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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 aprile 2022

Cassazione n. 37147/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza con rideterminazione della pena; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di resistenza a pubblico ufficiale ma ha confermato la condanna per quello di evasione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione del divieto di reformatio in pieus.

L'imputato, si argomenta, era stato condannato in primo grado, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena complessiva di otto mesi cli reclusione per entrambi i reati a lui contestati.La Corte di appello, pur assolvendo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, avrebbe illegittimamente confermato la stessa pena per il residuo delitto di evasione.

2.2. Con il secondo motivo si deduce omessa motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per le quali era stato articolato uno specifico motivo di impugnazione con il quale si faceva riferimento al corretto comportamento processuale dell'imputato e alle modalità della condotta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo.

2. Dagli atti emerge che il Tribunale, all'esito del giudizio di primo grado - celebrato nelle forme del rito abbreviato - aveva condannato l'imputato per entrambi i reati a lui contestati, unificati per continuazione, alla pena di mesi otto di reclusione, indicando il reato più grave in quello di resistenza a pubblico ufficiale.

Dunque una pena finale, prima della riduzione di un terzo per la diminuente per la scelta del rito, di un anno di reclusione; una pena, tuttavia, illegittima, perché, tenuto conto della continuazione tra i due reati, il Tribunale aveva individuato una pena base per il reato più grave sicuramente inferiore al minimo edittale (un anno di reclusione) previsto per il concorrente reato di evasione.

Il Tribunale, cioè, non avrebbe potuto infliggere la pena complessiva di un anno di reclusione e, in particolare, non aveva fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudic:e più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255:348) A fronte di una pena chiaramente illegittima, tuttavia, non era stata proposta impugnazione dalla [OSCURATO:PERSONA].

In tale contesto, la Corte di appello, pur assolvendo l'imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ha inflitto per il reato di evasione la stessa pena (otto mesi di reclusione) inflitta illegittimamente dal Tribunale, così sostanzialmente neutralizzando gli effetti della assoluzione dal reato più grave dell'originario reato continuato.

3. Sul punto deve essere richiamata l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 22494 del 25/05/2021, Rv. 281453), secondo cui, in tema di determinazione della pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge, ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può porre riparo né con le formalità di cui agli art. 130 e 619 cod. proc. pen., né in osservanza dell'art. 1 cod. pen. e in forza del compito istituzionale della Corte di cassazione di corr - • gere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della reformatio in peius (Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283555).

Nel senso indicato le Sezioni unite hanno peraltro chiarito, in un contesto non dissimile, che si realizzerebbe una non consentita estensione della cognizione del giudice di appello ove, in ragione di una ritenuta illegittimità in senso favorevole all'imputato della pena-base determinata in primo grado rispetto al limite minimo edittale, si mantenesse la pena complessiva nella dimensione stabilita con la sentenza appellata, atteso che in tal modo si compenserebbe di fatto noun fia errore con un corrispondente indiretto effetto di aumento della pena, attingendo in senso sfavorevole all'imputato attraverso un altro punto relativo al trattamento sanzionatorio, non devoluto alla cognizione del giudice (cfr., Sez.

U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace, Rv. 280539).

Nell'occasione hanno chiarito le Sezioni unite la portata integrativa del comma 4 dell'art. 597 cod. proc. pen. rispetto al generale divieto di reformatio in pejus di cui al precedente comma 3 della medesima disposizione e come siano tre gli aspetti più significativi che meritano di essere richiamati: l'obbligo di diminuzione della pena, in termini corrispondenti all'accolto motivo di appello dell'imputato, anche quando l'impugnazione sia stata altresì proposta dal pubblico ministero (Sez.

U, n. 5978 del 12/05/1995, P., Rv. 201034); il divieto di irrogazione, da parte del giudice di appello, di una pena più grave in mancanza di impugnazione del pubblico ministero; la doverosità della diminuzione della pena nelle ipotesi indicate (Sez.

U, n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066).

4. Nel caso di specie non è stata fatta corretta applicazione dei principi indicati: la Corte di appello, cioè, non avrebbe potuto, senza l'impugnazione del Pubblico Ministero, assolvere l'imputato dal reato più grave e infliggere per il solo reato di evasione la stessa pena irrogata dal Tribunale, atteso che in tal modo si è neutralizzato, con un non consentito effetto compensativo, un errore di giudizio del Tribunale con un indiretto effetto sfavorevole nei riguardi dell'imputato.

La sentenza dunque deve essere annullata senza rinvio e la pena deve essere rideterminata in senso favorevole all'imputato, con la riduzione per il rito, in quella di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, fissando come pena base quella illegittima di otto mesi di reclusione, cioè la pena che - verosimilmente - il Tribunale aveva fissato come pena base nel computo della sanzione.4.

È invece inammissibile il secondo motivo di ricorso, A fronte di una adeguata motivazione con cui la Corte ha spiegato come le invocate circostanze attenuanti generiche non possano essere riconosciute in ragione delle modalità della condotta, atteso il comportamento dell'imputato - soggetto con precedenti penali- che schernì i carabinieri prima di darsi alla fuga, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi il ricorren-tra-cruffermazioni generiche senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in mesi cinque e giorni dieci di reclusione.

Dichiara inammissibi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza con rideterminazione della pena; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di resistenza a pubblico ufficiale ma ha confermato la condanna per quello di evasione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione del divieto di reformatio in pieus. L'imputato, si argomenta, era stato condannato in primo grado, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena complessiva di otto mesi cli reclusione per entrambi i reati a lui contestati.La Corte di appello, pur assolvendo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, avrebbe illegittimamente confermato la stessa pena per il residuo delitto di evasione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce omessa motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per le quali era stato articolato uno specifico motivo di impugnazione con il quale si faceva riferimento al corretto comportamento processuale dell'imputato e alle modalità della condotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo. 2. Dagli atti emerge che il Tribunale, all'esito del giudizio di primo grado - celebrato nelle forme del rito abbreviato - aveva condannato l'imputato per entrambi i reati a lui contestati, unificati per continuazione, alla pena di mesi otto di reclusione, indicando il reato più grave in quello di resistenza a pubblico ufficiale. Dunque una pena finale, prima della riduzione di un terzo per la diminuente per la scelta del rito, di un anno di reclusione; una pena, tuttavia, illegittima, perché, tenuto conto della continuazione tra i due reati, il Tribunale aveva individuato una pena base per il reato più grave sicuramente inferiore al minimo edittale (un anno di reclusione) previsto per il concorrente reato di evasione. Il Tribunale, cioè, non avrebbe potuto infliggere la pena complessiva di un anno di reclusione e, in particolare, non aveva fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudic:e più grave non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255:348) A fronte di una pena chiaramente illegittima, tuttavia, non era stata proposta impugnazione dalla [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto, la Corte di appello, pur assolvendo l'imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, ha inflitto per il reato di evasione la stessa pena (otto mesi di reclusione) inflitta illegittimamente dal Tribunale, così sostanzialmente neutralizzando gli effetti della assoluzione dal reato più grave dell'originario reato continuato. 3. Sul punto deve essere richiamata l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 22494 del 25/05/2021, Rv. 281453), secondo cui, in tema di determinazione della pena, ove il giudice abbia inflitto una pena in contrasto con la previsione di legge, ma in senso favorevole all'imputato, si realizza un errore al quale la Corte di cassazione, in difetto di specifico motivo di gravame da parte del P.M., non può porre riparo né con le formalità di cui agli art. 130 e 619 cod. proc. pen., né in osservanza dell'art. 1 cod. pen. e in forza del compito istituzionale della Corte di cassazione di corr - • gere le deviazioni da tale disposizione, in quanto la possibilità di correggere in sede di legittimità la illegalità della pena, nella specie o nella quantità, è limitata all'ipotesi in cui l'errore sia avvenuto a danno dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della reformatio in peius (Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283555). Nel senso indicato le Sezioni unite hanno peraltro chiarito, in un contesto non dissimile, che si realizzerebbe una non consentita estensione della cognizione del giudice di appello ove, in ragione di una ritenuta illegittimità in senso favorevole all'imputato della pena-base determinata in primo grado rispetto al limite minimo edittale, si mantenesse la pena complessiva nella dimensione stabilita con la sentenza appellata, atteso che in tal modo si compenserebbe di fatto noun fia errore con un corrispondente indiretto effetto di aumento della pena, attingendo in senso sfavorevole all'imputato attraverso un altro punto relativo al trattamento sanzionatorio, non devoluto alla cognizione del giudice (cfr., Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021, Acquistapace, Rv. 280539). Nell'occasione hanno chiarito le Sezioni unite la portata integrativa del comma 4 dell'art. 597 cod. proc. pen. rispetto al generale divieto di reformatio in pejus di cui al precedente comma 3 della medesima disposizione e come siano tre gli aspetti più significativi che meritano di essere richiamati: l'obbligo di diminuzione della pena, in termini corrispondenti all'accolto motivo di appello dell'imputato, anche quando l'impugnazione sia stata altresì proposta dal pubblico ministero (Sez. U, n. 5978 del 12/05/1995, P., Rv. 201034); il divieto di irrogazione, da parte del giudice di appello, di una pena più grave in mancanza di impugnazione del pubblico ministero; la doverosità della diminuzione della pena nelle ipotesi indicate (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066). 4. Nel caso di specie non è stata fatta corretta applicazione dei principi indicati: la Corte di appello, cioè, non avrebbe potuto, senza l'impugnazione del Pubblico Ministero, assolvere l'imputato dal reato più grave e infliggere per il solo reato di evasione la stessa pena irrogata dal Tribunale, atteso che in tal modo si è neutralizzato, con un non consentito effetto compensativo, un errore di giudizio del Tribunale con un indiretto effetto sfavorevole nei riguardi dell'imputato. La sentenza dunque deve essere annullata senza rinvio e la pena deve essere rideterminata in senso favorevole all'imputato, con la riduzione per il rito, in quella di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, fissando come pena base quella illegittima di otto mesi di reclusione, cioè la pena che - verosimilmente - il Tribunale aveva fissato come pena base nel computo della sanzione.4. È invece inammissibile il secondo motivo di ricorso, A fronte di una adeguata motivazione con cui la Corte ha spiegato come le invocate circostanze attenuanti generiche non possano essere riconosciute in ragione delle modalità della condotta, atteso il comportamento dell'imputato - soggetto con precedenti penali- che schernì i carabinieri prima di darsi alla fuga, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi il ricorren-tra-cruffermazioni generiche senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Dichiara inammissibi
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