CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40029/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di metamfetamina. Si lamentano: 1) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione della droga alla cessione a terzi anziché all'esclusivo uso personale; 2) omessa motivazione in ordine alla disposta espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 2.1. Il primo postula una rivalutazione delle risultanze probatorie, e quindi un giudizio di fatto, che è precluso al giudice di legittimità. 2.2. Quanto al secondo, vero è che la sentenza impugnata non si è soffermata espressamente sul relativo motivo d'appello, il quale, però, era del tutto generico, in quanto privo di qualsiasi confronto critico rispetto alla motivata decisione del primo giudice. E, per giurisprudenza costante, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (tra le molte, Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds, Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 set