Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 21661/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] g, avverso la sentenza del 14/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di NOVARA 13 1g2acd; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza del 14 settembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara ha recepito la richiesta delle parti formulata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. e ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata, in relazione ai reati oggetto di contestazione, unificati sotto il vincolo della continuazione, nella misura di anni due di reclusione ed C. 800,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] deducendo "inosservanza della legge penale" in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, on ogni caso, in relazione al calcolo della pena applicata.

3. Il ricorso è inammissibile perché sorretto da motivi non consentiti dalla legge, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 50 - pacificamente applicabile ratione temporis, trattandosi di richiesta di applicazione della pena posteriore al 3 agosto 2017 - che limita i casi di ricorso ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione a ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze applicative di pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla medesima legge n. 103 del 2017, all'art. 1, comma 62.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]4na Talerico .„ I [OSCURATO:PERSONA] oggi, O 6 GI .....›. -....,...i_

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] g, avverso la sentenza del 14/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di NOVARA 13 1g2acd; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza del 14 settembre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Novara ha recepito la richiesta delle parti formulata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. e ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata, in relazione ai reati oggetto di contestazione, unificati sotto il vincolo della continuazione, nella misura di anni due di reclusione ed C. 800,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] deducendo "inosservanza della legge penale" in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, on ogni caso, in relazione al calcolo della pena applicata. 3. Il ricorso è inammissibile perché sorretto da motivi non consentiti dalla legge, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 50 - pacificamente applicabile ratione temporis, trattandosi di richiesta di applicazione della pena posteriore al 3 agosto 2017 - che limita i casi di ricorso ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione a ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze applicative di pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla medesima legge n. 103 del 2017, all'art. 1, comma 62. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]4na Talerico .„ I [OSCURATO:PERSONA] oggi, O 6 GI .....›. -....,...i_
Sentenza Cassazione n. 21661/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris