CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16705/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di partecipazione ad una associazione ex art. 74 d.P.R. 390/90 (capo A) avente il carattere transnazionale dedita all'importazione di ingenti quantitativi di hashish dalla Spagna e del reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e art. 80 per l'acquisito di ingente quantitativo di hashish pari a kg. 148 (capo D), è inammissibile perché meramente riproduttivo delle stesse censure già devolute nel giudizio di appello e dal quel giudice disattese ed estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. La sentenza impugnata, respinta la censura che si appuntava sulla assenza di motivazione della sentenza di primo grado redatta con la tecnica del copia e incolla in quanto contraddetta dalla motivazione del giudice ritenuta autonoma e congrua dal giudice di appello, in continuità con quella di primo grado, ha rilevato la genericità della censura svolta sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo (nel quale la partecipazione del Benedetti trovava fondamento nella partecipazione all'importazione di kg. 861 di hashish dalla Spagna per il quale è stato tratto in arresto in flagranza) e la congruità della motivazione anche sull'ulteriore capo di imputazione (pag. 3), spiegamento in modo esauriente anche la ritenuta sussistenza dell'aggravante, oggetto di generica contestazione nel secondo motivo di ricorso. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della ritenuta sussistenza dell'aggravante della transnazionalità del reato associativo è privo di specificità perché riproduttivi di profilo di censure già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito (si veda, in particolare, pag. 3, che richiama pag. 76 della sentenza di prima grado). Considerato che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, Z., Rv. 272460 - 01). Non di meno, in presenza di specifica richiesta, non sussiste il denunciato vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata abbia argomentato il diniego di prevalenza, come nel caso in esame vedi pag. 3 con riferimento alla prevalenza del precedente. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così