CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00791/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Ancona confermava la decisione emessa dal Tribunale di Macerata e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente all'anno di imposta 2010. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 156 e ss. cod. pen. Assume il ricorrente che, alla data di pronuncia della sentenza impugnata, era già interamente decorso il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, ciò che non è stato rilevato dalla Corte d'appello. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. in relazione agli artt. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 e 192 cod. proc. pen. l'art. 99, comma 2, cod. pen. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza del reato sulla base di due soli elementi fattuali di scarso rilievo probatorio, quali l'insufficienza sia del mezzo utilizzato per il trasporto del materiale e dei locali, operando una lettura in chiave accusatoria del verbale di contestazione. Aggiunge il ricorrente che anche l'asserita restituzione delle somme con prelievi di denaro contante sarebbe sfornita di prova. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 533 cod. pen. Secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe violato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto degli elementi indiziari non sono idonei a fondare il giudizio di condanna. 2.4. Con il quarto motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen., con riferimento all'eccessività della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo è manifestamente infondato. Deve premettersi che, come risulta chiaramente dalla motivazione della sentenza di primo grado (cfr. p. 12), il ricorrente è stato condannato per il delitto ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 solo in relazione all'annualità di imposta del 2010, mentre per l'annualità del 2009 il reato è stato dichiarato prescritto. Ciò posto, il ricorrente non tiene conto della disposizione di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 36-vicies semel, lett. I) d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla I. 14 settembre 2011, n. 148 e in vigore dal 17 settembre 2011 - e quindi prima dalla data di consumazione del reato, verificatasi il 30 settembre 2011 - che ha elevato di un terzo il termine di prescrizione per i tutti delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Ne segue che il termine massimo di prescrizione, pari a dieci anni, non era affatto decorso al momento della pronuncia emessa dalla Corte di appello. 5. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente essendo collegati, sono inammissibili perché generici e articolati in fatto. Invero, nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte di merito ha evidenziato che dai DDT risultano viaggi effettuati non solo della stessa giornataig da vari soggetti nelle Marche e nella Campania, ma anche quando il furgone non risultava più nella disponibilità della società. Oltre a ciò, a conferma della fittizietà delle operazioni indicate in fattura, la Corte ha valorizzato sia gli esiti sulle controparti contrattuali, che non avevano tenuto o avevano distrutto la contabilità, sia il sistema dei prelievi in contanti allo sportello senza alcuna specifica causale, nell'ambito dell'attività di retrocessione degli apparenti pagamenti per le asserite prestazioni: elementi che in grado di appello il ricorrente non aveva contestato. A fronte di tale apparato argomentativo, aderente alle emergenze processuali e privo di aporie logiche, il ricorrente confeziona un motivo del tutto generico, articolato su affermazioni di carattere astratto, che non si confrontano con gli elementi di fatto puntualmente indicati dai giudici di merito, sicché esso è inammissibile. 6. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto, con l'atto di appello, il ricorrente si era limitato a contestare l'affermazione della penale responsabilità, sicché le questioni relative al trattamento sanzionatorio, non essendo state devolute alla Corte di merito, non possono essere censurate per la prima volta nel giudizio di legittimità. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. 8. Va, infine, rilevato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore