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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 gennaio 2022

Cassazione n. 46233/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA su ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20 aprile 2022 del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per diversi reati tra i quali quelli di cessione di stupefacenti del tipo eroina (Capi A, E ed F), qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Con la stessa sentenza il Giudice disponeva anche la confisca di due telefoni cellulari e della somma di denaro sequestrata (pari a 350 C previo scomputo della banconota da 100 C risultata falsa). 2.Con un unico motivo di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per inosservanza della legge penale e omessa motivazione in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 445 cod. proc. pen. per la disposta confisca sia dei telefoni cellulari e della sim, in assenza di argomenti in ordine al nesso pertinenziale con l'illecito; sia del denaro trovato in possesso del ricorrente.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

2. Premessa l'ammissibilità della censura relativa all'illegalità della confisca, anche a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, quale punto della sentenza che non ha costituito oggetto dell'accordo tra le parti (Sez.

U, n. 21368 del 26/9/2019, Savin, Rv. 279348), la pronuncia impugnata, emessa ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato al ricorrente la confisca dei telefoni cellulari e della somma di C 350 in relazione ai reati contestati di cessione di stupefacenti.

Il provvedimento, come si desume dalla stringata motivazione ("potendosi ritenere che la libera disponibilità di tali oggetti possa favorire l'imputato nell'eventuale reiterazione delle condotte criminose"), stante il richiamo all'art. 240, comma 1, cod. pen. ha applicato la confisca facoltativa con riferimento sia al denaro che ai telefoni cellulari trovati indosso al ricorrente al momento dell'arresto.

3. Il motivo di ricorso attinente alla confisca del denaro è manifestamente infondato.

L'art. 240 cod. pen., espressamente richiamato dall'art. 73, comma 7-bis d.P.R. n. 309 del 90, prevede la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato che esprime il vantaggio economico ricavato, direttamente o indirettamente, dalla sua commissione.

È, dunque, certamente consentita la 2 it\ confisca del denaro provento del reato per cui si procede quando questo, come nella specie, sia di cessione di sostanze stupefacenti.

Infatti, [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato a seguito di servizi di osservazione e pedinamento, avvenuti tra il 20 e il 22 gennaio 2022, immediatamente dopo le vendite di eroina, e dalla sentenza risulta che un acquirente, sentito a sommarie informazioni, avesse dichiarato di averla comprata da due stranieri nel boschetto limitrofo come avvenuto nei cinque mesi precedenti.

4. Il motivo di ricorso relativo alla confisca dei telefoni cellulari, invece, è fondato.

I telefoni cellulari sequestrati al ricorrente sono stati confiscati con la laconica ed insufficiente motivazione, peraltro comune al denaro, che possano "favorire l'imputato nell'eventuale reiterazione delle condotte criminose".

Trattandosi, anche in questo caso, di confisca facoltativa il giudice dì merito è tenuto a spiegare da un lato perché i telefoni confiscati siano eziologicamente collegati con i reati commessi e, dall'altro lato, in quali termini la loro libera disponibilità possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa.

3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 7 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA su ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20 aprile 2022 del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per diversi reati tra i quali quelli di cessione di stupefacenti del tipo eroina (Capi A, E ed F), qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Con la stessa sentenza il Giudice disponeva anche la confisca di due telefoni cellulari e della somma di denaro sequestrata (pari a 350 C previo scomputo della banconota da 100 C risultata falsa). 2.Con un unico motivo di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per inosservanza della legge penale e omessa motivazione in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 445 cod. proc. pen. per la disposta confisca sia dei telefoni cellulari e della sim, in assenza di argomenti in ordine al nesso pertinenziale con l'illecito; sia del denaro trovato in possesso del ricorrente. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Premessa l'ammissibilità della censura relativa all'illegalità della confisca, anche a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, quale punto della sentenza che non ha costituito oggetto dell'accordo tra le parti (Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, Savin, Rv. 279348), la pronuncia impugnata, emessa ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato al ricorrente la confisca dei telefoni cellulari e della somma di C 350 in relazione ai reati contestati di cessione di stupefacenti. Il provvedimento, come si desume dalla stringata motivazione ("potendosi ritenere che la libera disponibilità di tali oggetti possa favorire l'imputato nell'eventuale reiterazione delle condotte criminose"), stante il richiamo all'art. 240, comma 1, cod. pen. ha applicato la confisca facoltativa con riferimento sia al denaro che ai telefoni cellulari trovati indosso al ricorrente al momento dell'arresto. 3. Il motivo di ricorso attinente alla confisca del denaro è manifestamente infondato. L'art. 240 cod. pen., espressamente richiamato dall'art. 73, comma 7-bis d.P.R. n. 309 del 90, prevede la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato che esprime il vantaggio economico ricavato, direttamente o indirettamente, dalla sua commissione. È, dunque, certamente consentita la 2 it\ confisca del denaro provento del reato per cui si procede quando questo, come nella specie, sia di cessione di sostanze stupefacenti. Infatti, [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato a seguito di servizi di osservazione e pedinamento, avvenuti tra il 20 e il 22 gennaio 2022, immediatamente dopo le vendite di eroina, e dalla sentenza risulta che un acquirente, sentito a sommarie informazioni, avesse dichiarato di averla comprata da due stranieri nel boschetto limitrofo come avvenuto nei cinque mesi precedenti. 4. Il motivo di ricorso relativo alla confisca dei telefoni cellulari, invece, è fondato. I telefoni cellulari sequestrati al ricorrente sono stati confiscati con la laconica ed insufficiente motivazione, peraltro comune al denaro, che possano "favorire l'imputato nell'eventuale reiterazione delle condotte criminose". Trattandosi, anche in questo caso, di confisca facoltativa il giudice dì merito è tenuto a spiegare da un lato perché i telefoni confiscati siano eziologicamente collegati con i reati commessi e, dall'altro lato, in quali termini la loro libera disponibilità possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa. 3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla confisca dei telefoni cellulari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefoni e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 7 novembre
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