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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20140/2026

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ale di [OSCURATO:PERSONA] AnnunziataUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzionedi giudice dell'esecuzione, all’esito dell’udienza camerale, ha rigettato la richiesta,avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di revoca dell'ordine di demolizione delle opereabusive, di cui alla procedura n. 175/2007 RED.2.

Avverso l’ordinanza il difensore del ricorrente ha proposto ricorso percassazione, deducendo, i seguenti motivi di ricorso.-Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazioneall’art. 676 comma 1, e 667 comma 4 cod.proc.pen. per avere il Tribunale decisoall’esito della procedura in camera di consiglio mentre avrebbe dovuto decide deplano e poi solo a seguito di opposizione, fissare l’udienza in camera di consiglio,per la decisione.

Il giudice avrebbe applicato un modello procedimentale diversoda quello espressamente imposto dall'articolo 676 comma 1, cod.proc.pen. incombinato disposto con l'articolo 667 comma 4, cod.proc.pen. anticipando unafase che l'ordinamento prevede esclusivamente come eventuale e subordinata allaproposizione di opposizione avverso l'ordinanza.

In secondo luogo, deduce lamancata notificazione dell’atto di ingiunzione a demolire n. 175 del 2007 RED.Premette il ricorrente che il provvedimento di sgombero, afferente alla procedurademolitoria n. 175 del 2007 RED, era emesso nei confronti dei condannati La MarcaTeresa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e assorbiva tre sentenze penali dicondanna, emesse nei loro confronti, riferite alla realizzazione ed esecuzione diinterventi edili sullo stesso fabbricato oggetto della procedura demolitoria.

Ciòpremesso in fatto, rileva il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che non risultava notificato aLa [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduta, alcun atto di ingiunzione, atto propulsivodella procedura esecutiva, essendo unico atto notificato al signor [OSCURATO:PERSONA] quellorelativo al provvedimento di sgombero, afferente alla summenzionata procedurademolitoria, contenente l'indicazione delle tre sentenze relative agli abusi edilizidell’unico fabbricato.

Contesta, dunque, la formalità della procedura demolitoriaper mancato rispetto dei requisiti.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazionealla mancanza, contraddittorietà della motivazione del provvedimento nella partein cui fa riferimento all’ingiunzione a demolire n. 175/2005 (rectius 175/07),notificata in data 24/07/2013, mai emessa e notificata nei confronti del ricorrente.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui hachiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.– Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Va rilevato che risulta dal provvedimento impugnato che il ricorrente avevapromosso incidente di esecuzione volto ad ottenere la revoca dell’ingiunzione ademolire, emessa dalla Procura di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del proc. n.175/2007 RED, sul presupposto che l’istante aveva ricevuto ordine di sgombero indata 28/02/2025, ma non la notificazione dell’ingiunzione a demolire riferitoall’ordine di demolizione di cui alla sentenza n. 226/07, irrevocabile.[OSCURATO:PERSONA] fissava udienza, in data 17/12/2025, all’esito della quale, sentitele parti adottava la decisione impugnata.Questa Corte di legittimità, con risalente e condivisibile pronuncia, haaffermato che il procedimento di esecuzione in cui si sollevano questioni in meritoall’ordine di demolizione è regolato dall’art. 666 cod.proc.pen., con contraddittoriocamerale ed ha ritenuto affetta da nullità l'ordinanza con cui il giudicedell'esecuzione, anziché decidere nel contraddittorio camerale con l'osservanzadelle formalità di cui all'art. 666 commi terzo e quarto cod. proc. pen., si pronunci,al di fuori delle ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza o merariproposizione di richiesta già rigettata, contemplate dallo stesso articolo, "deplano" (Sez. 3, n. 35500 del 20/06/2007, Manzo, Rv. 237529 – 01).Non è invocabile, come argomenta il ricorrente, il richiamo operato dall’art.676 comma 1, cod.proc.pen. all’art. 667 comma 4 cod.proc.pen., previsionenormativa nella quale, tra le altre competenze su cui il giudice dell’esecuzionedecide de plano, non vi sono le questioni che attendono all’ordine di demolizione.Infatti, nei casi in cui il giudice dell’esecuzione procede de plano, indicatinelle “altre competenze” di cui all’art. 676 comma 1, cod.proc.pen., non vi è lacompetenza a decidere sull’ordine di demolizione, sicchè il motivo èmanifestamente infondato.

Peraltro, per inciso, osserva, la Corte di legittimità, chelo stesso ricorrente nell’istanza di incidente di esecuzione, invocava una celerefissazione dell’udienza camerale.2.

Nel merito, il ricorso, i cui motivi possono essere trattaticongiuntamente, non ha miglior sorte e risulta manifestamente infondato.Va premesso, in punto di fatto, che, come risulta dalla stessaprospettazione nel ricorso, la procedura esecutiva riguardava un manufattointeramente abusivo per il quale erano stati emessi ordini di demolizione condiverse sentenze di condanna: la sentenza emessa nei confronti di La MarcaTeresa, madre defunta del ricorrente, del [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 226, irr. il 15/06/2007,relativa al manufatto abusivo sito in via [OSCURATO:PERSONA] in Sant’[OSCURATO:PERSONA], ealtra sentenza del G.I.P., emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 181 del 2007, irrevocabile.La procedura esecutiva riguardava, dunque, l’ingiunzione a demolire unmanufatto abusivo perché realizzato in assenza di titolo e, in relazione al quale,erano state emesse diverse sentenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], AlfanoAntonio e [OSCURATO:PERSONA].3.

Ciò premesso, l’ordinanza impugnata ha disatteso la censura difensiva,ora nuovamente riproposta, con la quale il ricorrente lamentava di non averericevuto la notifica dell’ingiunzione a demolizione, di cui alla sentenza n. 226/2007,emessa nei confronti della defunta madre.Ha rilevato, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, che l'ingiunzione a demolire, inesecuzione alla sentenza n. 226 del 2007, veniva notificata alla condannata LaMarca [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché tenuto conto che l'ordine di demolizionedel manufatto abusivo conserva la sua efficacia anche nell'ipotesi di acquistodell'immobile per successione a causa di morte nei confronti dell'erede delcondannato, stante la preminenza dell'interesse paesaggistico pianistico alla cuitutela è preordinato il provvedimento amministrativo emesso dal giudice penale,e che essendo deceduta medio tempore la persona condannata, non era necessariauna nuova notificazione dell’ingiunzione al ricorrente, erede della condannata.Si tratta di una decisione corretta in diritto alla luce del consolidatoorientamento di legittimità (Sez. 3, n. 18576 del 04/12/2019, Mattera, Rv. 279501– 01; Sez. 3, n. 16141 del 21/02/2023, Battista, Rv. 284463 – 01).In secondo luogo, in data 04/03/2013, era stata correttamente notificataal ricorrente e a [OSCURATO:PERSONA], l’ingiunzione a demolire in esecuzione di altrasentenza, emessa in data 01/03/2007, per la prosecuzione dei lavori sul medesimoimmobile già realizzato in assenza di permesso a costruire dalla madre (defunta)del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Sulla scorta di tali elementi di fatto, il [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’istanza di revocadell’ingiunzione a demolire che comprendeva l’intero manufatto abusivo per ilquale erano stati emessi più ordini di demolizione.Il provvedimento impugnato risulta correttamente motivato là dove,rilevata la notificazione dell’ingiunzione a demolire alla [OSCURATO:PERSONA], madrepoi defunta del ricorrente, ha ritenuto che l’ordine di demolizione emesso neiconfronti della defunta madre conservava efficacia e non occorreva una nuovanotificazione e l'immobile, realizzato in assenza del permesso di costruire, rispettoal quale è stato emesso l'ordine di demolizione, era entrato a far parte del suoasse ereditario e, salva la rinuncia all'eredità, si trasmette "mortis causa" aglieredi, nei confronti dei quali l'ordine conserva efficacia (Sez. 3, n. 16141 del21/02/2023, Battista, Rv. 284463 – 01).In secondo luogo, il ricorrente era ben consapevole del carattere abusivodel manufatto in questione, avendo egli riportato condanna per la prosecuzionedei lavori su immobile abusivo (poi acquistato iure ereditatis) ed essendo statanotificata al medesimo l’ingiunzione a demolire, non poteva invocare alcunaragione a fondamento della revoca dell’ingiunzione a demolire (quella emessa neiconfronti della defunta madre) e al provvedimento di sgombero.4.

Sulla base di queste ragioni, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenzadella Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato chenon vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favoredella Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di [OSCURATO:PERSONA] AnnunziataUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzionedi giudice dell'esecuzione, all’esito dell’udienza camerale, ha rigettato la richiesta,avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di revoca dell'ordine di demolizione delle opereabusive, di cui alla procedura n. 175/2007 RED.2. Avverso l’ordinanza il difensore del ricorrente ha proposto ricorso percassazione, deducendo, i seguenti motivi di ricorso.-Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazioneall’art. 676 comma 1, e 667 comma 4 cod.proc.pen. per avere il Tribunale decisoall’esito della procedura in camera di consiglio mentre avrebbe dovuto decide deplano e poi solo a seguito di opposizione, fissare l’udienza in camera di consiglio,per la decisione. Il giudice avrebbe applicato un modello procedimentale diversoda quello espressamente imposto dall'articolo 676 comma 1, cod.proc.pen. incombinato disposto con l'articolo 667 comma 4, cod.proc.pen. anticipando unafase che l'ordinamento prevede esclusivamente come eventuale e subordinata allaproposizione di opposizione avverso l'ordinanza. In secondo luogo, deduce lamancata notificazione dell’atto di ingiunzione a demolire n. 175 del 2007 RED.Premette il ricorrente che il provvedimento di sgombero, afferente alla procedurademolitoria n. 175 del 2007 RED, era emesso nei confronti dei condannati La MarcaTeresa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e assorbiva tre sentenze penali dicondanna, emesse nei loro confronti, riferite alla realizzazione ed esecuzione diinterventi edili sullo stesso fabbricato oggetto della procedura demolitoria. Ciòpremesso in fatto, rileva il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che non risultava notificato aLa [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduta, alcun atto di ingiunzione, atto propulsivodella procedura esecutiva, essendo unico atto notificato al signor [OSCURATO:PERSONA] quellorelativo al provvedimento di sgombero, afferente alla summenzionata procedurademolitoria, contenente l'indicazione delle tre sentenze relative agli abusi edilizidell’unico fabbricato. Contesta, dunque, la formalità della procedura demolitoriaper mancato rispetto dei requisiti.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazionealla mancanza, contraddittorietà della motivazione del provvedimento nella partein cui fa riferimento all’ingiunzione a demolire n. 175/2005 (rectius 175/07),notificata in data 24/07/2013, mai emessa e notificata nei confronti del ricorrente.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui hachiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.– Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Va rilevato che risulta dal provvedimento impugnato che il ricorrente avevapromosso incidente di esecuzione volto ad ottenere la revoca dell’ingiunzione ademolire, emessa dalla Procura di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del proc. n.175/2007 RED, sul presupposto che l’istante aveva ricevuto ordine di sgombero indata 28/02/2025, ma non la notificazione dell’ingiunzione a demolire riferitoall’ordine di demolizione di cui alla sentenza n. 226/07, irrevocabile.[OSCURATO:PERSONA] fissava udienza, in data 17/12/2025, all’esito della quale, sentitele parti adottava la decisione impugnata.Questa Corte di legittimità, con risalente e condivisibile pronuncia, haaffermato che il procedimento di esecuzione in cui si sollevano questioni in meritoall’ordine di demolizione è regolato dall’art. 666 cod.proc.pen., con contraddittoriocamerale ed ha ritenuto affetta da nullità l'ordinanza con cui il giudicedell'esecuzione, anziché decidere nel contraddittorio camerale con l'osservanzadelle formalità di cui all'art. 666 commi terzo e quarto cod. proc. pen., si pronunci,al di fuori delle ipotesi di inammissibilità per manifesta infondatezza o merariproposizione di richiesta già rigettata, contemplate dallo stesso articolo, "deplano" (Sez. 3, n. 35500 del 20/06/2007, Manzo, Rv. 237529 – 01).Non è invocabile, come argomenta il ricorrente, il richiamo operato dall’art.676 comma 1, cod.proc.pen. all’art. 667 comma 4 cod.proc.pen., previsionenormativa nella quale, tra le altre competenze su cui il giudice dell’esecuzionedecide de plano, non vi sono le questioni che attendono all’ordine di demolizione.Infatti, nei casi in cui il giudice dell’esecuzione procede de plano, indicatinelle “altre competenze” di cui all’art. 676 comma 1, cod.proc.pen., non vi è lacompetenza a decidere sull’ordine di demolizione, sicchè il motivo èmanifestamente infondato. Peraltro, per inciso, osserva, la Corte di legittimità, chelo stesso ricorrente nell’istanza di incidente di esecuzione, invocava una celerefissazione dell’udienza camerale.2. Nel merito, il ricorso, i cui motivi possono essere trattaticongiuntamente, non ha miglior sorte e risulta manifestamente infondato.Va premesso, in punto di fatto, che, come risulta dalla stessaprospettazione nel ricorso, la procedura esecutiva riguardava un manufattointeramente abusivo per il quale erano stati emessi ordini di demolizione condiverse sentenze di condanna: la sentenza emessa nei confronti di La MarcaTeresa, madre defunta del ricorrente, del [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 226, irr. il 15/06/2007,relativa al manufatto abusivo sito in via [OSCURATO:PERSONA] in Sant’[OSCURATO:PERSONA], ealtra sentenza del G.I.P., emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 181 del 2007, irrevocabile.La procedura esecutiva riguardava, dunque, l’ingiunzione a demolire unmanufatto abusivo perché realizzato in assenza di titolo e, in relazione al quale,erano state emesse diverse sentenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], AlfanoAntonio e [OSCURATO:PERSONA].3. Ciò premesso, l’ordinanza impugnata ha disatteso la censura difensiva,ora nuovamente riproposta, con la quale il ricorrente lamentava di non averericevuto la notifica dell’ingiunzione a demolizione, di cui alla sentenza n. 226/2007,emessa nei confronti della defunta madre.Ha rilevato, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, che l'ingiunzione a demolire, inesecuzione alla sentenza n. 226 del 2007, veniva notificata alla condannata LaMarca [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], sicché tenuto conto che l'ordine di demolizionedel manufatto abusivo conserva la sua efficacia anche nell'ipotesi di acquistodell'immobile per successione a causa di morte nei confronti dell'erede delcondannato, stante la preminenza dell'interesse paesaggistico pianistico alla cuitutela è preordinato il provvedimento amministrativo emesso dal giudice penale,e che essendo deceduta medio tempore la persona condannata, non era necessariauna nuova notificazione dell’ingiunzione al ricorrente, erede della condannata.Si tratta di una decisione corretta in diritto alla luce del consolidatoorientamento di legittimità (Sez. 3, n. 18576 del 04/12/2019, Mattera, Rv. 279501– 01; Sez. 3, n. 16141 del 21/02/2023, Battista, Rv. 284463 – 01).In secondo luogo, in data 04/03/2013, era stata correttamente notificataal ricorrente e a [OSCURATO:PERSONA], l’ingiunzione a demolire in esecuzione di altrasentenza, emessa in data 01/03/2007, per la prosecuzione dei lavori sul medesimoimmobile già realizzato in assenza di permesso a costruire dalla madre (defunta)del ricorrente [OSCURATO:PERSONA].Sulla scorta di tali elementi di fatto, il [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’istanza di revocadell’ingiunzione a demolire che comprendeva l’intero manufatto abusivo per ilquale erano stati emessi più ordini di demolizione.Il provvedimento impugnato risulta correttamente motivato là dove,rilevata la notificazione dell’ingiunzione a demolire alla [OSCURATO:PERSONA], madrepoi defunta del ricorrente, ha ritenuto che l’ordine di demolizione emesso neiconfronti della defunta madre conservava efficacia e non occorreva una nuovanotificazione e l'immobile, realizzato in assenza del permesso di costruire, rispettoal quale è stato emesso l'ordine di demolizione, era entrato a far parte del suoasse ereditario e, salva la rinuncia all'eredità, si trasmette "mortis causa" aglieredi, nei confronti dei quali l'ordine conserva efficacia (Sez. 3, n. 16141 del21/02/2023, Battista, Rv. 284463 – 01).In secondo luogo, il ricorrente era ben consapevole del carattere abusivodel manufatto in questione, avendo egli riportato condanna per la prosecuzionedei lavori su immobile abusivo (poi acquistato iure ereditatis) ed essendo statanotificata al medesimo l’ingiunzione a demolire, non poteva invocare alcunaragione a fondamento della revoca dell’ingiunzione a demolire (quella emessa neiconfronti della defunta madre) e al provvedimento di sgombero.4. Sulla base di queste ragioni, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenzadella Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato chenon vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favoredella Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
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