CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21634/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la pronunzia di condanna alla pena di mesi tre di reclusione nei confronti dell'imputato per il delitto ex art 582 cp, lesioni guaribili i giorni sette nei confronti del conducente di autobus Vallorani; fatto di Aprile 2018. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, articolando tre motivi. 1.Col primo si sono dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione illogica in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art 131 bis cp. La difesa censura la motivazione, limitata alla sola descrizione degli elementi che caratterizzano la condotta del reato, senza nulla spiegare quanto alla modalità della condotta, alla mancata esiguità del danno o del pericolo ed al grado di colpevolezza. A sostegno si cita giurisprudenza di questa Corte in punto di art 131 bis cp. 2.Nel secondo motivo ci si duole nuovamente di vizi motivazionali e di violazione degli artt 69 e 62 bis cp per il mancato giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche. 3.Tramite il terzo motivo ci si duole della mancanza di motivazione quanto alla richiesta del beneficio ex art 175 cp, inoltrata alla casella di posta elettronica della Corte di appello e la cui risposta non era presente nella sentenza impugnata. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, previa verifica della presenza della querela in atti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato quanto al primo motivo, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art 131 bis cp, essendo di conseguenza assorbite le doglianze rappresentate nel secondo e terzo motivo. 1.In proposito va ricordato che questa Corte regolatrice nella sua composizione più autorevole ha opinato che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016 Ud. (dep. 06/04/2016 ) Rv. 266590. Tali principi sono stati ribaditi dalla più recente pronunzia (Sez. U , Sentenza n. 18891 del 27/01/2022 Ud. (dep. 12/05/2022 ) Rv. 283064, che, pronunziando sul diverso tema della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione a pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione, ha confermato la necessità di un giudizio complessivo sul fatto/ operato attraverso la ponderazione di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti. 1.1.Nella motivazione di tale pronunzia si è osservato che la ratio dell'istituto viene generalmente individuata nell'intento del legislatore di ampliare l'ambito della non sanzionabilità di determinate condotte astrattamente integranti gli estremi di un reato, perseguendo in tal modo finalità strettamente connesse ai principi di proporzione e di extrema ratio della risposta punitiva, con la realizzazione di effetti positivi anche sul piano deflattivo, attraverso la responsabilizzazione del giudice nella sua attività di valutazione in concreto della fattispecie sottoposta alla sua cognizione. Il suo scopo primario, come affermato già da questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591), è infatti «[ ] quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo». Nella medesima prospettiva si è precisato, con la richiamata decisione, che «il fatto particolarmente lieve, cui fa riferimento l'art. 131-bis cod. pen., è comunque un fatto offensivo, che costituisce reato e che il legislatore preferisce non punire, sia per affermare la natura di extrema ratio della pena e agevolare la rieducazione del condannato, sia per contenere il gravoso carico di contenzioso penale gravante sulla giurisdizione. Ne consegue che il fatto non è punibile non perché inoffensivo, ma perché il legislatore, pur in presenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, ritiene che sia inopportuno punirlo, ove ricorrano le condizioni indicate nella richiamata disposizione normativa. 1.2.Applicando i suindicati principi alla fattispecie in esame deve osservarsi che la Corte territoriale, nel negare la causa di non punibilità in discussione, si è limitata alla mera descrizione della condotta contestata all'imputato e ritenuta integrata, cioè aver inferto un violento colpo alla testa della persona offesa per il rifiuto oppostogli di farlo salire su un autobus per il quale non aveva il titolo di viaggio idoneo. Come puntualmente dedotto dalla difesa manca ogni valutazione riguardo agli indicatori ritenuti necessari dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del giudizio sulla causa di non punibilità meglio innanzi ricordati. In particolare neppure un cenno è presente alla gravità della condotta, all'eventuale abitualità nel reato, ed al grado di colpevolezza, e la gravi ed evidenti carenze giustificative neppure sono colmabili attraverso gli argomenti impiegati dal Giudice di primo grado che, a sua volta, ha implicitamente rigettato la richiesta, come si legge nella sentenza per cui è ricorso. 1.3.In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio, nel quale si terrà conto dei principi ermeneutici in tema di causa di non punibilità ex art 131 bis cp innanzi sintetizzati, con riferimento specifico alla necessità di una valutazione complessiva della fattispecie concreta alla luce dei ricordati criteri indicatori. 2.Per completezza va osservato che nella sentenza impugnata si legge che la difesa aveva correttamente richiesto per il delitto di lesioni guaribili in sette giorni l'applicazione delle pene previste dall'art 52 dgvo 274/2000 e che la richiesta è stata rigettata con motivazione errata, poichè la Corte territoriale ha opinato che l'aggravante contestata ex art 61 nr 10 cp, per aver commesso il fatto ai danni di un incaricato di pubblico servizio, rendesse il reato di lesioni così aggravato non di competenza del Giudice di pace. In proposito va annotato che i reati di competenza del giudice di pace sono individuati - per quanto ora in rilievo - nell'ad 4 lett a) Dlgvo 274/2000, che contempla anche i delitti di percosse e lesioni, e che la presenza dell'aggravante comune ex art 61 nr 10 cp non incide sulla competenza per materia così definita, essendo altre e diverse le ipotesi, contemplate dalla norma in parola, in cui la regola stabilita per determinare la competenza soffre eccezioni. Alla luce dei principi e delle considerazioni precedenti la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Perugia; gli altri motivi restano ovviamente assorbiti dalla determinazione che precede ma non preclusi ad una nuova diversa valutazione. Infatti, in tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento.Sez. 6, Sentenza n. 49750 del 04/07/2019 Cc. (dep. 06/12/2019 ) Rv. 277438.In motivazione si è precisato che l'accoglimento di motivi di ricorso, cui segua l'assorbimento di altre questioni controverse, implica la sospensione della loro valutazione da parte del giudice di legittimità, conseguente al rapporto di pregiudizialità logica del tema assorbente sul quale deve rinnovarsi l'esame. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello di Perugia. Deciso il 3.2.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduardo de [OSCURATO:PERSONA] G r rdoi Sab