CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14175/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d' Appello di Roma del 10 giugno 2023 ha confermato la pronunzia di condanna emessa dal Tribunale di Roma per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva ex artt. 216 comma 1, 219 comma 1, 223 comma 1 del R.D. 267/1942; -Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante reitera censura già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla corte di merito (pag. 4) che con motivazione immune da vizi logici, dopo avere ricordato l'orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale la circostanza aggravante in questione è valutata non in relazione alla entità del passivo, quanto in relazione alla diminuzione globale della massa attiva disponibile per i creditori, ha valorizzato il valore complessivo dei beni sottratti alla esecuzione concorsuale unitamente al dato cronologico. -Rilevato che il secondo motivo di ricorso nella sua prima doglianza con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante è generico oltre a non essere consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte a Sez. Un. secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U. n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931). -Considerato che il secondo motivo di ricorso nella sua seconda doglíanza con cui il ricorrente rileva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, atteso che la pena inflitta (pari a tre anni) è ostativa all'applicazione del beneficio di cui all'art.163 cod. pen. -Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così d