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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 11830/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 35855-2026 - Udienza del 11/02/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto aggravato.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al riconoscimento della recidiva di cui all'art.99 comma 4 cod. pen. — è inammissibile in quanto si sostanzia nella integrale riproposizione delle medesime argomentazioni già sviluppate dinanzi alla Corte territoriale, la quale ha provveduto a valutarle e a disattenderle con motivazione adeguata (si vedano, sul punto, pagg.2-3 della sentenza impugnata).

Il motivo difetta, pertanto, dei caratteri di specificità e novità necessari in questa sede, nel senso che si limita a reiterare critiche già esaminate, senza fornire un'autonoma confutazione della ratio decidendi adottata dal giudice di merito.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, eccependo l'eccessività della pena quantificata dal giudice di primo grado e confermata dal giudice d'appello, ivi compresa la pena risultante dalla diminuzione per il tentativo — è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag.3 della sentenza impugnata).

Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al diniego della concessione all'imputato dei «benefici di legge» —è inammissibile, in primo luogo, perché generico in quanto non specifica neanche a quali benefici si riferisca; ad ogni modo, il motivo è anche manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla reiezione della richiesta di applicare la sospensione condizionale della pena (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), con argomenti che il ricorrente rievoca, ma di cui non contesta specificamente la concludenza.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 35855-2026 - Udienza del 11/02/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto aggravato. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al riconoscimento della recidiva di cui all'art.99 comma 4 cod. pen. — è inammissibile in quanto si sostanzia nella integrale riproposizione delle medesime argomentazioni già sviluppate dinanzi alla Corte territoriale, la quale ha provveduto a valutarle e a disattenderle con motivazione adeguata (si vedano, sul punto, pagg.2-3 della sentenza impugnata). Il motivo difetta, pertanto, dei caratteri di specificità e novità necessari in questa sede, nel senso che si limita a reiterare critiche già esaminate, senza fornire un'autonoma confutazione della ratio decidendi adottata dal giudice di merito. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, eccependo l'eccessività della pena quantificata dal giudice di primo grado e confermata dal giudice d'appello, ivi compresa la pena risultante dalla diminuzione per il tentativo — è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag.3 della sentenza impugnata). Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al diniego della concessione all'imputato dei «benefici di legge» —è inammissibile, in primo luogo, perché generico in quanto non specifica neanche a quali benefici si riferisca; ad ogni modo, il motivo è anche manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla reiezione della richiesta di applicare la sospensione condizionale della pena (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), con argomenti che il ricorrente rievoca, ma di cui non contesta specificamente la concludenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibi P.Q.M
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