CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 14708/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente S E N T E N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Germanico n. 211. Ricorrente contro D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] n. 55. Controricorrente avverso la sentenza n. 496 della Corte di appello di Roma, depositata il 26. 1. 2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6. 4. 2022 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 R.G. N. 9010/2017. Numero registro generale 9010/2017 Numero sezionale 714/2022 Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 14708/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato parzialmente inammissibile e per il resto rigettato. Fatti di causa Con sentenza n. 496 del 26. 1. 2017 la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò inammissibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di D’[OSCURATO:PERSONA], suo ex coniuge, di accertamento della comproprietà pro indiviso, nella misura della metà, di un immobile oggetto di un contratto stipulato dal suo ex marito in data 9. 5. 1979 con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con l’atto introduttivo del giudizio [OSCURATO:PERSONA], premesso che in sede di accordi di separazione personale dei coniugi del 5. 3. 1987 il D’Ignazi le aveva riconosciuto e quindi trasferito la comproprietà del suddetto immobile, aveva agito nei confronti, oltre che di quest’ultimo, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di venditori del bene, chiedendo, in via surrogatoria rispetto al D’Ignazi, di disporre a favore di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., il trasferimento dell’immobile ovvero di dichiararlo già avvenuto in forza del medesimo contratto del 1979 e che, per l’effetto, fosse dichiarata la sua comproprietà sullo stesso in forza del menzionato accordo di separazione personale. Con sentenza del 2007 il Tribunale, in accoglimento di tali domande, trasferì ex art 2932 cod. civ. la proprietà dell’immobile al D’Ignazi e dichiarò che questi ne aveva altresì trasferito all’attrice la quota del 50%. Interposto gravame da parte del D’Ignazi con riguardo alla sola statuizione di comproprietà del bene con la Franchi e, in via incidentale, da quest’ultima, la Corte di appello dichiarò che la domanda della attrice era inammissibile in quanto preclusa dal giudicato formatosi in un precedente giudizio conclusosi con la sentenza n. 22362 del 1998 del Tribunale di Roma, che aveva respinto la domanda con cui la stessa Franchi aveva chiesto, nei confronti del D’Ignazi, l’accertamento della comproprietà del medesimo bene, allora assumendo che F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 9010/2017 R.G. N. 9010/2017. Numero sezionale 714/2022 Numero di raccolta generale 14708/2022 in forza dell’atto di acquisto del 1979 esso era caduto in comunione dei beni Data pubblicazione 10/05/2022 tra coniugi. La Corte romana, pur reputando assorbente la preclusione derivante dal giudicato, aggiunse che era comunque fondato il motivo dell’appello proposto dal D’Ignazi, che censurava il capo della decisione di primo grado per vizio di extrapetizione, mentre era condivisibile l’affermazione della predetta sentenza, oggetto di critica ad opera della appellata Franchi, che aveva escluso che una promessa di acquisto da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale dei beni potesse dar luogo ad una comproprietà dell’altro coniuge nel caso in cui gli effetti del contratto definitivo si fossero prodotti dopo lo a scioglimento della comunione legale. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 4. 2. 2017, ricorre [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato l’1. 4. 2017, affidandosi a otto motivi. Resiste con controricorso D’[OSCURATO:PERSONA]. Il Procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte come in epigrafe indicate. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. Ragioni della decisione Il primo motivo del ricorso, denunziando violazione degli artt. 331 e 336 cod. proc. civ., deduce la nullità della procedimento di appello e della relativa sentenza per difetto di integrità del contraddittorio, per non essere stato l’atto di appello notificato anche ai consorti [OSCURATO:PERSONA] quali promittenti venditori dell’immobile. Si assume, in particolare, l’erroneità della pronuncia impugnata laddove ha ritenuto tale partecipazione non necessaria, per avere l’impugnazione investito la sola statuizione relativa alla dichiarata comproprietà del bene tra Franchi e D’Ignazi, omettendo di considerare che la pronuncia di inammissibilità, per l’esistenza del giudicato, della domanda avanzata dalla Franchi travolgeva altresì i presupposti dell’azione surrogatoria attivata dalla stessa parte al fine di ottenere la sentenza di trasferimento del F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 R.G. N. 9010/2017. Numero registro generale 9010/2017 Numero sezionale 714/2022 bene, ex art. 2932 cod. civ., in favore del D’Ignazi, con l’effetto che, rispetto Numero di raccolta generale 14708/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 ad essa, i promittenti venditori dovevano ritenersi litisconsorti necessari. Il motivo è infondato. Risulta del tutto pacifico in causa, emergendo la relativa circostanza dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso, che il giudizio di appello ha investito il solo capo della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato in favore della parte attrice Franchi la comproprietà della metà indivisa dell’immobile, non essendo stata impugnata da alcuna delle parti la statuizione presupposta che disponeva il trasferimento, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., a D’Ignazi da parte dei consorti [OSCURATO:PERSONA] del bene in forza del contratto preliminare del 1979. Tanto è sufficiente a disattendere la censura, atteso che il tema dell’azione surrogatoria esercitata dalla attrice per conto dell’ex coniuge investiva ed interessava la sola domanda, e relativa statuizione, di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, ed era quindi questione del tutto indipendente rispetto alla ulteriore domanda diretta ad accertare la acquisita comproprietà di tale immobile, in forza degli accordi in sede di separazione personale dei coniugi, in capo alla Franchi, nei cui confronti i [OSCURATO:PERSONA], quali promittenti veditori del bene, era formalmente e sostanzialmente estranei. Deve pertanto escludersi che l’appello proposto desse luogo ad un fenomeno di inscindibilità o dipendenza tra le cause, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., situazione che, in caso di pluralità di domande, può ravvisarsi soltanto nelle ipotesi in cui la presenza nel giudizio di impugnazione di tutte le parti presenti nel giudizio di primo grado sia necessaria al fine di evitare, in ragione del legame logico-giuridico esistente tra le relative statuizioni, possibili contrasti di giudicato ( Cass. n. 4597 del 2018; Cass. n. 26433 del 2017; Cass. n. 21832 del 2007 ). Il secondo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., assumendo che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibili, per genericità, il secondo e terzo motivo dell’appello principale proposto da D’Ignazi, che si era limitato a riproporre l’eccezione di giudicato già sollevata nel giudizio di primo grado senza F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 R.G. N. 9010/2017. Numero registro generale 9010/2017 Numero sezionale 714/2022 avanzare censure specifiche avverso la decisione del Tribunale che l’aveva Numero di raccolta generale 14708/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 disattesa. Il motivo è infondato. Dalla lettura dell’atto di appello, a cui questa Corte provvede in ragione della natura processuale del vizio denunziato, risulta che il D’Ignazi aveva impugnato la decisione di primo grado nel capo in cui aveva respinto la sua eccezione di giudicato, deducendone l’erroneità in ragione del rilievo che la domanda della controparte di essere riconosciuta proprietaria pro indiviso dell’immobile oggetto di causa, in forza del contratto del 1979, era già stata avanzata, e rigettata, nel precedente giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. 22362 del 1998 e che il giudice di primo grado non aveva considerato che il giudicato copre il dedotto e deducibile. La censura così sollevata era pienamente ammissibile, sia per quanto riguarda l’individuazione della statuizione impugnata, che con riferimento alle ragioni di confutazione, che, sia pur sinteticamente dedotte, sviluppavano critiche specifiche e non affatto generiche, in quanto sufficienti a rappresentare gli errori ascritti alla sentenza di primo grado. Va inoltre tenuto comunque conto che, essendo stato il giudizio di appello introdotto nel 2008, il vaglio circa l’ammissibilità dell’appello sotto il profilo sollevato va condotto alla stregua del testo dell’art. 342 cod. proc. civ. anteriore alla riforma introdotta dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile, precisando che con riferimento a tale disposizione questa Corte ha più volte chiarito che l’onere di specificità dei motivi dell’atto di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano comunque idonee ad inficiarne la ricostruzione dei fatti che il giudice di prime cure ha posto a sostegno della decisione ed il suo fondamento logico giuridico ( Cass.n. 17960 del 2007; Cass. n. 18307 del 2015 ). Il terzo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello abbia dichiarato inammissibile la domanda proposta dall’attrice per preclusione F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 R.G. N. 9010/2017. Numero registro generale 9010/2017 Numero sezionale 714/2022 derivante da giudicato svolgendo considerazioni diverse da quelle dedotte Numero di raccolta generale 14708/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 dall’appellante e reputando che il giudicato si fosse formato su una sentenza del Tribunale che non era mai stata allegata e quindi prodotta agli atti del giudizio. Va premesso che la Corte di appello ha ritenuto preclusa dal giudicato la domanda della attrice sulla base del rilievo che con la sentenza n. 22362 del 1998, passata in giudicato, il Tribunale di Roma aveva rigettato la sua domanda di essere dichiarata comproprietaria pro indiviso dell’immobile per cui è causa, rilevando che sebbene la parte avesse allora indicato, come titolo della pretesa, l’esistenza del regime di comunione legale tra coniugi e quindi un fatto costitutivo diverso da quello dedotto nel presente giudizio, indicato negli accordi di separazione del 1987, tale diversità non ostava all’efficacia esterna del giudicato, atteso che nei giudizi volti ad accertare la proprietà del bene il mutamento del titolo di acquisto non vale ad impedire la preclusione del giudicato. Tanto precisato, il mezzo è infondato, avendo la Corte di merito motivato in diritto la preclusione derivante dal giudicato precedente, in forza cioè di argomentazioni che rientrano pienamente nel potere del giudice di applicare alla fattispecie concreta le norme di legge ed i principi di diritto. In particolare la censura sollevata dal ricorso è destituita di fondamento perché, come questa Corte ha più volte affermato, il giudicato esterno, in quanto provvisto di vis imperativa e indisponibilità per le parti, va assimilato agli elementi normativi applicabili alla decisione del caso concreto, con la conseguenza non solo che la sua interpretazione deve essere effettuata sulla base dei criteri di interpretazione delle norme giuridiche, ma altresì che in tale operazione, attesa la sua natura, il giudice non è condizionato o limitato dalle prospettazioni o deduzioni formulate dalle parti in giudizio ( Cass. n. 30838 del 2018; Cass. n. 27161 del 2018; Cass. n. 11501 del 2008; Cass. n. 226 del 2001 ). Il quarto motivo di ricorso, denunziando nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., lamenta che la Corte territoriale abbia accolto F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 R.G. N. 9010/2017. Numero registro generale 9010/2017 Numero sezionale 714/2022 l’eccezione di giudicato senza conoscere il contenuto della sentenza suNumero di raccolta generale 14708/2022 cui Data pubblicazione 10/05/2022 esso si sarebbe formato, in quanto mai prodotta in causa. Il motivo è manifestamente infondato, atteso che la sentenza n. 22362 del 1998 del Tribunale di Roma risulta presente nel fascicolo della parte convenuta, ove il documento è contrassegnato con il n. 15. Il quinto motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., censura la sentenza impugnata per avere accolto l’eccezione di giudicato sollevata dalla controparte in mancanza di prova, non essendo stata la relativa sentenza prodotta in giudizio, e comunque male interpretandola, atteso che la suddetta decisione aveva respinto la domanda della attrice in ragione degli effetti soltanto obbligatori e non traslativi del contratto preliminare stipulato da i [OSCURATO:PERSONA] e D’Ignazi nel 1979, mentre nel presente giudizio la parte aveva agito in via surrogatoria chiedendo il trasferimento in capo all’ex coniuge della intera proprietà del bene e quindi l’ulteriore trasferimento in suo favore della metà in forza dei successivi accordi di separazione. Il mezzo è infondato. Come già sopra precisato, la Corte di appello ha ritenuto preclusa dal giudicato la domanda dell’ attrice sulla base del rilievo che con la sentenza n. 22362 del 1998 il Tribunale di Roma aveva rigettato la sua domanda di essere dichiarata comproprietaria pro indiviso dell’immobile per cui è causa. L’accertamento così compiuto non soggiace ad alcun errore, atteso che nella causa decisa con la sentenza del 1998, come risulta dalla lettura di tale decisione, la odierna ricorrente aveva convenuto in giudizio sia il D’Ignazi che i promittenti venditori del contratto del 1979, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Gianluca, chiedendo di essere riconosciuta proprietaria, in forza di tale atto, della metà del terreno e, inoltre, la condanna dei promittenti venditori a trasferirle la proprietà del bene nella indicata misura del 50 %, formulando richieste del tutto sovrapponibili a quelle poi introdotte nel presente giudizio. Merita altresì precisare che la Corte distrettuale ha affermato che, sebbene il titolo vantato dalla attrice a fondamento delle proprie domande fosse stato F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 R.G. N. 9010/2017. Numero registro generale 9010/2017 Numero sezionale 714/2022 nelle due cause diverso, avendo nella prima causa allegato un acquisto in Numero di raccolta generale 14708/2022 Data pubblicazione 10/05/2022 forza della regime della comunione legale dei coniugi, ex art. 177 cod. civ., e nella seconda gli accordi di separazione personale intervenuti con l’altro coniuge nel 1987, tale diversità non ostava all’efficacia esterna del giudicato, atteso che nei giudizi volti ad accertare la proprietà del bene il mutamento del titolo di acquisto non vale ad impedire la preclusione derivante dal giudicato. Né, può aggiungersi, può ravvisarsi nell’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione nel 1987 un titolo sopravvenuto e quindi nuovo del diritto fatto valere dall’attrice, tenuto conto che esso si era già formato al momento della introduzione della prima causa dinanzi al Tribunale, risultando dalla sentenza del 1998 che essa fu iniziata nel 1996. Il sesto e settimo motivo di ricorso denunziano nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere ritenuto fondato il motivo di appello che lamentava vizio di extrapetizione. I motivi vanno dichiarati inammissibili per difetto di interesse, investendo una motivazione ulteriore ed autonoma del giudizio formulato dalla Corte di merito di fondatezza dell’appello, la cui statuizione trova nell’accoglimento della eccezione di giudicato una motivazione del tutto distinta ed autosufficiente, come risulta dallo stesso iter argomentativo della sentenza impugnata. Va quindi fatta applicazione del principio di diritto vivente secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa ( Cass. n. 11493 del 2018; Cass. S.U. n. 7931 del 2013; Cass. n. 2108 del 2012 ). L’ottavo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello non si sia pronunciata, ritenendoli assorbiti, sul motivo di impugnazione con cui D’Ignazi deduceva l’inammissibilità dell’azione surrogatoria esercitata dall’ odierna F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 9010/2017 R.G. N. 9010/2017. Numero sezionale 714/2022 Numero di raccolta generale 14708/2022 ricorrente e quest’ultima chiedeva che fosse accertata e trasferita in suo Data pubblicazione 10/05/2022 favore la metà indivisa dell’immobile. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. La prima censura è chiaramente inammissibile per difetto di interesse, non potendo la odierna ricorrente lamentare il vizio di omessa pronuncia su un motivo di impugnazione della controparte. La seconda è infondata, essendosi la Corte di appello pronunciata, mediante il richiamo alle preclusioni derivanti dal giudicato, non solo sulla domanda dell’ attrice volta ad ottenere il riconoscimento della comproprietà del bene ma anche su quella diretta ad ottenerne il trasferimento. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S