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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2025

Cassazione n. 40134/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione, sono reiterativi di doglianze già proposte in grado di appello ed ivi puntualmente disattese dalla Corte di merito che con corrette argomentazioni logico giuridiche (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata) ha osservato come il motivo risultasse generico a fronte di una motivazione del primo giudice che aveva posto in risalto l'oggettiva gravità e pluralità dei fatti, l'intensità del dolo ed i plurimi precedenti penali dei quali il [OSCURATO:PERSONA] era gravato, dovendosi ricordare che il motivo, ab origine generico, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che la richiesta di liquidazione delle spese processuali avanzata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile INPS va rigettata non avendo apportato alcun contributo utile alla decisione (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, Rv. 283886; Sez.4, n. 10022 del 06/02/2025, Rv. 287766); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione, sono reiterativi di doglianze già proposte in grado di appello ed ivi puntualmente disattese dalla Corte di merito che con corrette argomentazioni logico giuridiche (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata) ha osservato come il motivo risultasse generico a fronte di una motivazione del primo giudice che aveva posto in risalto l'oggettiva gravità e pluralità dei fatti, l'intensità del dolo ed i plurimi precedenti penali dei quali il [OSCURATO:PERSONA] era gravato, dovendosi ricordare che il motivo, ab origine generico, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che la richiesta di liquidazione delle spese processuali avanzata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile INPS va rigettata non avendo apportato alcun contributo utile alla decisione (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Rv. 283886; Sez.4, n. 10022 del 06/02/2025, Rv. 287766); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile. Così deci
Sentenza Cassazione n. 40134/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris