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; e, per la ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 gennaio 2020 (dep. in data 8 maggio 2020) la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia emessa il 23 gennaio 2019, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato condizionato - per quel che qui rileva - aveva affermato la responsabilità dell'imputata - presidente del consiglio di amministrazione della fallita B&,T [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già consigliere, consigliere delegato, oltre che socia) - per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (con le aggravanti in contestazione - capo A. della rubrica) e di calunnia (capo B.) e, concesse le circostanza attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - l'aveva condannata alla pena condizionalmente sospesa di anni due di reclusione, con le pene accessorie fallimentari per la durata di cinque anni, oltre al pagamento delle spese processuali e le conseguenti statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputata, formulando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - richiamando gli artt. 125, 546, comma 1, lett. e), 597 cod. proc. pen. - sono state denunciati la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.), a causa del mancato esame da parte del primo Giudice e della Corte territoriale delle deduzioni esposte nelle memorie difensive e della mancata cognizione da parte del Giudice di appello dei punti della decisione cui si riferivano i motivi proposti. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione agli art. 40, comma 2, 110 e 43 cod. pen. nonchè agli artt. 216, comma 1, n. 1) e 2), 223, comma 1, 219 legge fall., ed a cagione dell'affermazione di responsabilità dell'imputata quale amministratore di diritto della società fallita. 2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione all'art. 368 cod. pen. e con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputata per il delitto di calunnia. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 157 e 368 cod. pen., rappresentando che il termine di prescrizione del delitto di calunnia sarebbe decorso anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione.La ricorrente ha assunto la mancanza di motivazione su specifiche allegazioni difensive, fondate sugli elementi e sulle dichiarazioni in atti, decisive al fine di escludere qualsivoglia partecipazione di Gabriella PIROLA al disegno criminoso realizzato dall'amministratore di fatto della fallita, Ermanno BERTINI, e segnatamente di negare la condivisione, da parte della prima, degli intenti del secondo sulla scorta della quale si è affermata la responsabilità dell'imputata per i delitti a lei ascritti. Segnatamente: - il Giudice di primo grado non avrebbe considerato quanto dedotto ed allegato in relazione ai pagamenti, ritenuti senza causa, della società fallita a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e REGOLA s.r.I., peraltro erroneamente indicate come società estere e non anche italiane (non considerando quanto esposto dalla PIROLA nella propria querela e al curatore, quanto rappresentato dal socio TREVISI, assolto, e riportato dai consulenti della difesa e dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pure assolti; e non avendo riguardo a quanto rassegnato in ordine al quantum degli stessi pagamenti e al fatto che non vi sia stato alcun trasferimento di somme dalla B&T alla MCWIDE & PARTNERS); all'asserito atteggiamento temporeggiatore della PIROLA (che, invece, poco dopo il furto della contabilità, che sarebbe avvenuto il 26 novembre 2011, aveva conferito incarico per ricostruirla al dott. [OSCURATO:PERSONA], il 13 gennaio 2012 e non il 13 febbraio 2012, come erroneamente indicato in sentenza; e comunque nell'immediato aveva incaricato il BERTINI, che godeva ancora della fiducia del C.d.A. di adoperarsi a tal fine, sollecitando infine gli altri amministratori, come emergerebbe dai messaggi di posta elettronica in atti e da quanto rassegnato dal CT dott. [OSCURATO:PERSONA]); agli esposti dei sindaci (verso i quali l'imputata si è prontamente giustificata per l'informalità delle riunioni del C.d.A. di cui costoro non erano stati informati, puntualizzando di non aver mai dato corso alla delega ricevuta per reperire fondi); nonché al ruolo della signora PIROLA in B&T, per nulla operativo (come si trarrebbe delle dichiarazioni in atti); - tali allegazioni sarebbero state disattese dalla Corte territoriale in maniera assiomatica, ravvisando più indici di fraudolenza in forza dei quali essa ha affermato la responsabilità della PIROLA; ma a tale conclusione si sarebbe pervenuti omettendo la disamina degli elementi di segno contrario e le prove a discarico, sulla scorta di mere suggestioni e senza considerare gli espedienti utilizzati dal BERTINI, compresa la falsificazione della firma dell'imputata (oltre ad altri artifici e raggiri), e l'atteggiamento prevaricatore da lui tenuto verso la PIROLA, le azioni intraprese da quest'ultima a tutela della società fallita, l'estrema velocità di realizzazione del piano criminoso, il difetto in capo alla stessa PIROLA delle competenze necessarie per realizzare detto articolato piano. 1.2. Con il secondo motivo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, la difesa ha assunto che i Giudici di merito avrebbero omesso di individuare già sub specie iuris le condizioni e i limiti per il concorso dell'amministratore di diritto, non operativo, nei reati dolosi contestati all'amministratore di fatto. Anche sotto tale profilo, il ricorso ha censurato l'impiego degli indici di fraudolenza erroneamente ritenuti dalla Corte distrettuale. E ha soggiunto che - come già rappresentato in sede di appello - la responsabilità gravante sull'amministratore di diritto ex art. 40, comma 2, cod. pen. (in combinato disposto con l'art. 2932 cod. civ.) non può mai tradursi in una automatica responsabilità di posizione; e che, tuttavia, la sentenza impugnata sul punto si sarebbe espressa in maniera apodittica, senza considerare le allegazioni difensive né sulla prova né in diritto, in particolare relative al difetto dell'elemento piscologico in capo alla PIROLA, profilo rispetto al quale non potrebbe farsi riferimento alla mera carica né potrebbero impiegarsi i parametri propri della colpa (che al più potrebbe attribuirsi all'imputata) e non del dolo, la sussistenza del quale sarebbe esclusa dalla tempestiva reazione della PIROLA (dato che ella ha conferito incarico al dott. [OSCURATO:PERSONA] e si è relazionata con le banche e i fornitori, non appena sono iniziate a emergere le condotte criminose del BERTINI) nonché alla luce del suo difetto di competenza specifica in materia contabile. Ancora, la decisione impugnata avrebbe: - travisato la prova relativa alla bancarotta fraudolenta documentale, risultando carente la motivazione sotto il profilo dell'elemento soggettivo, sia per aver valorizzato indici di fraudolenza contraddetti dal compendio in atti, sia per aver attribuito erroneamente un ruolo operativo alla PIROLA, la cui attività potrebbe dimostrare che ella non era una mera testa di legno ma non che fosse a conoscenza del piano criminoso del BERTINI e del fatto che il furto della contabilità fosse un escamotage; in ogni caso, in capo a lei non potrebbe ravvisarsi il prescritto dolo specifico, avendo la stessa sentenza impugnata attribuito a lei un'inerzia colpevole (che, secondo la difesa, comunque, non ricorrerebbe) per aver consentito che la documentazione contabile fosse trasferita dallo studio di un commercialista a un capannone in Gessate); - travisato la prova relativa alla bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui pure si sarebbe ritenuto l'elemento soggettivo sulla base dei già censurati indici di fraudolenza e non considerando: • quanto ai beni in leasing, tra cui una vettura in uso esclusivo al BERTINI, che la PIROLA è stata «estromessa, nel febbraio 2012, senza alcuna formalità» dalla sede sociale in Gessate e che ella ha tentato per le vie legali di recuperare i suddetti beni (come si evincerebbe dagli atti relativi alle sue iniziative in tal senso), il che rileverebbe sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo; • quanto alle disponibilità in denaro, sempre non considerando gli elementi che negherebbero gli indici di fraudolenza (pure oggetto di deduzione) e rendendo una motivazione carente, travisando la prova allorché ha erroneamente affermato che le società riferibili alla PIROLA destinatarie di erogazioni da parte della fallita avessero sede all'estero, omettendo di valutare le prove a conferma dell'esistenza di un «progetto holding» (che avrebbe dovuto essere realzzato) e non tenendo conto dell'effettivo ammontare delle somme, per nulla ingenti rispetto all'investimento della PIROLA e alle somme distratte dal BERTINI; sul punto, anzi, la sentenza impugnata avrebbe invertito l'onere della prova, ponendo a carico della ricorrente l'individuazione di eventuali vantaggi compensativi che potessero giustificare le erogazioni. 1.3. Con il terzo motivo, denunciando la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputata per il delitto di calunnia (ascritto all'imputata per aver falsamente denunciato il furto di un assegno bancario dato ad [OSCURATO:PERSONA] GINESTRI nell'ottobre 2011, così incolpando quest'ultimo - che sapeva innocente - del furto o della ricettazione del titolo), la difesa ha dedotto che nuovamente la responsabilità dell'imputata, conseguente alla falsa denuncia del furto dell'assegno in imputazione, sarebbe stata tratta dai detti indici di fraudolenza, rispetto ai quali dunque sono state qui rinnovate le doglianze già articolate; ed ha censurato la sentenza impugnata perché: - non avrebbe valutato - nonostante le specifiche allegazioni svolte con il gravame - che la PIROLA non era a conoscenza del fatto che il titolo di credito de quo non fosse stato effettivamente oggetto di furto (come, invece, a lei riferito) nè era a conoscenza degli accorti tra il BERTINI e il prenditore; - ed avrebbe ravvisato l'elemento soggettivo del delitto, argomentando in maniera contradditoria rispetto al momento in cui la PIROLA avrebbe sporto la denuncia, disattendendo senza fornire un'adeguata motivazione la prospettazione difensiva sul punto. 1.4. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni affermato che «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005 - dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA]. 233187 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105 - 01: «Il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata»). Nel caso in esame, a sostegno dell'affermazione della responsabilità dell'imputata anzitutto per le condotte di bancarotta fraudolenta in imputazione, la sentenza impugnata, pur ritenendo pienamente dimostrato il ruolo di amministratore di fatto di Ermanno BERTINI, ha disatteso la prospettazione difensiva, attribuendo alla PIROLA - amministratrice di diritto - un ruolo operativo e gestorio effettivo, alla luce del fatto che ella si recava nel capannone della società alcuni giorni alla settimana, trattenendosi negli uffici della società (richiamando sul punto le dichiarazioni di Domenico GUERRISI, dipendente della B&T), partecipava alle sedute (anche informali) del consiglio di amministrazione, si relazionava con i sindaci, si occupava dell'acquisto macchinari ed intratteneva rapporti con i contraenti. Ed ha evidenziato, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, come ella soltanto nel mese di gennaio 2012 (dato cronologico che, dunque, la sentenza di appello indica in maniera conforme a quello che lo stesso ricorso indica come corretto) - a fronte di un furto della contabilità che sarebbe avvenuto (quando la società era già in stato di insolvenza, secondo quanto riportato dal curatore) il 26 novembre 2011 e dopo che la PIROLA aveva consentito che la stessa contabilità fosse trasferita dallo studio del commercialista che la custodiva presso il capannone di una società riconducibile al BERTINI (ed affidata alla moglie di lui, di cui non consta la competenza tecnica al riguardo) - ha conferito mandato a un professionista per la ricostruzione di essa (sporgendo denuncia verso il BERTINI nel mese di marzo 2012). La Corte ha poi attribuito la prescritta connotazione dolosa all'agire della PIROLA in relazione alla sottrazione della contabilità, oltre che alla luce dei dati appena esposti, facendo riferimento anche al fatto che la PIROLA abbia mantenuto per lungo tempo la carica di Presidente del consiglio di amministrazione della fallita (dopo esserne stata peraltro socia, consigliere e consigliere delegato) e avendo riguardo al ruolo da lei ricoperto in altre società, da cui ha tratto la sua consapevolezza degli obblighi e dei doveri propri della carica assunta nella fallita; e valorizzando pure: - le discrasie tra il significativo incremento formale del volume di affari della fallita (aumentato in un solo anno di 10.000.000 di euro) a fronte del numero effettivo dei dipendenti (tre) e della mancanza dei beni strumentali (e di un capannone delle dimensioni sufficienti per collocarli) per lo svolgimento dell'attività di impresa (come riportato da Domenico GUERRISI); - le ingentissime somme nella disponibilità della fallita che (tramite prelievi di contanti, l'emissione di assegni o disposizioni di pagamento) a seguito della presentazione di fatture per lo sconto (come specificato dalla sentenza impugnata, per operazioni inesistenti) in prossimità dell'accredito delle relative somme, sono state con costanza erogate in favore degli amministratori di diritto (compresa la PIROLA) e di fatto nonché delle società da loro controllate (per oltre 10.000.000 di euro complessivi). E, come anticipato, da tutti tali dati ha tratto la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputata del delitto in discorso. Alla stessa stregua, con riguardo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, avente ad oggetto res nella disponibilità della fallita e non rinvenuti dopo la dichiarazione di fallimento, in particolare beni in leasing (la fresatrice, l'autovettura e l'asse verticale meglio specificati nella sentenza) i cui canoni erano insoluti già dagli ultimi mesi del 2011, la Corte di appello ha rilevato come - contrariamente a quanto assunto dalla PIROLA - nessuno di essi fosse mai stato collocato presso il capannone della società (come emerso dalle dichiarazioni di GUERRISI); e come ella non abbia sporto alcuna denuncia per l'impossessamento da parte di terzi del beni in discorso (pur avendo assunto di esser stata estromessa dal capannone nel febbraio 2012); ed ha osservato pure come, sulla scorta di operazioni inesistenti, anche le società riconducibili alla PIROLA abbiano ricevuto denaro dalla fallita, ravvisando anche sotto tale profilo gli indici della sussistenza del elemento soggettivo prescritto per tale reato e non ritenendo per nulla verosimile che l'imputata non avesse piena contezza che ai beni sociali si stava imprimendo una destinazione che non era propria, che non poteva trovare giustificazione nella realizzazione di un progetto aziendale (indicato dalla difesa come progetto holding, nella quale - secondo l'imputata - avrebbero dovuto confluire le società che hanno ricevuto, nei termini predetti, denaro dalla fallita), dovendosi piuttosto ravvisare l'asservito di una società (la fallita) all'interesse delle altre (senza che nemmeno constino vantaggi compensativi). Infine, quanto al delitto di calunnia, la Corte di appello - alla luce degli elementi appena compendiati - da cui ha tratto la piena adesione della PIROLA al disegno del BERTINI (corroborato pure dal fatto che la PIROLA abbia consentito ad altri di disporre degli assegni della società e di compilarli) e richiamando altresì le modalità e la tempistica della denuncia di furto da lei sporta rispetto alla presentazione del titolo per l'incasso (che al GINESTRI era stato recapitato su iniziativa del BERTINI, in pagamento di prestazioni effettuate in favore della fallita) nonché del fatto che ella abbia poi sporto altre denunce relative a un numero sempre crescente di assegni asseritamente trafugati (indicandone numero e banca trattaria, quando non avrebbe più dovuto disporre, come detto, contabilità), e del fatto che nella prima denuncia poi integrata con quella de qua l'imputata non avesse fatto alcun riferimento invece al furto di titoli di credito, ne ha tratto la responsabilità per il delitto in discorso, posto in essere al fine di impedire che il titolo venisse pagato. Con tale ampia argomentazione, congrua e logica, la Corte territoriale ha esposto con chiarezza le ragioni per cui è pervenuta all'affermazione di responsabilità dell'imputata per i fatti di bancarotta in discorso, così disattendendo la prospettazione difensiva (al di là della discrasia irrilevante sul fatto che le società riconducibili alla PIROLA che hanno ricevuto pagamenti senza un'effettiva causale non fossero estere). Ragion per cui i motivi in esame, che in forza di quanto qui premesso in diritto, non sono atti a minare tale iter, devono essere dichiarati inammissibili. 2. Infine, è manifestamente infondato il quarto motivo con il quale - sub specie della violazione degli artt. 157 e 368 cod. pen. - si è erroneamente assunto che il termine di prescrizione del delitto di calunnia di cui al capo B., commesso il giorno 11 gennaio 2011, sarebbe decorso anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello, ragion per cui dovrebbe dichiararsi l'estinzione del reato e conseguentemente diminuirsi la pena inflitta, eliminando l'aumento per continuazione disposto per esso. Nel caso di specie: - tra i reati di cui il GINESTRI (prenditore dell'assegno) è stato falsamente accusato dall'imputata vi è anche il furto nel capannone dove sarebbero stati custoditi gli assegni (compreso quello de quo), furto che risulta denunciato come commesso mediante l'effrazione di un porta di ingresso, e dunque da sussumersi nell'art. 624-bis, comma 3, cod.pen.; - la pena detentiva massima di tale delitto è pari a dieci anni di reclusione; - ragion per cui il termine di prescrizione non era con evidenza decorso il 29 gennaio 2020, allorché è stata emessa la sentenza di secondo grado (art. 157 e 161 cod. pen.) 3. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Sentenza Cassazione n. 04831/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris