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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 30991/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 2/12/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di MILANO in data 13/9/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di associazione a delinquere e alcune ipotesi di invasione di edifici di cui agli artt. 416 e 633 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata partecipazione del difensore al giudizio di appello.

2. In data 15 aprile 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata partecipazione del difensore al giudizio di appello eccependo la nullità della sentenza in quanto questa sarebbe stata emessa in assenza del difensore dell'imputato che aveva revocato la richiesta che si procedesse con la trattazione orale.

Ragione questa per la quale la mancata considerazione delle conclusioni scritte nel frattempo pervenute determinerebbe la violazione del diritto di difesa da cui conseguirebbe la nullità della sentenza.

La doglianza, formulata in termini aspecifici, è manifestamente infondata.

1.1. Come di recente evidenziato, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile, atteso che in caso contrario non sarebbe possibile rispettare i termini previsti dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata dall'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, con necessità di differire ulteriormente la trattazione, incidendo sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall'art. 111, comma secondo, Cost. (così Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207).

Sotto tale profilo, pertanto, nel caso di specie, nel quale il difensore ha presentato la richiesta di trattazione orale e ha poi ritenuto di non presenziare all'udienza camerale celebrata ex art. 127 cod. proc. pen. in quanto la sentenza di primo grado era stata pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, nella quale quindi le parti sono sentite solo se compaiono, non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa.

2. Quanto alla censura relativa alla mancata acquisizione formale delle conclusioni scritte fatte pervenire dalla difesa, d'altro canto, il ricorso, a fronte della irretrattabilità della richiesta di trattazione orale e del regolare svolgimento dell'udienza, risulta aspecifico.

Nel motivo di impugnazione presentato in questa sede, infatti, la difesa ha del tutto omesso di confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e non ha in specifico evidenziato in quale modo gli argomenti contenuti nelle conclusioni presentate (peraltro del tutto coincidenti con i motivi di appello) sarebbero stati decisivi e avrebbero potuto determinare la Corte territoriale ad addivenire a una conclusione diversa da quella cui è pervenuta, pure rendendo una motivazione esente da vizi logici (cfr. Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972 - 01; Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670 - 01; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 2/12/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di MILANO in data 13/9/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di associazione a delinquere e alcune ipotesi di invasione di edifici di cui agli artt. 416 e 633 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata partecipazione del difensore al giudizio di appello. 2. In data 15 aprile 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata partecipazione del difensore al giudizio di appello eccependo la nullità della sentenza in quanto questa sarebbe stata emessa in assenza del difensore dell'imputato che aveva revocato la richiesta che si procedesse con la trattazione orale. Ragione questa per la quale la mancata considerazione delle conclusioni scritte nel frattempo pervenute determinerebbe la violazione del diritto di difesa da cui conseguirebbe la nullità della sentenza. La doglianza, formulata in termini aspecifici, è manifestamente infondata. 1.1. Come di recente evidenziato, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile, atteso che in caso contrario non sarebbe possibile rispettare i termini previsti dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata dall'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, con necessità di differire ulteriormente la trattazione, incidendo sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall'art. 111, comma secondo, Cost. (così Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207). Sotto tale profilo, pertanto, nel caso di specie, nel quale il difensore ha presentato la richiesta di trattazione orale e ha poi ritenuto di non presenziare all'udienza camerale celebrata ex art. 127 cod. proc. pen. in quanto la sentenza di primo grado era stata pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, nella quale quindi le parti sono sentite solo se compaiono, non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa. 2. Quanto alla censura relativa alla mancata acquisizione formale delle conclusioni scritte fatte pervenire dalla difesa, d'altro canto, il ricorso, a fronte della irretrattabilità della richiesta di trattazione orale e del regolare svolgimento dell'udienza, risulta aspecifico. Nel motivo di impugnazione presentato in questa sede, infatti, la difesa ha del tutto omesso di confrontarsi con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e non ha in specifico evidenziato in quale modo gli argomenti contenuti nelle conclusioni presentate (peraltro del tutto coincidenti con i motivi di appello) sarebbero stati decisivi e avrebbero potuto determinare la Corte territoriale ad addivenire a una conclusione diversa da quella cui è pervenuta, pure rendendo una motivazione esente da vizi logici (cfr. Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972 - 01; Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670 - 01; Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c