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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10761/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ITALIA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza n. 121/2025 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 27 febbraio 2025;Numero registro generale 10709/2025Numero sezionale 4590/2025Numero di raccolta generale 10761/2026Data pubblicazione 23/04/2026udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 28novembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perparte ricorrente;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di Enzoforme di cui all’art. 702-bis cod. proc. civ., la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione della [OSCURATO:SOCIETA].) alpagamento delle somme dovute, in misura corrispondente alle quoteereditarie di spettanza (2/9 per ciascun attore), in forza di cinquepolizze sulla vita (in dettaglio, di capitalizzazione a premio unico)stipulate nel giugno 2002 dal de cuius con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. pressol’agenzia di Perugia, nella titolarità di Aldo e [OSCURATO:PERSONA].Nel resistere all’azione, la [OSCURATO:SOCIETA]. eccepì, in viapreliminare, la prescrizione dell’avverso credito ai sensi dell’art. 2952cod. civ.; nel merito, negò il perfezionamento delle polizze asserendoil mancato pagamento dei relativi premi; formulò istanza di chiamatain causa, a fini di manleva, degli agenti Aldo e [OSCURATO:PERSONA].Disposto ed integrato il contraddittorio in tal senso, Aldo e CiroIacone eccepirono il difetto di legittimazione passiva.2.

All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Perugia,con ordinanza n. 391/2022, rigettò le pretese attoree, rilevandol’intervenuta prescrizione del diritto azionato.r.g. n. 10709/2025Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 10709/2025Numero sezionale 4590/2025Numero di raccolta generale 10761/2026Data pubblicazione 23/04/20263.

La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interpostodagli originari attori.Per quanto ancora qui d’interesse, la Corte umbra:(i) ha ribadito l’operatività nella vicenda del termine biennale diprescrizione stabilito dall’art. 2952 cod. civ., reputando la declaratoriadi incostituzionalità pronunciata dalla Consulta (con la sentenza n.32/2024) riferibile al testo del citato articolo come modificato dal d.l.28.08.2008, n. 134, non applicabile ratione temporis al caso;(ii) nel merito, ha ritenuto che le quietanze dei premi prodotte dagliprivate provenienti da terzi, non costituissero «prova convincente dellaeffettività dei pagamenti da parte del cliente».4.

Ricorrono uno actu per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e AndreaRamadori, articolando sei motivi.Resistono, con distinti controricorsi, la [OSCURATO:SOCIETA]., da unlato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro.Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.Parte ricorrente e la controricorrente società hanno depositatomemoria illustrativa.La causa è stata discussa all’odierna pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato a sei motivi: il primo concerne la prescrizione,gli altri cinque il merito della controversia.L’esame del secondo gruppo di censure consente la decisione sulricorso: da esso, in ossequio al principio della ragione più liquida,muove la delibazione della Corte.2.

Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminaticongiuntamente.Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.214, 215 e 216 cod. proc. civ., per non aver né il giudice di primo gradoné il giudice d’appello proceduto alla verificazione delle scritture privater.g. n. 10709/2025Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 10709/2025Numero sezionale 4590/2025Numero di raccolta generale 10761/2026Data pubblicazione 23/04/2026costituite dalle quietanze di premio, «nonostante la richiesta degliodierni ricorrenti svolta sin dalla prima difesa e poi reiterata in primogrado e in tutto il giudizio di appello».I ricorrenti deducono che la verificazione di scrittura privata eranecessaria per dimostrare il loro buon diritto, né fu corretta lavalutazione con cui la Corte d’appello rigettò la relativa istanza(provenire, cioè, la scrittura da un soggetto terzo rispetto alla societàGenerali).3.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1387, 1745, 1753 e 1888 nonché degli artt. 1362 e ss. cod. civ..L’illustrazione del motivo contiene due censure.Con una prima censura i ricorrenti tornano a sostenere che l’agentegenerale dell’INA-Assitalia non era un “soggetto terzo” rispetto aquella; che le dichiarazioni fatte all’agente o da questi compiute sonoriferibili all’assicuratore in virtù del generale potere rappresentativoprevisto dall’art. 1745 c.c.; che in ogni caso il contratto prevedeva chedel pagamento del premio facesse fede soltanto «l’apposita, separataquietanza emessa dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.»; che l’art. 1888 cod. civ.stabilisce che l’unica prova del contratto è «la polizza o altro documentofirmato dall'assicuratore o dal suo agente».Con una seconda censura i ricorrenti sostengono che la Corteterritoriale, ha mal valutato il tenore delle condizioni generali di polizza(e, segnatamente, degli artt. 2 e 8, regolanti l’emissione dellaquietanza e le modalità di pagamento del premio), trascurando diconsiderare che polizze e relative quietanze avevano sottoscrizionidifformi perché le prime erano emesse per contratto dalla direzionegenerale, le seconde dall’agente; che ai sensi dell’art. 8 delle condizionigenerali spettava all’agente rilasciare la quietanza; che giurisprudenzadi legittimità richiamata dalla Corte d’appello a sostegno della propriadecisione non era in realtà pertinente.r.g. n. 10709/2025Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 10709/2025Numero sezionale 4590/2025Numero di raccolta generale 10761/2026Data pubblicazione 23/04/2026Alla luce di tali considerazioni i ricorrenti sostengono che «l’agentedi assicurazione ha il potere di sottoscrivere la quietanza, agendo comerappresentante dell’assicuratore e può rilasciare la quietanza in nomedell’impresa assicurativa […] la quietanza rilasciata dall’agentedelegato ha valore legale come prova di adempimento dell’obbligazionedi pagamento».4.

Va premesso che nel presente giudizio (avente ad oggetto ilpagamento di premi versati all’agente nel 2002) non viene in rilievol’art. 118 cod. ass., a norma del quale “il pagamento del premioeseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori siconsidera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione”.Tale norma non viene in rilievo sia perché entrata in vigore nel2006; sia perché nel caso di specie la Corte d’appello non ha negatol’imputabilità all’assicuratore del pagamento del premio nelle manodell’intermediario; ha negato - prima ancora - esservi la prova stessadel pagamento del premio nelle mani dell’intermediario.5.

Nel merito il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati.Essi riposano su un presupposto in iure errato: la qualificazionedell’agente come rappresentante ope legis dell’assicuratore, con laconseguente riferibilità al secondo degli atti compiuti dal primo edinesistenza di un rapporto di alterità o terzietà tra i due.5.1.

Lo statuto di disciplina dell’istituto è informato ad un differente(anzi, contrario) principio: il potere di rappresentare l’assicuratore –ovvero di compiere atti con effetto immediato e diretto nella sferagiuridica di quest’ultimo – non costituisce un effetto naturale delcontratto di agenzia, bensì richiede uno specifico atto di conferimentoin favore dell’agente, un negozio ad hoc.Lo stabilisce, innanzitutto, l’art. 1753 cod. civ., per comecostantemente interpretato da questa Corte.

Tale norma istituisce lac.d.

«inversione della gerarchia delle fonti», e stabilisce che ladisciplina dell’attività degli agenti assicurativi sia regolata in primor.g. n. 10709/2025Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 10709/2025Numero sezionale 4590/2025Numero di raccolta generale 10761/2026Data pubblicazione 23/04/2026luogo dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di categoria, iquali prevalgono in caso di contrasto sulle disposizioni dettate dalcodice civile per l'agente di commercio (ex multis, Cass. 11/07/2001,n. 9386; Cass. 01/08/2001, n. 10521).All’epoca dei fatti (2002) era in vigore l’[OSCURATO:PERSONA] -ANA del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale all’art. 2, terzo comma, stabiliva: “l’incaricoagenziale può essere conferito con o senza procura”.In coerenza con tale regola, e con riferimento al potere degli agentiassicurativi di concludere contratti, l’art. 1903, primo comma, cod. civ.,prescrive che il negozio di procura (sotto pena di inopponibilità ai terzidi eventuali limitazioni convenzionali ai poteri rappresentativi) siapubblicato «nelle forme richieste della legge», cioè a dire, attesa laqualità di imprenditore commerciale del soggetto rappresentato, nelregistro delle imprese (Cass. 03/11/1998, n. 10978).L’attribuzione ex contractu di rappresentanza sostanziale all’agenteassicurativo importa, per logica inferenza, un generale potere dicompiere qualsiasi atto con effetti costitutivi, modificativi o estintivi deirelativi rapporti negoziali: e, di certo, comprende il potere di riscuoterei premi dovuti all’assicuratore (o i crediti di esso: Cass. 16/12/1991, n.13523), con il correlato obbligo di rilasciare quietanza dei pagamentiricevuti in nome e per conto dell’assicuratore preponente.Anche lo svolgimento da parte dell’agente di attività di incasso perconto del preponente dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisceinfatti un elemento essenziale del contratto di agenzia, ma soltanto uncompito ulteriore che le parti possono convenire, indipendentementedalla devoluzione all’agente dei poteri «concernenti la modificazione ela risoluzione dei contratti»: è questa la regola posta dall’art. 1744 cod.civ., applicabile agli agenti di assicurazione in forza del rinvio operatodall’art. 1753 cod. civ..Ne deriva che il mero rilascio di quietanza di premi riscossi ad operadell’agente assicurativo, nel sistema antecedente l’entrata in vigore delr.g. n. 10709/2025Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 10709/2025Numero sezionale 4590/2025Numero di raccolta generale 10761/2026Data pubblicazione 23/04/2026codice delle assicurazioni, non era indice del conferimento in suo favoredi poteri rappresentativi dell’assicuratore: anzi, come chiarito daquesta Corte, ove l’agente rilasci quietanza su moduli predisposti dallasocietà assicuratrice e recanti la sottoscrizione a stampa diquest’ultima, egli agisce come adiectus solutionis causa e non comerappresentante dell’assicuratore (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1322).Va, in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto: «nelsistema previgente l’entrata in vigore dell’art. 118 cod. ass., laquietanza di pagamento del premio rilasciata dall’agente non èopponibile all’assicuratore, se non risulti il conferimento all’agente delpotere di rappresentanza sostanziale dell’assicuratore».5.3.

Tanto precisato, nella vicenda de qua parte ricorrente postula,quale presupposto implicitamente sotteso all’intera argomentazionesviluppata, l’attribuzione all’agente generale di Perugia di un potererappresentativo della società assicuratrice, ma non esplicita la fonte ditale supposto potere, mai curandosi di allegare (né, a maiori, diprovare) l’intervenuta stipulazione della procura all’uopo necessaria.L’esistenza di un potere rappresentativo di tal fatta non si desume,poi, dalle condizioni generali di contratto riprodotte in ricorso (e di cuisi asserisce una non corretta esegesi), dacché relative soltanto allemodalità di pagamento del premio e della relativa attestazione.Né a tal fine assume rilievo, sulla scorta delle illustrate notazioni,la mera circostanza del rilascio delle quietanze ad opera dell’agente:nella specie, detto rilascio va considerato esclusivamente provenientedall’agente, poiché avvenuto con l’utilizzo di moduli predisposti dallasocietà assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e muniti di sottoscrizione di essariprodotta a stampa sul documento, avente la funzione di garantirel’autenticità della provenienza ed il valore vincolante per la società deldocumento medesimo, ma non la sua partecipazione all’atto giuridicodocumentato (così, in fattispecie similare, Cass. 01/03/1973, n. 555).r.g. n. 10709/2025Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 10709/2025Numero sezionale 4590/2025Numero di raccolta generale 10761/2026Data pubblicazione 23/04/2026Neanche dedotto dal ricorrente è, infine, l’affidamento incolpevoleriposto sulla effettiva sussistenza di un potere rappresentativo in capoall’agente generale di Perugia ed indotto da una situazione di apparenterappresentanza colposamente creata da quest’ultimo.5.4.

Esclusa dunque l’attribuzione all’agente generale di Perugia dipoteri rappresentativi della società assicuratrice nonché la immediatae diretta riferibilità a quest’ultima delle quietanze oggetto di causa,corretta, rispetto alle stesse, risulta la qualità di soggetto terzoriconosciuta alla compagnia assicuratrice dal giudice territoriale.Ed ineccepibile, per conseguenza, in relazione alla domanda diindennizzo rivolta dall’odierno ricorrente verso la società assicuratrice,è l’apprezzamento delle medesime quietanze come scritture privateprovenienti da terzi, a valenza meramente indiziaria, alla stregua diprove atipiche liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalleparti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema diquerela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata (cfr.Cass. 09/03/2020, n. 6650, precipuamente relativa ad una polizzaassicurativa contenente la quietanza di pagamento del premio).Le considerazioni svolte danno poi conto della correttezza delladecisione della Corte perugina di disattendere l’istanza di verificazioneex art. 215 cod. proc. civ. delle quietanze di pagamento avanzata ereiterata dall’odierno ricorrente, statuizione altresì motivata sul rilievo,in presenza di sottoscrizioni illeggibili, della mancata indicazione, adopera dell’istante, del soggetto firmatario, cioè della non attribuibilità«ad una persona identificata» di tali documenti.Argomentazione, quest’ultima, non attinta criticamente con laimpugnazione di legittimità ma, ad ogni modo, conforme a diritto: deveinvero ritenersi inammissibile un’istanza di verificazione di una scritturaprivata della quale non si alleghi la paternità o non si individui ilpresunto ed apparente autore, in ragione della finalità tipicamenter.g. n. 10709/2025Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 10709/2025Numero sezionale 4590/2025Numero di raccolta generale 10761/2026Data pubblicazione 23/04/2026connotante l’incidente istruttorio de quo, che è quella di accertarel’autenticità della sottoscrizione apposta sul documento.5.5.

Infine, inammissibili in questa sede sono le censure rivoltecontro il giudizio di indecifrabilità della sottoscrizione e di inidoneità deidocumenti depositati dagli attori a dimostrare l’avvenuto pagamentodei premi, in quanto rivolte contro accertamenti di fatto riservati algiudice di merito.6.

Il quarto motivo di ricorso denuncia omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituitodalla lettera del 5 giugno 2015 inviata da [OSCURATO:SOCIETA]. con cui,in risposta alla richiesta di pagamento degli odierni ricorrenti, sicomunicava che «la vicenda evidenziata riguarda la cessata gestioneaziendale, terminata nel 2006, a nome del de cuius [OSCURATO:PERSONA]».Da questa missiva – secondo parte ricorrente – si ricaverebbe, inmaniera decisiva e con certezza, «chi aveva sottoscritto le polizze perla compagnia, e cioè [OSCURATO:PERSONA], l’agente di allora, poi deceduto, lacui agenzia è stata poi proseguita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».6.1.

La doglianza è inammissibile e, comunque, infondata.Inammissibile perché il «fatto» in thesi non esaminato consiste inun documento o, per meglio dire, nelle emergenze asseverative dallostesso desumibili: per converso, il fatto decisivo per il giudizio previstodall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. va correttamenteinteso in un’accezione storico-naturalistica, cioè come eventofenomenico, come concreto accadimento di vita risultante dagli attiprocessuali, con esclusione (tra l’altro) di questioni o argomentazionidifensive, elementi istruttori o risultanze probatorie (ex plurimis, Cass.26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass.08/11/2019, n. 28887; Cass. 29/10/2018, n. 27415).Comunque infondata, dacché il contenuto della missiva evocata dairicorrenti, recante un generico riferimento all’agenzia che gestiva lapratica, non consente di identificare il soggetto persona fisicar.g. n. 10709/2025Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 10709/2025Numero sezionale 4590/2025Numero di raccolta generale 10761/2026Data pubblicazione 23/04/2026sottoscrittore delle polizze e delle quietanze, né, quindi, di inferirealcunché in ordine alla controversa autenticità di siffatti documenti.7.

Il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., per avere la Corte umbra «addossato agli odierniricorrenti un onere della prova gravante invece sulla compagniaconvenuta», ovvero l’onere di dimostrare l’origine e la provenienza deifondi impiegati per il pagamento dei premi, «sostanzialmenteapplicando alla fattispecie una normativa successiva (d. lgs. 21novembre 2007, n. 231)», con violazione e falsa applicazione anchedegli artt. 1, 2 e 3 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, disciplinante l’usodella moneta contante.7.1.

Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.Infondato, là dove lamenta l’inosservanza dei criteri di ripartodell’onere probatorio.È infatti onere del contraente, in quanto soggetto a tanto obbligato,dare la prova dell’avvenuto pagamento del premio, costituente, ex art.1901 cod. civ., la condicio iuris cui è subordinata l’efficacia del contrattodi assicurazione, avendo l’assicuratore bisogno del premio percostituire la riserva sinistri, senza la quale non potrebbe far fronte agliimpegni nei confronti della massa degli assicurati (cfr., sul tema, Cass.03/12/2021, n. 38216).Inammissibile là dove invece solleva contestazioni in ordine alledisposizioni in tema di antiriciclaggio ed utilizzo del contante.Nell’impianto motivazionale che sorregge la sentenza impugnata,le considerazioni concernenti l’inverosimiglianza di cospicui versamentidi somme di denaro in contante hanno natura di argomentazioni adabundantiam, meramente rafforzative della già altrimenti accertatamancanza di prova del pagamento del premio e prive di decisività.Da ciò l’inammissibilità, per difetto di interesse ad impugnare, dellacensura in oggetto (cfr. Cass., Sez.

U, 20/02/2007, n. 3840; Cass.r.g. n. 10709/2025Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 10709/2025Numero sezionale 4590/2025Numero di raccolta generale 10761/2026Data pubblicazione 23/04/202619/12/2017, n. 30393; Cass. 16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez.

U,01/02/2021, n. 2155).8.

Il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazione:(i) dell’art. 2729 cod. civ., per avere la Corte d’appello«presuntivamente ritenuto impossibile che gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] nonabbiano trovato traccia dei flussi finanziari risalenti al 18 luglio 2002»;(ii) dell’art. 2697 cod. civ., per avere la stessa Corte «addossato airicorrenti la dimostrazione del mezzo di pagamento, nonostantel’avvenuto decorso di oltre dieci anni dalla sottoscrizione delle polizzeda parte del de cuius»;(iii) dell’art. 2729 cod. civ., dell’art. 119 del d.lgs. 1° settembre1993, n. 385 e dell’art. 2220 cod. civ., in tema di conservazione deidocumenti bancari ed assicurativi.8.1.

Anche questo motivo è inammissibile per difetto d’interesse,risolvendosi nella critica di rilievi svolti ad abundantiam, come tali prividi decisività e suscettibili di essere espunti dalla trama argomentativadella sentenza senza minare la compiutezza e concludenza del dictum.9.

La reiezione dei motivi concernenti la ritenuta infondatezza nelmerito della pretesa azionata rende inammissibile per carenza diinteresse il primo motivo, con cui è stata lamentata violazione e falsaapplicazione dell’art. 2952, secondo comma, cod. civ., sollecitandoneun’esegesi della disposizione sul termine di prescrizione orientata daiprincìpi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 32/2024.Per fermo convincimento di nomofilachia, qualora la decisionegravata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome,singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico,l’infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censurerelative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, inquanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stanter.g. n. 10709/2025Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 10709/2025Numero sezionale 4590/2025Numero di raccolta generale 10761/2026Data pubblicazione 23/04/2026l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisionestessa (da ultimo, Cass. 26/02/2024, n. 5102).Irrilevante ai fini della decisione risulta, per l’effetto, la questionedi legittimità costituzionale dell’art. 2952, secondo comma, nel testoanteriore alla modifica apportata dal d.l. 28 agosto 2008, n. 134,prospettata (in via gradata) con il motivo in esame.10.

Il ricorso è complessivamente rigettato.11.

Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue ilprincipio della soccombenza, con liquidazione parametrata per ciascuncontroricorrente alle attività difensive esplicate nel grado.12.

Atteso l’esito del ricorso, va infine dato atto della sussistenzadei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria diquesta Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamentoda parte dei ricorrenti - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in euro 9.000 per compensi professionali, oltre allespese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore deicontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in euro 7.500 per compensi professionali, oltre allespese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.r.g. n. 10709/2025Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 10709/2025Numero sezionale 4590/2025Numero di raccolta generale 10761/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 28 novembre 2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 10709/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ITALIA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -avverso la sentenza n. 121/2025 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 27 febbraio 2025;Numero registro generale 10709/2025Numero sezionale 4590/2025Numero di raccolta generale 10761/2026Data pubblicazione 23/04/2026udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 28novembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;uditi gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perparte ricorrente;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di Enzoforme di cui all’art. 702-bis cod. proc. civ., la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione della [OSCURATO:SOCIETA].) alpagamento delle somme dovute, in misura corrispondente alle quoteereditarie di spettanza (2/9 per ciascun attore), in forza di cinquepolizze sulla vita (in dettaglio, di capitalizzazione a premio unico)stipulate nel giugno 2002 dal de cuius con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. pressol’agenzia di Perugia, nella titolarità di Aldo e [OSCURATO:PERSONA].Nel resistere all’azione, la [OSCURATO:SOCIETA]. eccepì, in viapreliminare, la prescrizione dell’avverso credito ai sensi dell’art. 2952cod. civ.; nel merito, negò il perfezionamento delle polizze asserendoil mancato pagamento dei relativi premi; formulò istanza di chiamatain causa, a fini di manleva, degli agenti Aldo e [OSCURATO:PERSONA].Disposto ed integrato il contraddittorio in tal senso, Aldo e CiroIacone eccepirono il difetto di legittimazione passiva.2. All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Perugia,con ordinanza n. 391/2022, rigettò le pretese attoree, rilevandol’intervenuta prescrizione del diritto azionato.r.g. n. 10709/2025Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 10709/2025Numero sezionale 4590/2025Numero di raccolta generale 10761/2026Data pubblicazione 23/04/20263. La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interpostodagli originari attori.Per quanto ancora qui d’interesse, la Corte umbra:(i) ha ribadito l’operatività nella vicenda del termine biennale diprescrizione stabilito dall’art. 2952 cod. civ., reputando la declaratoriadi incostituzionalità pronunciata dalla Consulta (con la sentenza n.32/2024) riferibile al testo del citato articolo come modificato dal d.l.28.08.2008, n. 134, non applicabile ratione temporis al caso;(ii) nel merito, ha ritenuto che le quietanze dei premi prodotte dagliprivate provenienti da terzi, non costituissero «prova convincente dellaeffettività dei pagamenti da parte del cliente».4. Ricorrono uno actu per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e AndreaRamadori, articolando sei motivi.Resistono, con distinti controricorsi, la [OSCURATO:SOCIETA]., da unlato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro.Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.Parte ricorrente e la controricorrente società hanno depositatomemoria illustrativa.La causa è stata discussa all’odierna pubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato a sei motivi: il primo concerne la prescrizione,gli altri cinque il merito della controversia.L’esame del secondo gruppo di censure consente la decisione sulricorso: da esso, in ossequio al principio della ragione più liquida,muove la delibazione della Corte.2. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminaticongiuntamente.Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.214, 215 e 216 cod. proc. civ., per non aver né il giudice di primo gradoné il giudice d’appello proceduto alla verificazione delle scritture privater.g. n. 10709/2025Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 10709/2025Numero sezionale 4590/2025Numero di raccolta generale 10761/2026Data pubblicazione 23/04/2026costituite dalle quietanze di premio, «nonostante la richiesta degliodierni ricorrenti svolta sin dalla prima difesa e poi reiterata in primogrado e in tutto il giudizio di appello».I ricorrenti deducono che la verificazione di scrittura privata eranecessaria per dimostrare il loro buon diritto, né fu corretta lavalutazione con cui la Corte d’appello rigettò la relativa istanza(provenire, cioè, la scrittura da un soggetto terzo rispetto alla societàGenerali).3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1387, 1745, 1753 e 1888 nonché degli artt. 1362 e ss. cod. civ..L’illustrazione del motivo contiene due censure.Con una prima censura i ricorrenti tornano a sostenere che l’agentegenerale dell’INA-Assitalia non era un “soggetto terzo” rispetto aquella; che le dichiarazioni fatte all’agente o da questi compiute sonoriferibili all’assicuratore in virtù del generale potere rappresentativoprevisto dall’art. 1745 c.c.; che in ogni caso il contratto prevedeva chedel pagamento del premio facesse fede soltanto «l’apposita, separataquietanza emessa dall’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.»; che l’art. 1888 cod. civ.stabilisce che l’unica prova del contratto è «la polizza o altro documentofirmato dall'assicuratore o dal suo agente».Con una seconda censura i ricorrenti sostengono che la Corteterritoriale, ha mal valutato il tenore delle condizioni generali di polizza(e, segnatamente, degli artt. 2 e 8, regolanti l’emissione dellaquietanza e le modalità di pagamento del premio), trascurando diconsiderare che polizze e relative quietanze avevano sottoscrizionidifformi perché le prime erano emesse per contratto dalla direzionegenerale, le seconde dall’agente; che ai sensi dell’art. 8 delle condizionigenerali spettava all’agente rilasciare la quietanza; che giurisprudenzadi legittimità richiamata dalla Corte d’appello a sostegno della propriadecisione non era in realtà pertinente.r.g. n. 10709/2025Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 10709/2025Numero sezionale 4590/2025Numero di raccolta generale 10761/2026Data pubblicazione 23/04/2026Alla luce di tali considerazioni i ricorrenti sostengono che «l’agentedi assicurazione ha il potere di sottoscrivere la quietanza, agendo comerappresentante dell’assicuratore e può rilasciare la quietanza in nomedell’impresa assicurativa […] la quietanza rilasciata dall’agentedelegato ha valore legale come prova di adempimento dell’obbligazionedi pagamento».4. Va premesso che nel presente giudizio (avente ad oggetto ilpagamento di premi versati all’agente nel 2002) non viene in rilievol’art. 118 cod. ass., a norma del quale “il pagamento del premioeseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori siconsidera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione”.Tale norma non viene in rilievo sia perché entrata in vigore nel2006; sia perché nel caso di specie la Corte d’appello non ha negatol’imputabilità all’assicuratore del pagamento del premio nelle manodell’intermediario; ha negato - prima ancora - esservi la prova stessadel pagamento del premio nelle mani dell’intermediario.5. Nel merito il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati.Essi riposano su un presupposto in iure errato: la qualificazionedell’agente come rappresentante ope legis dell’assicuratore, con laconseguente riferibilità al secondo degli atti compiuti dal primo edinesistenza di un rapporto di alterità o terzietà tra i due.5.1. Lo statuto di disciplina dell’istituto è informato ad un differente(anzi, contrario) principio: il potere di rappresentare l’assicuratore –ovvero di compiere atti con effetto immediato e diretto nella sferagiuridica di quest’ultimo – non costituisce un effetto naturale delcontratto di agenzia, bensì richiede uno specifico atto di conferimentoin favore dell’agente, un negozio ad hoc.Lo stabilisce, innanzitutto, l’art. 1753 cod. civ., per comecostantemente interpretato da questa Corte. Tale norma istituisce lac.d. «inversione della gerarchia delle fonti», e stabilisce che ladisciplina dell’attività degli agenti assicurativi sia regolata in primor.g. n. 10709/2025Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 10709/2025Numero sezionale 4590/2025Numero di raccolta generale 10761/2026Data pubblicazione 23/04/2026luogo dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di categoria, iquali prevalgono in caso di contrasto sulle disposizioni dettate dalcodice civile per l'agente di commercio (ex multis, Cass. 11/07/2001,n. 9386; Cass. 01/08/2001, n. 10521).All’epoca dei fatti (2002) era in vigore l’[OSCURATO:PERSONA] -ANA del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale all’art. 2, terzo comma, stabiliva: “l’incaricoagenziale può essere conferito con o senza procura”.In coerenza con tale regola, e con riferimento al potere degli agentiassicurativi di concludere contratti, l’art. 1903, primo comma, cod. civ.,prescrive che il negozio di procura (sotto pena di inopponibilità ai terzidi eventuali limitazioni convenzionali ai poteri rappresentativi) siapubblicato «nelle forme richieste della legge», cioè a dire, attesa laqualità di imprenditore commerciale del soggetto rappresentato, nelregistro delle imprese (Cass. 03/11/1998, n. 10978).L’attribuzione ex contractu di rappresentanza sostanziale all’agenteassicurativo importa, per logica inferenza, un generale potere dicompiere qualsiasi atto con effetti costitutivi, modificativi o estintivi deirelativi rapporti negoziali: e, di certo, comprende il potere di riscuoterei premi dovuti all’assicuratore (o i crediti di esso: Cass. 16/12/1991, n.13523), con il correlato obbligo di rilasciare quietanza dei pagamentiricevuti in nome e per conto dell’assicuratore preponente.Anche lo svolgimento da parte dell’agente di attività di incasso perconto del preponente dei corrispettivi dovuti dai clienti non costituisceinfatti un elemento essenziale del contratto di agenzia, ma soltanto uncompito ulteriore che le parti possono convenire, indipendentementedalla devoluzione all’agente dei poteri «concernenti la modificazione ela risoluzione dei contratti»: è questa la regola posta dall’art. 1744 cod.civ., applicabile agli agenti di assicurazione in forza del rinvio operatodall’art. 1753 cod. civ..Ne deriva che il mero rilascio di quietanza di premi riscossi ad operadell’agente assicurativo, nel sistema antecedente l’entrata in vigore delr.g. n. 10709/2025Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 10709/2025Numero sezionale 4590/2025Numero di raccolta generale 10761/2026Data pubblicazione 23/04/2026codice delle assicurazioni, non era indice del conferimento in suo favoredi poteri rappresentativi dell’assicuratore: anzi, come chiarito daquesta Corte, ove l’agente rilasci quietanza su moduli predisposti dallasocietà assicuratrice e recanti la sottoscrizione a stampa diquest’ultima, egli agisce come adiectus solutionis causa e non comerappresentante dell’assicuratore (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1322).Va, in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto: «nelsistema previgente l’entrata in vigore dell’art. 118 cod. ass., laquietanza di pagamento del premio rilasciata dall’agente non èopponibile all’assicuratore, se non risulti il conferimento all’agente delpotere di rappresentanza sostanziale dell’assicuratore».5.3. Tanto precisato, nella vicenda de qua parte ricorrente postula,quale presupposto implicitamente sotteso all’intera argomentazionesviluppata, l’attribuzione all’agente generale di Perugia di un potererappresentativo della società assicuratrice, ma non esplicita la fonte ditale supposto potere, mai curandosi di allegare (né, a maiori, diprovare) l’intervenuta stipulazione della procura all’uopo necessaria.L’esistenza di un potere rappresentativo di tal fatta non si desume,poi, dalle condizioni generali di contratto riprodotte in ricorso (e di cuisi asserisce una non corretta esegesi), dacché relative soltanto allemodalità di pagamento del premio e della relativa attestazione.Né a tal fine assume rilievo, sulla scorta delle illustrate notazioni,la mera circostanza del rilascio delle quietanze ad opera dell’agente:nella specie, detto rilascio va considerato esclusivamente provenientedall’agente, poiché avvenuto con l’utilizzo di moduli predisposti dallasocietà assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e muniti di sottoscrizione di essariprodotta a stampa sul documento, avente la funzione di garantirel’autenticità della provenienza ed il valore vincolante per la società deldocumento medesimo, ma non la sua partecipazione all’atto giuridicodocumentato (così, in fattispecie similare, Cass. 01/03/1973, n. 555).r.g. n. 10709/2025Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 10709/2025Numero sezionale 4590/2025Numero di raccolta generale 10761/2026Data pubblicazione 23/04/2026Neanche dedotto dal ricorrente è, infine, l’affidamento incolpevoleriposto sulla effettiva sussistenza di un potere rappresentativo in capoall’agente generale di Perugia ed indotto da una situazione di apparenterappresentanza colposamente creata da quest’ultimo.5.4. Esclusa dunque l’attribuzione all’agente generale di Perugia dipoteri rappresentativi della società assicuratrice nonché la immediatae diretta riferibilità a quest’ultima delle quietanze oggetto di causa,corretta, rispetto alle stesse, risulta la qualità di soggetto terzoriconosciuta alla compagnia assicuratrice dal giudice territoriale.Ed ineccepibile, per conseguenza, in relazione alla domanda diindennizzo rivolta dall’odierno ricorrente verso la società assicuratrice,è l’apprezzamento delle medesime quietanze come scritture privateprovenienti da terzi, a valenza meramente indiziaria, alla stregua diprove atipiche liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalleparti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema diquerela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata (cfr.Cass. 09/03/2020, n. 6650, precipuamente relativa ad una polizzaassicurativa contenente la quietanza di pagamento del premio).Le considerazioni svolte danno poi conto della correttezza delladecisione della Corte perugina di disattendere l’istanza di verificazioneex art. 215 cod. proc. civ. delle quietanze di pagamento avanzata ereiterata dall’odierno ricorrente, statuizione altresì motivata sul rilievo,in presenza di sottoscrizioni illeggibili, della mancata indicazione, adopera dell’istante, del soggetto firmatario, cioè della non attribuibilità«ad una persona identificata» di tali documenti.Argomentazione, quest’ultima, non attinta criticamente con laimpugnazione di legittimità ma, ad ogni modo, conforme a diritto: deveinvero ritenersi inammissibile un’istanza di verificazione di una scritturaprivata della quale non si alleghi la paternità o non si individui ilpresunto ed apparente autore, in ragione della finalità tipicamenter.g. n. 10709/2025Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 10709/2025Numero sezionale 4590/2025Numero di raccolta generale 10761/2026Data pubblicazione 23/04/2026connotante l’incidente istruttorio de quo, che è quella di accertarel’autenticità della sottoscrizione apposta sul documento.5.5. Infine, inammissibili in questa sede sono le censure rivoltecontro il giudizio di indecifrabilità della sottoscrizione e di inidoneità deidocumenti depositati dagli attori a dimostrare l’avvenuto pagamentodei premi, in quanto rivolte contro accertamenti di fatto riservati algiudice di merito.6. Il quarto motivo di ricorso denuncia omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituitodalla lettera del 5 giugno 2015 inviata da [OSCURATO:SOCIETA]. con cui,in risposta alla richiesta di pagamento degli odierni ricorrenti, sicomunicava che «la vicenda evidenziata riguarda la cessata gestioneaziendale, terminata nel 2006, a nome del de cuius [OSCURATO:PERSONA]».Da questa missiva – secondo parte ricorrente – si ricaverebbe, inmaniera decisiva e con certezza, «chi aveva sottoscritto le polizze perla compagnia, e cioè [OSCURATO:PERSONA], l’agente di allora, poi deceduto, lacui agenzia è stata poi proseguita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».6.1. La doglianza è inammissibile e, comunque, infondata.Inammissibile perché il «fatto» in thesi non esaminato consiste inun documento o, per meglio dire, nelle emergenze asseverative dallostesso desumibili: per converso, il fatto decisivo per il giudizio previstodall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. va correttamenteinteso in un’accezione storico-naturalistica, cioè come eventofenomenico, come concreto accadimento di vita risultante dagli attiprocessuali, con esclusione (tra l’altro) di questioni o argomentazionidifensive, elementi istruttori o risultanze probatorie (ex plurimis, Cass.26/04/2022, n. 13024; Cass. 31/03/2022, n. 10525; Cass.08/11/2019, n. 28887; Cass. 29/10/2018, n. 27415).Comunque infondata, dacché il contenuto della missiva evocata dairicorrenti, recante un generico riferimento all’agenzia che gestiva lapratica, non consente di identificare il soggetto persona fisicar.g. n. 10709/2025Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 10709/2025Numero sezionale 4590/2025Numero di raccolta generale 10761/2026Data pubblicazione 23/04/2026sottoscrittore delle polizze e delle quietanze, né, quindi, di inferirealcunché in ordine alla controversa autenticità di siffatti documenti.7. Il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., per avere la Corte umbra «addossato agli odierniricorrenti un onere della prova gravante invece sulla compagniaconvenuta», ovvero l’onere di dimostrare l’origine e la provenienza deifondi impiegati per il pagamento dei premi, «sostanzialmenteapplicando alla fattispecie una normativa successiva (d. lgs. 21novembre 2007, n. 231)», con violazione e falsa applicazione anchedegli artt. 1, 2 e 3 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, disciplinante l’usodella moneta contante.7.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.Infondato, là dove lamenta l’inosservanza dei criteri di ripartodell’onere probatorio.È infatti onere del contraente, in quanto soggetto a tanto obbligato,dare la prova dell’avvenuto pagamento del premio, costituente, ex art.1901 cod. civ., la condicio iuris cui è subordinata l’efficacia del contrattodi assicurazione, avendo l’assicuratore bisogno del premio percostituire la riserva sinistri, senza la quale non potrebbe far fronte agliimpegni nei confronti della massa degli assicurati (cfr., sul tema, Cass.03/12/2021, n. 38216).Inammissibile là dove invece solleva contestazioni in ordine alledisposizioni in tema di antiriciclaggio ed utilizzo del contante.Nell’impianto motivazionale che sorregge la sentenza impugnata,le considerazioni concernenti l’inverosimiglianza di cospicui versamentidi somme di denaro in contante hanno natura di argomentazioni adabundantiam, meramente rafforzative della già altrimenti accertatamancanza di prova del pagamento del premio e prive di decisività.Da ciò l’inammissibilità, per difetto di interesse ad impugnare, dellacensura in oggetto (cfr. Cass., Sez. U, 20/02/2007, n. 3840; Cass.r.g. n. 10709/2025Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 10709/2025Numero sezionale 4590/2025Numero di raccolta generale 10761/2026Data pubblicazione 23/04/202619/12/2017, n. 30393; Cass. 16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez. U,01/02/2021, n. 2155).8. Il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazione:(i) dell’art. 2729 cod. civ., per avere la Corte d’appello«presuntivamente ritenuto impossibile che gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] nonabbiano trovato traccia dei flussi finanziari risalenti al 18 luglio 2002»;(ii) dell’art. 2697 cod. civ., per avere la stessa Corte «addossato airicorrenti la dimostrazione del mezzo di pagamento, nonostantel’avvenuto decorso di oltre dieci anni dalla sottoscrizione delle polizzeda parte del de cuius»;(iii) dell’art. 2729 cod. civ., dell’art. 119 del d.lgs. 1° settembre1993, n. 385 e dell’art. 2220 cod. civ., in tema di conservazione deidocumenti bancari ed assicurativi.8.1. Anche questo motivo è inammissibile per difetto d’interesse,risolvendosi nella critica di rilievi svolti ad abundantiam, come tali prividi decisività e suscettibili di essere espunti dalla trama argomentativadella sentenza senza minare la compiutezza e concludenza del dictum.9. La reiezione dei motivi concernenti la ritenuta infondatezza nelmerito della pretesa azionata rende inammissibile per carenza diinteresse il primo motivo, con cui è stata lamentata violazione e falsaapplicazione dell’art. 2952, secondo comma, cod. civ., sollecitandoneun’esegesi della disposizione sul termine di prescrizione orientata daiprincìpi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 32/2024.Per fermo convincimento di nomofilachia, qualora la decisionegravata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome,singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico,l’infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendirende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censurerelative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, inquanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stanter.g. n. 10709/2025Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 10709/2025Numero sezionale 4590/2025Numero di raccolta generale 10761/2026Data pubblicazione 23/04/2026l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisionestessa (da ultimo, Cass. 26/02/2024, n. 5102).Irrilevante ai fini della decisione risulta, per l’effetto, la questionedi legittimità costituzionale dell’art. 2952, secondo comma, nel testoanteriore alla modifica apportata dal d.l. 28 agosto 2008, n. 134,prospettata (in via gradata) con il motivo in esame.10. Il ricorso è complessivamente rigettato.11. Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue ilprincipio della soccombenza, con liquidazione parametrata per ciascuncontroricorrente alle attività difensive esplicate nel grado.12. Atteso l’esito del ricorso, va infine dato atto della sussistenzadei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria diquesta Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamentoda parte dei ricorrenti - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore dellacontroricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in euro 9.000 per compensi professionali, oltre allespese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore deicontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle spese del giudizio dilegittimità, liquidate in euro 7.500 per compensi professionali, oltre allespese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.r.g. n. 10709/2025Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 10709/2025Numero sezionale 4590/2025Numero di raccolta generale 10761/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 28 novembre 2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA].g. n. 10709/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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