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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 31808/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi 'della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino/ il 22 giugno 2021/ ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Torino 1'11 aprile 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ragione dell'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.); nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della provocazione di un incidente stradale.

È pervenuta memoria datata 28 febbraio 2022, con la quale il ricorrente ribadisce e puntualizza gli argomenti già svolti nell'impugnazione.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine 4-7 della sentenza impugnata): l'urto tra il veicolo e la sbarra fissa del casello autostradale dimostra la ricorrenza della circostanza aggravante e la ravvisabilità di un "sinistro stradale"; la particolare pericolosità della condotta, data dall'elevato tasso alcolemico riscontrato e dalla conduzione del veicolo per diversi chilometri in un tratto autostradale, impedisce invece il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi 'della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino/ il 22 giugno 2021/ ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con cui il G.i.p. del Tribunale di Torino 1'11 aprile 2019 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso, con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ragione dell'omessa applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.); nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della provocazione di un incidente stradale. È pervenuta memoria datata 28 febbraio 2022, con la quale il ricorrente ribadisce e puntualizza gli argomenti già svolti nell'impugnazione. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine 4-7 della sentenza impugnata): l'urto tra il veicolo e la sbarra fissa del casello autostradale dimostra la ricorrenza della circostanza aggravante e la ravvisabilità di un "sinistro stradale"; la particolare pericolosità della condotta, data dall'elevato tasso alcolemico riscontrato e dalla conduzione del veicolo per diversi chilometri in un tratto autostradale, impedisce invece il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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